Sentenza nº 50 da Constitutional Court (Italy), 28 Gennaio 2005

RelatoreFrancesco Amirante
Data di Resoluzione28 Gennaio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 50

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††††† Valerio†††††††††††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-††††† Carlo††††††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE††††††††††††††††††††††† Giudice

-††††† Fernanda††††††††††††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Guido†††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††††††††††† "

-††††† Annibale†††††††††††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Franco††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Giovanni Maria†††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Francesco†††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Romano††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfonso†††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Franco††††††††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), h), l), m) e o); 2, comma 1; 3, comma 1, lettere a), b) e c); 5, comma 1, lettere e) e f); 7 e 8, commi 1, 2, lettere a), f) e g), e 3 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e degli artt. 2, comma 1, lettera e); 3, comma 2; 4; 5; 6; 12, commi 3 e 5; 13, commi 1 e 6; 14, commi 1 e 2; 22, comma 6; da 47 a 60 e da 70 a 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), promossi con due ricorsi della Regione Marche, due ricorsi della Regione Toscana, due ricorsi della Regione Emilia-Romagna, due ricorsi della Provincia autonoma di Trento e un ricorso della Regione Basilicata notificati il 23, il 26 e il 28 aprile, il 5, il 4 e il 9 dicembre 2003, depositati in cancelleria il 30 aprile, il 2 e il 7 maggio, lí11 e il 16 dicembre successivi ed iscritti ai nn. 41, 42, 43, 44, 45, 92, 93, 94 e 95 del registro ricorsi 2003.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e per la Provincia autonoma di Trento e líavvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ó Con separati ricorsi notificati in data 23, 26 e 28 aprile 2003 (iscritti ai numeri 41, 42, 43, 44 e 45 del registro ricorsi del 2003) le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Basilicata, nonchÈ la Provincia autonoma di Trento, hanno sollevato questione di legittimit‡ costituzionale ñ in riferimento agli artt. 24, 76, 117 e 118 Cost., allíart. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e a diverse norme di attuazione dello statuto medesimo ñ di numerose parti della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro).

    I ricorsi investono, specificamente, líart. 1, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), h), l), m), o), líart. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), líart. 3, comma 1, lettere a), b), c), líart. 5, comma 1, lettere e) e f), líart. 7 e líart. 8, comma 1, comma 2, lettere a), f) e g) e comma 3 della legge citata.

    Le Regioni e la Provincia autonoma ricorrenti, prima di procedere ad uníanalitica disamina degli specifici motivi di censura, muovono nei confronti della normativa impugnata alcune osservazioni critiche di portata generale.

    In primo luogo, la legge n. 30 del 2003 violerebbe líart. 76 Cost. in quanto utilizza impropriamente lo strumento della delega legislativa per fissare principi e criteri direttivi che dovranno essere attuati dal Governo, anzichÈ limitarsi a dettare i principi fondamentali cui si deve attenere la legislazione regionale nellíesercizio della potest‡ normativa concorrente.

    CiÚ posto, le ricorrenti osservano che il nuovo testo dellíart. 117 Cost. attribuisce alla competenza concorrente delle Regioni la materia della ìtutela e sicurezza del lavoroî, nella quale devono considerarsi rientranti le politiche attive del lavoro, il mercato del lavoro, i servizi per líimpiego, le agenzie di mediazione e di lavoro interinale, gli ammortizzatori sociali e gli incentivi allíoccupazione, nonchÈ líattivit‡ di controllo e di vigilanza; quanto alla disciplina dei servizi per líimpiego, in particolare, questa Corte ha gi‡ riconosciuto líesistenza della competenza regionale pur nel quadro costituzionale† precedente, caratterizzato da un maggiore centralismo e da un minore rilievo delle autonomie locali (v. sentenza n. 74 del 2001). A questa competenza va poi aggiunta quella esclusiva in materia di ìistruzione e formazione professionaleî, riguardante i contratti di formazione e lavoro e líapprendistato, di cui allíart. 117, quarto comma, della Costituzione.

