Sentenza nº 21 da Constitutional Court (Italy), 19 Gennaio 2005

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione19 Gennaio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 21

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Valerio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††† † Presidente

-† Carlo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE †††††††† †††Giudice

-† Guido ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††† ††††††† ì

-† Piero Alberto††††††††††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI††††††††††††† ††††††† ì

-† Annibale†††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Giovanni Maria†††††††††††††††††††††††††† FLICK †††††††††††††††††††††† ††††††††ì

-† Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† ††††††† ì

-† Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† ††††††† ì

-† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† ††††††† ì

-† Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† ††††††† ì

-† Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 6, 7 e 45, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellíimposta regionale sulle attivit‡ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellíIrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchÈ riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, promossi con ordinanze depositate il 17 gennaio 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, il 22 novembre 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, il 20 maggio 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo e il 18 settembre 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 495, 502, 836 e 1190 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 43, prima serie speciale, dellíanno 2003 e n. 4, prima serie speciale, dellíanno 2004.

†††††† Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Deutsche Bank Capital Markets, della s.p.a. B.P.B. Leasing, della s.p.a. Banca Passadore & C., nonchÈ gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††††† udito nellíudienza pubblica del 30 novembre 2004 il Giudice relatore Franco Gallo;

†††††† uditi gli avvocati Vittorio D. Gesmundo e Victor Uckmar per la s.p.a. B.P.B. Leasing, Antonio Lovisolo e Leonardo Perrone per la s.p.a. Banca Passadore & C. e líAvvocato dello Stato Giancarlo MandÚ per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con quattro distinte ordinanze, le Commissioni tributarie provinciali di Milano, Bergamo, Cuneo e Genova, nel corso di altrettanti giudizi †promossi da societ‡ contribuenti avverso il diniego (talora espresso, talora formatosi con silenzio-rifiuto) del rimborso delle somme versate dalle medesime societ‡ a titolo di IRAP, hanno sollevato ñ premessane la rilevanza e non manifesta infondatezza ñ questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 45, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellíimposta regionale sulle attivit‡ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellíIrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchÈ riordino della disciplina dei tributi locali), quale modificato dallíart. 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000). La Commissione tributaria provinciale di Milano, nel corso del medesimo giudizio pendente davanti a sÈ, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale anche degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997.

    Secondo tutti i giudici rimettenti, le norme denunciate, nel prevedere in via transitoria, per i soli soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo d.lgs. n. 446 del 1997, aliquote comparativamente pi˘ elevate, attribuirebbero irragionevolmente alle banche, agli altri enti e societ‡ finanziari, nonchÈ alle imprese di assicurazione una capacit‡ contributiva maggiore di quella degli altri soggetti gravati dallo stesso tributo, nonostante líidentit‡ della grandezza economica assunta dal legislatore quale indice di capacit‡ contributiva (cioË il valore della produzione netta), per legge riferibile a tutti i settori di attivit‡ e da calcolarsi secondo basi imponibili differenti per ciascuna categoria di soggetti, proprio per tener conto delle diverse regole che disciplinano la rappresentazione della situazione economico-patrimoniale e reddituale. Sarebbe perciÚ violato il combinato disposto degli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione (e, per la Commissione tributaria provinciale di Milano, anche dellíart. 2 Cost.), quale espressione del principio di eguaglianza e di proporzionalit‡ del prelievo alla capacit‡ contributiva.

