Sentenza nº 30 da Constitutional Court (Italy), 26 Gennaio 2005
Relatore | Alfio Finocchiaro |
Data di Resoluzione | 26 Gennaio 2005 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 30
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Carlo††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††† Presidente
- Fernanda†††††††††††††††††††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††††††† † Giudice
- Guido††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††† †††††† "
- Piero Alberto††††††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††† †††††† "
- Annibale††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† "
- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† "
- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† "
- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† †††††† "
- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† †††††† "
- Romano††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† †††††† "
- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† ††††††††††† †††††† "
- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† †††††† "
- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† †††††† "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2003), promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto notificati il 1∞ marzo e il 25 febbraio 2003, depositati in cancelleria il 7 marzo successivo ed iscritti ai nn. 25 e 26 del registro ricorsi 2003.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nellíudienza pubblica del 22 giugno 2004 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Mario Bertolissi per la Regione Veneto e líavvocato dello Stato Giancarlo MandÚ per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
ñ Le Regioni Emilia-Romagna (con ricorso notificato il 1∞ marzo 2003, depositato il 7 marzo 2003 e iscritto al registro ricorsi n. 25 del 2003) e Veneto (con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 25 febbraio 2003,† depositato il 7 marzo 2003 e iscritto al registro ricorsi n. 26 del 2003), hanno chiesto alla Corte Costituzionale dichiararsi, fra líaltro, líillegittimit‡ dellíart. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2003) per indebita invasione nella propria sfera di competenza, con violazione dellíart. 117 Cost.
La Regione Emilia-Romagna lamenta che lo Stato, disciplinando, con la norma impugnata, il pagamento e la riscossione delle somme di modesto ammontare, prevede che il Ministero dellíeconomia detti, ai sensi dellíart. 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dellíattivit‡ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), disposizioni applicabili anche alle regioni. Riguardo ai crediti delle regioni, líart. 25 non sembra riconducibile a competenze statali, esclusive o concorrenti: in particolare, tenendo conto della finalit‡ di razionalizzazione delle spese connesse al pagamento e alla riscossione di somme modeste, la norma non puÚ essere considerata di coordinamento della finanza pubblica, posto che líunico principio fondamentale teorizzabile in materia, sarebbe la riduzione o líeliminazione di dette spese, rimanendo la disciplina attuativa demandata alle regioni. Viceversa, líart. 25, ai commi 2, 3, 4, reca norme di dettaglio. Inoltre, la previsione di un regolamento di delegificazione al di fuori delle materie di competenza statale, lede la potest‡ regolamentare delle regioni.
La regione Veneto lamenta che lo Stato, disciplinando, con la norma impugnata, il pagamento e la riscossione delle somme di modesto ammontare, rinvia per la regolamentazione ad una fonte secondaria statale individuandone contestualmente il contenuto in modo specifico e dettagliato, mentre la disciplina sulle procedure e i presupposti di pagamento e riscossione, che rientra nella materia di armonizzazione dei bilanci...
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N. 102 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 luglio 2012
...pari ad euro 16,53. Poiche' a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione e della decisione di codesta Ecc.ma Corte costituzionale n. 30 del 2005, nelle leggi regionali e' scomparso ogni rinvio alla normativa statale di riferimento, l'intervento operato dalla disposizione censura......