Ordinanza nº 166 da Constitutional Court (Italy), 05 Aprile 2006

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione05 Aprile 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 166

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Annibale†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Giovanni Maria†††††††††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), come modificato dallíart. 2, terzo comma (recte: quarto comma), della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti), promosso con ordinanza del 16 giugno 2005 dal Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti ñ sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, sul ricorso proposto da Checco Antonia ed altre contro líINPDAP, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 , prima serie speciale, dellíanno 2005.

Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ordinanza del 16 giugno 2005, il Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti ñ sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), come modificato dallíart. 2, terzo comma (recte: quarto comma), della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti);

che il rimettente dubita della legittimit‡ della denunciata disposizione ´laddove con il termine ìrate di pensione e [Ö] differenze arretrate [Ö] dovuti dallo Stato che si prescrivono con il decorso di cinque anni decorrenti dal giorno in cui il diritto puÚ essere fatto valereî si accomunano ìdi fattoî, relativamente alla maturazione della prescrizione estintiva, sia i ratei accessori arretrati delle pensioni con valenza ìretributivaî, sia quelli derivanti da pensioni privilegiate aventi connotati ìindennizzatoriîª; mentre ´questi ultimi, al contrario, avendo carattere ìreintegrativo della lesione derivante da fatto lecitoî, dovrebbero seguire la regola generale di tutti i diritti personali di credito soggetti alla normale prescrizione decennaleª;

che nel giudizio a quo si controverte in ordine al diritto della vedova e delle due figlie di un militare appartenente al Corpo della Guardia di finanza, deceduto nel maggio 1976, a vedersi riconosciute, sulla pensione privilegiata di reversibilit‡ in godimento, le quote dellíindennit‡ integrativa speciale (IIS) e della tredicesima mensilit‡, dapprima corrisposte dallíAmministrazione (Ministero del Tesoro e poi INPDAP), ma successivamente, ´a causa della contraddittoriet‡ in diritto in ordine alla corresponsione della detta IIS e della tredicesimaª, recuperate ´con trattenute effettuate sulla pensione e sullo stipendioª;

che, precisa altresÏ il rimettente, alle figlie del militare defunto ´non sono state corrisposte le quote dellíindennit‡ integrativa speciale e della tredicesima mensilit‡ª dal settembre 1984 al luglio 1986, nonostante che le interessate avessero...

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