Sentenza nº 213 da Constitutional Court (Italy), 01 Giugno 2006

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione01 Giugno 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 213

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale MARINI Presidente

- Franco BILE Giudice

- Giovanni Maria FLICK ”

- Francesco AMIRANTE ”

- Ugo DE SIERVO ”

- Romano VACCARELLA ”

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 29 e 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), degli artt. 4, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), 6, comma 2, lettera e), 7, comma 1, lettera f), e 9, comma 1, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) e degli artt. 2, comma 1, lettere f) e g), 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all’economia ittica), rispettivamente promossi con ricorsi della Regione Toscana e della Regione Emilia-Romagna (ric. n. 32 e ric. n. 33 del 2004) e con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri (ric. n. 72 e ric. n. 102 del 2004), notificati il 26 e il 24 febbraio, il 16 luglio e il 18 ottobre 2004, depositati in cancelleria il 3 e il 4 marzo, il 26 luglio e il 26 ottobre 2004 ed iscritti ai nn. 32, 33, 72, e 102 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, della Regione Marche e della Regione Abruzzo;

udito nella udienza pubblica del 4 aprile 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Stefano Grassi per la Regione Marche, Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Regione Toscana (ric. n. 32 del 2004) ha impugnato numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) censurando, tra l’altro, l’art. 4, commi 29 e 30, in riferimento all’art. 117 Cost.

    Il suddetto comma 29 dispone che, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) sono realizzati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 25 maggio 2000.

    L’art. 4, comma 30, della legge n. 350 del 2003, dispone che entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto stabilito dal precedente comma, e in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 41 del 1982, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura per l’anno 2004.

    Secondo la ricorrente dette previsioni intervengono in materia di pesca ed acquacoltura, «ovverosia in ambiti non riservati alla potestà legislativa esclusiva statale, né ricompresi nell’elenco delle materie di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.» e, pertanto, rientrano nella competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.).

    In particolare, la disposizione di cui al comma 29 si presenterebbe limitativa di attribuzioni regionali, in quanto mantiene in essere il conferimento di competenze così come definito anteriormente alla riforma costituzionale operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    Anche il comma 30 sarebbe viziato da illegittimità costituzionale «in quanto dispone l’approvazione del Piano della pesca e dell’acquacoltura per il 2004 con un atto ministeriale, senza alcun coinvolgimento della Regione, in una materia, invece, di spettanza regionale, in totale violazione dell’art. 117 Cost.».

    1.1.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, rilevando, anzitutto, con riferimento al censurato comma 29, che il VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura «è stato adottato il 25 maggio 2000, prima cioè della legge costituzionale n. 3 del 2001». Secondo la difesa erariale dovrebbero perciò trovare applicazione l’art. 1, comma 2, e l’art. 7, comma 6, della legge n. 131 del 2003, con la conseguenza che il comma 29 non potrebbe costituire oggetto di censura.

    Rispetto all’impugnazione dell’art. 4, comma 30, la difesa erariale osserva che la legge n. 41 del 1982 concerne la pesca marittima e l’acquacoltura in acque marine e salmastre (e non la pesca in acque interne), non potendo quindi sostenersi, anche per la compresenza di competenze dell’Unione europea, la sussistenza della potestà legislativa residuale delle Regioni.

    1.2.- La Regione Toscana ha depositato memoria con la quale ha ribadito l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, in quanto le stesse interverrebbero in ambiti materiali - pesca e acquacoltura - che l’art. 117 Cost. non riserva in via esclusiva allo Stato, né affida alla potestà legislativa concorrente, ma rimette, quindi, alla potestà legislativa di tipo residuale delle Regioni.

    Ciò troverebbe altresì conferma nel progressivo trasferimento delle funzioni amministrative, dallo Stato alle Regioni, nella suddetta materia. Né sono ravvisabili le condizioni per la chiamata in sussidiarietà ex art. 118, primo comma, Cost.

    1.3.- Successivamente il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato due memorie a sostegno delle proprie difese.

    L’Avvocatura generale dello Stato osserva che la Regione non ha analizzato i singoli settori di intervento elencati nel decreto ministeriale 25 maggio 2000, con conseguente carenza delle censure formulate tale da determinare l’inammissibilità del ricorso.

    Si rileva, quindi, come la ricorrente non consideri il fondamentale limite territoriale che connota le competenze legislative delle Regioni, e che costituisce un antecedente logico rispetto alle elencazioni di materie contenute nell’art. 117, secondo e terzo comma, Cost., nonché alle altre disposizioni contenute negli artt. 118 e 119 Cost.

    E, infatti, ogni Regione può legiferare in relazione agli ambiti che afferiscono al proprio territorio, come delimitato dai suoi confini terrestri e - se Regione costiera - dal lido del mare. «Nel mare - non solo quello libero ma anche quello territoriale e nello spazio aereo e nello spazio privo di atmosfera non sono tracciabili confini regionali; e del resto nel mare libero e nello spazio non atmosferico non sono tracciabili neppure confini statali».

    La difesa dello Stato argomenta la sussistenza della potestà legislativa statale in riferimento ai seguenti parametri costituzionali:

    - art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., in quanto l’esercizio della pesca marittima è sottoposto a discipline dettate da convenzioni internazionali anche multilaterali;

    - art. 117, secondo comma, lettera e), in uno con l’art. 120, primo comma, Cost., atteso che «la produzione legislativa regolamentare ed amministrativa delle singole Regioni non può introdurre apprezzabili turbative della corretta e fisiologica competizione tra imprenditori operanti nell’ambito nazionale e/o in quello dell’Unione europea, riservando trattamenti e discipline più favorevoli» a coloro che sono localizzati nel territorio regionale;

    - art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto un costante e organico impegno è necessario per la salvaguardia del mare e delle risorse marine;

    - in via subordinata, art. 118 Cost., in quanto «l’attività di pesca marittima richiede necessariamente l’esercizio unitario delle funzioni».

  2. - La Regione Emilia-Romagna (ric. n. 33 del 2004) ha, a sua volta, impugnato, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., i medesimi commi 29 e 30 dell’art. 4 della legge n. 350 del 2003.

    La ricorrente ricorda che, in attuazione dell’art. 1 della legge n. 41 del 1982, sono stati approvati vari piani triennali della pesca, fino al decreto ministeriale 25 maggio 2000 (Adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura 2000-2002). La parte IV di questo decreto riguarda il bilancio preventivo e contiene la «ripartizione delle risorse finanziarie tra interventi gestiti dallo Stato ed interventi gestiti dalle Regioni» in materie di competenza regionale di cui all’art. 1l7, terzo e quarto comma, Cost.

    L’art. 4, comma 29, recepisce la ripartizione di competenze fra Stato e Regioni operata dal decreto ministeriale 25 maggio 2000 (scaduto il 31 dicembre 2003) nel contesto del vecchio Titolo V della Costituzione, che attribuiva alla competenza regionale solo la “pesca nelle acque interne”.

    La norma in questione non sarebbe, dunque, coerente con il nuovo quadro costituzionale, nell’ambito del quale (salvi i titoli di intervento di cui all’art. 117, secondo comma, Cost.) lo Stato può svolgere e regolare funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale (come la pesca e anche la ricerca e l’educazione alimentare) solo qualora ciò sia reso necessario dal principio di sussidiarietà.

    Comunque, ove si ravvisassero esigenze unitarie, permanenti o transitorie, a sostegno di queste competenze statali, il comma 29 sarebbe illegittimo per la mancata previsione dell’intesa con le Regioni.

    Anche con riferimento al comma 30, la...

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