Sentenza nº 174 da Constitutional Court (Italy), 28 Aprile 2006

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione28 Aprile 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 17

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† †††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† †††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† †††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Sabino††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Maria Rita†††††††††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††† †††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 146, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ñ Testo A), promosso con ordinanza dellí11 maggio 2005 dal Tribunale di Palermo, sul reclamo proposto da Reina Roberta n.q. di curatore del fallimento Baby Market s.n.c., iscritta al n. 452 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dellíanno 2005.

Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dellí8 febbraio 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ordinanza del 31 maggio 2005, il Tribunale di Palermo, sezione fallimentare, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ñ Testo A) in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e in relazione allíart. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dellíamministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

    Riferisce il rimettente che, con ricorso depositato in data 29 aprile 2005, 1íavv. Roberta Reina, curatore del fallimento della Baby Market, societ‡ in nome collettivo, aveva proposto reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva respinto la richiesta di porre a carico dellíErario, ai sensi dellíart. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, il saldo del compenso a lei spettante.

    La reclamante affermava che, in caso di incapienza della procedura, il compenso del curatore dovrebbe essere posto a carico dellíErario, dovendosi ritenere il curatore ´ausiliario del giudiceª, e, quindi, compreso fra i soggetti beneficiari della disposizione di cui al citato art. 146, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre, in caso contrario, la norma sarebbe in contrasto con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 36 della Costituzione e con líart. 39 del regio decreto n. 267 del 1942, che affermerebbe il principio della remunerativit‡ dellíincarico in oggetto.

    Quanto alla rilevanza della questione sollevata, afferma il giudice a quo che líart. 146, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che sono a carico dellíErario, e quindi da questo anticipati, le spese ed i compensi agli ausiliari del giudice nei casi in cui la procedura fallimentare sia priva dei fondi necessari, senza dettare disposizioni circa la sorte dei compensi ai curatori che abbiano prestato la propria attivit‡ nellíambito di procedure c.d. incapienti.

    Secondo il rimettente, uníinterpretazione estensiva della norma citata, che porti a ricondurre la figura del curatore nellíalveo del concetto di ´ausiliario del giudiceª non sarebbe percorribile, atteso che quella del curatore Ë figura del tutto peculiare, poichÈ questíultimo Ë titolare di specifici poteri e doveri ñ in ragione dellíeccezionalit‡ della procedura fallimentare ñ di cui tutti gli altri ausiliari del giudice sono privi. Nel caso di specie il curatore, pur avendo ottenuto la liquidazione dellíintero compenso dovuto per líattivit‡...

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