Sentenza nº 129 da Constitutional Court (Italy), 23 Marzo 2006

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione23 Marzo 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 129

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale†††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Franco†††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Giovanni Maria†† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Francesco††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo†††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Romano†††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo†††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco†††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Gaetano†††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Sabino†††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Maria Rita††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giuseppe††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 9, commi 12 e 13, in combinato disposto con líart. 11, comma 3; dellíart. 19, comma 2, lettera b), numero 2, e dellíart. 10, comma 1, lettera d), entrambi in relazione allíart. 55, comma 1, lettera b), e allíart. 57, comma 1, lettere a) e b); dellíart. 27, comma 1, lettera e), numero 4, e dellíart. 33 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 16 maggio 2005, depositato in cancelleria il successivo 24 maggio 2005 ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2005.

†††††††† Visto líatto di costituzione della Regione Lombardia nonchÈ gli atti di intervento di TIM ITALIA S.p.a. e di VODAFONE OMNITEL N.V.;

†††††††† udito nellíudienza pubblica del 21 febbraio 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

†††††††† uditi líavvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Andrea Manzi e NicolÚ Zanon per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 16 maggio 2005 e depositato il 24 maggio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimit‡ costituzionale del combinato disposto dellíart. 9, commi 12 e 13, e dellíart. 11, comma 3; dellíart. 19, comma 2, lettera b), numero 2, e dellíart. 10, comma 1, lettera d), entrambi in relazione allíart. 55, comma 1, lettera b), e allíart. 57, comma 1, lettere a) e b); dellíart. 27, comma 1, lettera e), numero 4, e dellíart. 33 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 16 marzo 2005, in riferimento allíart. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.

    LíAvvocatura dello Stato, preliminarmente, precisa che la presentazione del ricorso Ë stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 13 maggio 2005 e che ´si depositerannoª estratto del verbale e relazione del Ministro proponente. Líestratto e la relazione risultano perÚ depositati contestualmente al ricorso.

    Il ricorrente passa poi ad inquadrare líoggetto della legge impugnata nella materia ´governo del territorioª di cui allíart. 117, terzo comma, Cost. ed inizia líesame delle singole norme poste ad oggetto del ricorso.

    1.1. ñ In primo luogo, Ë censurato il combinato disposto dellíart. 9, commi 12 e 13, e dellíart. 11, comma 3. Il comma 12 dellíart. 9 prevede la possibilit‡ da parte del proprietario di uníarea sottoposta a vincoli espropriativi di realizzare direttamente attrezzature e servizi indicati dal ´piano dei serviziª, per la cui attuazione Ë preordinato il vincolo di espropriazione. Il successivo comma 13 stabilisce che ´non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandino al proprietario dellíarea la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facolt‡ in alternativa allíintervento della pubblica amministrazioneª. Infine, líart. 11, al comma 3, dopo aver stabilito che ´alle aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani e da atti di programmazione, possono essere attribuiti, a compensazione della loro cessione gratuita al Comune, aree in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di PGT anche non soggette a piano attuativoª, prevede che, in alternativa a tale attribuzione di diritti edificatori, ´sulla base delle indicazioni del piano dei servizi il proprietario puÚ realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il Comune per la gestione del servizioª.

    LíAvvocatura dello Stato ritiene che le norme sopra indicate, qualora líentit‡ dei lavori da realizzare superi la soglia stabilita dalla normativa comunitaria, si pongano in contrasto con questíultima e con la normativa statale che disciplina le modalit‡ di affidamento degli appalti pubblici di lavori e servizi. In particolare, sarebbero violati i principi generali del Trattato sullíUnione europea in materia di tutela della concorrenza e, nellíambito specifico degli appalti, le direttive del Consiglio delle Comunit‡ europee 92/50 del 18 giugno 1992 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi), 93/36 del 14 giugno 1993 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture), 93/37 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori), 93/38 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonchÈ degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni), e le relative norme statali di attuazione, che prevedono il ricorso a procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica per la realizzazione degli interventi in questione. In proposito viene specificamente richiamato líart. 19, comma 01, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), secondo cui i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratto di appalto o di concessione; questíultimo contratto, come ricorda il ricorrente, negli anni Ë stato equiparato dalla normativa comunitaria agli appalti pubblici, quanto alla procedura di scelta del contraente, proprio per evitare che diventasse uno strumento per eludere la disciplina comunitaria in materia.

    Nel ricorso governativo si osserva che lo ´scambioª ipotizzato nelle norme impugnate, tra il proprietario dellíarea, che realizza direttamente i servizi previsti nel piano, e líente pubblico, che li acquista, ´riguarda comunque valori e diritti di stretta pertinenza pubblica, in relazione ai quali il soggetto privato acquista connotazioni tipiche di ìorganismo di diritto pubblicoî, tali da non poter ragionevolmente sottrarsi allíonere di realizzare tali interventi (finanziati, come detto, in tutto o in parte con risorse e diritti di appartenenza pubblica) attraverso procedure di evidenza pubblica che assicurino il miglior uso delle risorse collettiveª. Si ricorda, al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunit‡ europee, sez. VI, del 12 luglio 2001, in causa C-399/98, secondo cui, qualora il titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione realizzi direttamente le opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale dei contributi dovuti per il rilascio della concessione, si Ë in presenza in ogni caso di un appalto di lavori secondo la normativa comunitaria, con il conseguente ricorso alle procedure di evidenza pubblica allorchÈ il valore dellíopera eguagli o superi la soglia comunitaria. Questa conclusione sarebbe confermata dallíart. 2, comma 5, della legge n. 109 del 1994, il quale dispone che, per le singole opere díimporto superiore alla soglia comunitaria, i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE.

    1.2. ñ Sono oggetto di censura, inoltre, líart. 19, comma 2, lettera b), numero 2, e líart. 10, comma 1, lettera d), entrambi in relazione allíart. 55, comma 1, lettera b), e allíart. 57, comma 1, lettere a) e b), della impugnata legge della Regione Lombardia.

    La prima delle norme citate prevede che il piano territoriale regionale definisca gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, secondo quanto disposto dallíarticolo 55, comma 1, lettera b). Questíultima norma, a sua volta, assegna alla competenza della Giunta regionale la definizione degli ´indirizzi per il riassetto del territorio, anche in raccordo con i contenuti dei piani di bacino, ai fini della prevenzione dei rischi geologici ed idrogeologici e della loro mitigazioneª, nonchÈ delle ´direttive per la prevenzione del rischio sismico e líindividuazione delle zone sismiche, ivi compresi la formazione e líaggiornamento degli elenchi delle zone medesimeª.

    Líart. 57 stabilisce che, nel piano di governo del territorio, il ´documento di pianoª contenga la definizione dellíassetto geologico, idrogeologico e sismico comunale sulla base dei criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta regionale e che il piano delle regole dia attuazione ai criteri e agli indirizzi in parola.

    A parere del ricorrente le norme suddette si porrebbero in contrasto con líart. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di...

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