    La legge impugnata, invece, pur affermando, in linea di principio, il rispetto delle autonomie regionali come delineate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, detta, nelle menzionate materie oggetto di competenza concorrente ed esclusiva, norme che non si limitano a prevedere principi e criteri direttivi per il legislatore regionale (da intendere secondo la ricostruzione operata dalla sentenza n. 482 del 1995 di questa Corte), poichÈ in effetti ne restringono indebitamente il potere legislativo e regolamentare. In tal modo la legge n. 30 del 2003, oltre a violare i principi posti dallíart. 117, secondo e terzo comma, Cost. in tema di riparto di competenze, risulterebbe anche lesiva della riserva della funzione regolamentare e della funzione amministrativa, nelle materie di loro competenza legislativa, posta in favore delle Regioni dallíart. 117, sesto comma, e dallíart. 118 della Costituzione.

    Le ricorrenti non contestano, peraltro, la competenza esclusiva dello Stato prevista, in materia di ìordinamento civileî, dallíart. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la quale giustifica la disciplina di principio relativa ai rapporti interprivati che si instaurano nellíambito della contrattazione tra lavoratori e datori di lavoro; rilevano, perÚ, che la legge in questione Ë tale, in concreto, da interferire in modo illegittimo con la citata competenza residuale delle Regioni in materia di ìistruzione e formazione professionaleî.

  2. ó Fatte queste premesse, i ricorsi introduttivi passano al merito delle singole censure, cominciando dallíart. 1 della legge impugnata.

    Riguardo alla delega generale contenuta nel comma 1 per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per líimpiego, nonchÈ in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro, i ricorsi delle Regioni Marche e Toscana ribadiscono la censura sullíuso non corretto dello strumento della delega legislativa; trattandosi di materia di competenza concorrente, infatti, lo Stato dovrebbe porre solo i principi fondamentali e non i principi e criteri direttivi destinati poi ad ulteriore esplicitazione in sede di decreti delegati.

    Assai numerose sono le censure nei confronti dellíart. 1, comma 2, della legge impugnata, che violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. sotto svariati profili.

    Le Regioni Marche e Toscana lamentano, innanzitutto, che il contenuto normativo delle lettere a) e b), punti 2 e 3 ñ concernenti lo snellimento e la semplificazione delle procedure di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico con previsione del relativo nuovo apparato sanzionatorio, il sostegno e lo sviluppo del lavoro dei giovani e delle donne ed il reinserimento dei lavoratori anziani ñ avrebbe dovuto essere dettato dalle Regioni, in quanto rientrante nella loro competenza concorrente in materia di tutela del lavoro e di politiche attive del lavoro (si richiama, in proposito, la sentenza n. 282 del 2002 di questa Corte).

    Líart. 1, comma 2, lettera b), numero 4, invece, che prevede il mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo del lavoro, viene ritenuto illegittimo dalle Regioni Emilia-Romagna e Basilicata in quanto la disciplina e la gestione di un sistema informativo sarebbero da ritenere parte integrante della materia ìtutela del lavoroî; mentre, infatti, il coordinamento dei dati dellíamministrazione regionale e locale potrebbe rientrare nellíambito della competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.), la diretta conduzione di tale sistema violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., poichÈ mantiene un accentramento che dimentica le competenze regionali ed il principio di sussidiariet‡.

    Censure largamente coincidenti vengono rivolte, nei ricorsi delle Regioni Marche, Emilia-Romagna, Basilicata e della Provincia di Trento, nei confronti dellíart. 1, comma 2, lettera c) ñ riguardante il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro ñ poichÈ ritenuto in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione. Si osserva, infatti, che, siccome qui si tratta di funzioni amministrative, non ha pregio richiamare la competenza esclusiva dello Stato in materia di ìgiurisdizione...

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