Ordinanza nº 24 da Constitutional Court (Italy), 19 Gennaio 2005

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione19 Gennaio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.24

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Valerio†††††††††††††††††††††††††††††††† ONIDA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Carlo†††††††††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE ††††††††††††††††††††††††††††††† ††Giudice

-† Guido ††††††††††††††††††††† ††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Piero Alberto†††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Annibale††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Giovanni Maria††††††††††††††††††† FLICK††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††ì

-† Francesco††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano†††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Paolo†††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 34 e 35, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dellíarticolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nel testo previgente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, promossi con ordinanze del 14 maggio 2003 dal Tribunale di Vallo della Lucania, del 26 marzo, dellí11 e del 18 giugno e del 2 luglio 2003 dal Tribunale di Messina, del 18 agosto 2003 dal Giudice istruttore del Tribunale di Aosta, del 12 giugno 2003 dal Tribunale di Messina, del 2 aprile 2003 dal Tribunale di Bolzano, del 1∞ ottobre 2003 dal Tribunale di Vallo della Lucania e del 7 gennaio 2002 dal Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, rispettivamente iscritte ai nn. 611, 621, 740, 741, 754, 818, 878, 1064 e 1142 del registro ordinanze 2003 ed al n. 435 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35, 38, 42, 44 e 50, prima serie speciale, dellíanno 2003, n. 2, prima serie speciale, dellíanno 2004 e nella edizione straordinaria del 3 giugno 2004.

†††††††† Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††††††† udito nella camera di consiglio del 1∞ dicembre 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

†††††††† Ritenuto che il Tribunale di Vallo della Lucania, con due ordinanze di contenuto pressochÈ identico, líuna del 14 maggio 2003 (r.o. n. 611 del 2003) e líaltra del 1∞ ottobre 2003 (r.o. n. 1142 del 2003), ha sollevato, in relazione allíart. 76 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dellíarticolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) per eccesso rispetto alla delega conferita dallíart. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui, in materia di edilizia e di urbanistica, non si limita ad estendere alle controversie inerenti a diritti patrimoniali consequenziali la giurisdizione di legittimit‡ o esclusiva gi‡ spettante al giudice amministrativo, ma istituisce una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento allíintero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche;

†††††††† che la prima ordinanza (r.o. n. 611 del 2003) Ë stata pronunciata nel corso di un giudizio promosso, con atto di citazione notificato il 12 febbraio 1999, da Antonio Cavaliere nei confronti dellíANAS (Azienda nazionale autonoma delle strade) per ottenerne la condanna allíimmediato rilascio, previa restituzione in pristino, di un fondo che, inizialmente autorizzata ad occupare in via díurgenza dal Prefetto di Salerno, la convenuta aveva continuato a detenere pur dopo la scadenza del decreto di occupazione, senza che la procedura ablativa venisse mai completata;

†††††††† che la seconda ordinanza (r.o. n. 1142 del...

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