Sentenza nº 45 da Constitutional Court (Italy)

RelatoreFranco Bile
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 45

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio ††††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††† Presidente

- Carlo†††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE††††††††† Giudice

- Fernanda†††††††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† †††††† ì

- Guido††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††† †††††† ì

- Piero Alberto†††††††††††† CAPOTOSTI††††††††††††† †††††† ì

- Annibale††††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Franco†††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Giovanni Maria††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Francesco††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††† †††††† ì

- Ugo†††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††† †††††† ì

- Romano†††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† †††††† ì

- Paolo†††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† †††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††† †††††† ì

- Alfonso††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† †††††† ì

- Franco†††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilit‡, ai sensi dellíarticolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di referendum popolare per líabrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), giudizio iscritto al n. 141 del registro referendum.

††††††††††† Vista líordinanza del 10 dicembre 2004 con la quale líUfficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

††††††††††† udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Bile;

††††††††††† uditi gli avvocati NicolÚ Zanon per i presentatori Bernardini Rita, Montevecchi Luigi, Sponza Christina e Caforio Alessandro, Giovanni Giacobbe per il ìMovimento per la vita italianoî, Giovanni Pitruzzella per il ìComitato per la difesa dellíart. 75 della Costituzioneî, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il ìComitato per la tutela della salute della donnaî, Federico Sorrentino per il ìComitato per la difesa della Costituzioneî, Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la ìConsulta nazionale antiusura ñ ONLUSî, Aldo Loiodice per il ìForum delle associazioni familiariî, Luigi Manzi e Andrea Manzi per ìUmanesimo integrale ñ Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della personaî e líavvocato dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ LíUfficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dellíart. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, con ordinanza pronunciata il 10 dicembre 2003 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2004, serie generale, n. 72), promossa da venti cittadini italiani, sul seguente quesito: ´Volete voi che sia abrogata la legge19 febbraio 2004, n. 40, recante ìNorme in materia di procreazione medicalmente assistitaî?ª.

    Il quesito Ë stato ammesso senza alcuna modificazione ed il referendum Ë stato denominato ´Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante ìNorme in materia di procreazione medicalmente assistitaî ñ Abrogazioneª.

  2. ñ Ricevuta comunicazione dellíordinanza dellíUfficio centrale, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato la data del 10 gennaio 2005 per la deliberazione in camera di consiglio sullíammissibilit‡ del referendum, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dellíart. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

  3. ñ In data 31 dicembre 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, ha presentato memoria in cui ñ premessa la ricostruzione delle esigenze (espresse anche a livello sopranazionale ed internazionale) che hanno condotto il legislatore italiano a disciplinare la procreazione medicalmente assistita ed analizzato il contenuto della legge n. 40 del 2004 ñ deduce líinammissibilit‡ della richiesta referendaria in quanto: a) diretta allíabrogazione di una legge costituzionalmente vincolata, con la conseguente eliminazione della tutela minima dei diritti del concepito, intesa come limite alla tutela di tutti gli altri interessi privati e pubblici compresenti (si richiamano in particolare le affermazioni delle sentenze n. 27 del 1975 e n. 35 del 1997 in tema di bilanciamento dei diritti dei soggetti coinvolti nella interruzione volontaria della gravidanza), e con la immediata liberalizzazione di qualunque sperimentazione sugli embrioni umani; b) concernente norme che costituiscono osservanza di precetti derivanti da norme internazionali o europee, o quantomeno in stretto collegamento con esse (vengono citati in particolare la Convenzione di Oviedo sui diritti dellíuomo e sulla biomedicina del 4 aprile 1997 ed il suo Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione degli esseri umani, ratificati e resi esecutivi con la legge 28 marzo 2001, n. 145, nonchÈ la direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998); c) riguardante un complesso non omogeneo di norme (che vanno dal diritto di famiglia allo stato civile dei nascituri, alla organizzazione sanitaria, alla sperimentazione, alla ricerca scientifica, alla fecondazione assistita vera e propria), sicchÈ la disomogeneit‡ del quesito comporterebbe la coartazione della libert‡ decisionale dellíelettore.

  4. ñ In data 5 gennaio 2005, i presentatori del referendum hanno depositato ampia memoria illustrativa, nella quale si conclude per líammissibilit‡ della richiesta referendaria.

    Premessa, in termini generali, la corrispondenza al modello costituzionale del proposto referendum sullíintera legge n. 40 del 2004, soprattutto in considerazione della naturale funzione...

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