    In particolare, secondo alcune rimettenti (Commissioni tributarie provinciali di Bergamo e di Cuneo), la censurata disciplina transitoria non potrebbe trovare giustificazione nelle ragioni indicate nella relazione governativa allo schema di decreto legislativo e nella allegata nota tecnica, cioË nellíintento del legislatore di ridurre líimpatto redistributivo della nuova imposta, in presenza di un consistente sgravio fiscale per il settore dellíintermediazione finanziaria (interessato anche da altri provvedimenti agevolativi connessi con la sua ristrutturazione), nonchÈ di un significativo aggravio per i produttori agricoli (anche in relazione agli inasprimenti del regime IVA per tale settore). Sarebbe, infatti, incongruo impedire líeffetto redistributivo voluto dalla riforma fiscale, prevedendo meccanismi di temporaneo mantenimento proprio di quelle distorsioni che tale riforma vorrebbe eliminare; inoltre, líesigenza di assicurare la gradualit‡ del passaggio al nuovo sistema díimposizione sarebbe soddisfatta gi‡ dalla cosiddetta ìclausola di salvaguardiaî di cui allíart. 45, commi da 3 a 6, del d.lgs. n. 446 del 1997 e di cui al decreto ministeriale 5 maggio 1998, che, operando nello stesso modo in situazioni di pari capacit‡ contributiva e senza introdurre discriminazioni tra i diversi settori di attivit‡, prevede una riduzione dellíIRAP dovuta nei primi tre anni di applicazione dellíimposta, ove questíultima abbia comportato un incremento del prelievo fiscale, rispetto al regime precedente, superiore a certi limiti percentuali ed assoluti; infine, le agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni aziendali nel settore delle imprese finanziarie non solo sarebbero estranee alla disciplina del tributo, ma potrebbero riguardare solo quelle imprese concretamente coinvolte in processi di ristrutturazione e, perciÚ, non anche le societ‡ parti del giudizio.

    Sotto un diverso profilo, le Commissioni tributarie provinciali di Bergamo, Cuneo e Genova, nel corso degli indicati giudizi, hanno sollevato questione di legittimit‡ costituzionale, definita rilevante e non manifestamente infondata, del medesimo art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, perchÈ questa disposizione ñ dato il vincolo, posto dallo stesso decreto legislativo, di mantenere líequivalenza di gettito complessivo dellíIRAP nel settore privato, rispetto al gettito che sarebbe stato ritraibile in base al precedente regime ñ porrebbe a carico esclusivamente dei soggetti passivi appartenenti ai settori sottoposti ad aliquota superiore a quella di equilibrio (cioË ai settori bancario, finanziario ed assicurativo) il peso della copertura finanziaria dellíagevolazione riconosciuta ai settori agricolo e delle cooperative della piccola pesca, sottoposti ad uníaliquota inferiore a quella di equilibrio. Per le rimettenti, tale disciplina violerebbe líart. 53, primo comma, della Costituzione, inteso come espressione del principio della generalit‡ dellíobbligo contributivo e, dunque, come divieto di addossare soltanto ad alcuni soggetti passivi di imposta líonere di finanziare gli interventi a sostegno di una particolare categoria di altri soggetti; tanto pi˘ che, secondo quanto osservato dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo, vi sarebbe una tendenza legislativa a stabilizzare nel tempo la denunciata differenziazione delle aliquote per settori di attivit‡.

  2. ñ Nel giudizio promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, si Ë costituita, con memoria depositata fuori termine (in data 22 gennaio 2004, a fronte della notificazione dellíordinanza in data 5 maggio 2003), la s.p.a. Deutsche Bank Capital Markets.

  3. ñ Nel giudizio promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, si Ë costituita la s.p.a. B.P.B. Leasing, ribadendo genericamente la rilevanza e la fondatezza dei profili di illegittimit‡ costituzionale sollevati dal giudice rimettente, riservandosi ogni ulteriore deduzione e produzione.

  4. ñ Nel giudizio promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo, non si Ë costituita la s.c. a r.l. Banca di credito cooperativo di Alba, Langhe e Roero.

  5. ñ Nel giudizio promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, si Ë costituita la s.p.a. Banca Passadore & C., che, con la memoria di costituzione e con una successiva memoria illustrativa, ha ribadito ed ampliato le argomentazioni svolte dal giudice rimettente: a) sottolineando la sufficienza della cosiddetta clausola di salvaguardia a soddisfare le esigenze del passaggio dal vecchio al nuovo regime tributario; b) affermando che líarea di discrezionalit‡ riservata al...

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