Sentenza nº 199 da Constitutional Court (Italy), 26 Maggio 2005

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione26 Maggio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 199

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Fernanda†††††††††††††††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Guido †††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††††††††††††††† † Giudice

-† Piero Alberto†††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Annibale††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Giovanni Maria††††††††††††††††††† FLICK ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††ì

-† Francesco††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano†††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Paolo†††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 423, comma primo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), promosso con ordinanza dellí8 aprile 2003 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra la Cooperativa Agricola La Torre s.r.l. e la Navigazione Tirrenia s.p.a., iscritta al n. 664 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dellíanno 2003.

†††††††† Visto líatto di costituzione della Navigazione Tirrenia s.p.a.;

†††††††† udito nellíudienza pubblica dellí8 febbraio 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

†††††††† udito líavvocato Enzio Volli per la Navigazione Tirrenia s.p.a.

Ritenuto in fatto

†††††††† 1.ñ Nel corso di un giudizio civile, la Corte di cassazione ñ investita di un ricorso, proposto dalla Cooperativa Agricola La Torre s.r.l. nei confronti della Navigazione Tirrenia s.p.a. avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1788/99, depositata in data 14 luglio 1999 ñ ha sollevato, con ordinanza dellí8 aprile 2003, questioni di legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dellíart. 423, comma primo, del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), ´anche in relazione alla diversa disciplina dettata per il trasporto aereo di cose dallíart. 952, primo commaª, del medesimo codice, a) nella parte in cui non prevede che il limite della responsabilit‡ del vettore marittimo sia periodicamente aggiornato, ovvero sia comunque fissato in modo da garantire líeffettivit‡ del risarcimento dovuto al caricatore per la perdita o líavaria delle cose trasportate; b) nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilit‡ determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti; c) subordinatamente, nella parte in cui non prevede che il limite della responsabilit‡ del vettore marittimo sia periodicamente aggiornato, ovvero sia comunque fissato in modo da garantire la congruit‡ del risarcimento dovuto al caricatore per la perdita o líavaria delle cose trasportate in caso di responsabilit‡ determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti.

†††††††† 1.1.ñ In punto di fatto, il giudice a quo premette che, durante una traversata da Palermo a Napoli della nave ìVomeroî della Tirrenia Navigazione s.p.a., nella notte fra il 4 e il 5 febbraio 1992, un autocarro della Cooperativa Agricola La Torre s.r.l., imbarcato su detta nave con un carico di arance, si ribaltÚ a causa del mare mosso e del fatto che i dipendenti del vettore lo avevano malamente bloccato, agganciandolo con un cavo al paraurti anzichÈ allíapposito anello.

†††††††† Il Tribunale di Napoli, adito dalla Cooperativa per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al danneggiamento dellíautocarro e alla perdita del carico (danni quantificati in lire trentamilioni), con sentenza del 21 luglio 1997, riconosciuta la responsabilit‡ del vettore, contenne il risarcimento da questo dovuto nel limite di lire duecentomila stabilito dallíart. 423 cod. nav., cosÏ liquidandolo in lire duecentocinquantamila in moneta attuale, oltre agli interessi legali.

†††††††† La Corte di appello di Napoli rigettÚ il gravame proposto dalla Cooperativa, disattendendo, fra líaltro, líeccezione di illegittimit‡ costituzionale dellíart. 423 cod. nav. sollevata dallíappellante.

†††††††† Questíultima ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di impugnazione e reiterando da ultimo líeccezione di incostituzionalit‡.

†††††††† 1.2.ñ In ordine alla rilevanza delle questioni, la Corte rimettente osserva che il ricorso andrebbe accolto solo se líart. 423 cod. nav. fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo sotto taluno dei profili prospettati, essendo il danno notevolmente superiore al limite di risarcibilit‡ stabilito dalla citata norma e non apparendo fondata alcuna delle diverse censure mosse alla sentenza impugnata.

†††††††† 1.3.ñ Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice a quo, innanzitutto, ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 401 del 1987, nel giudicare non fondata analoga questione di legittimit‡ costituzionale della norma in esame, in ragione della facolt‡ del caricatore di dichiarare il valore delle cose trasportate, sottraendosi cosÏ al limite del risarcimento dovuto dal vettore, richiamÚ ´líattenzione del legislatore sul problema del ìlimiteî da imporre allíautonomia privata (art. 1322, primo comma, cod. civ.), alla quale Ë rimessa, in sostanza, [Ö] la determinazione dellíentit‡ del risarcimentoª; rilevÚ che era stato legislativamente sancito il principio del periodico aggiornamento del debito risarcitorio del vettore aereo, ´debito per tanti aspetti omogeneo a quello in esameª; ritenne che ´la fattispecie normativa aeronautica corrisponde integralmente a quella marittimaª; richiamÚ il progetto di legge delega per il nuovo codice della navigazione, ´che fissa come principio direttivo quello dellíìadeguatezzaî del limite di responsabilit‡ del vettore marittimo, in modo da garantire la congruit‡ del risarcimentoª; ravvisÚ un ´complesso di elementi, normativi e giurisprudenziali, concordi nello stabilire líattualit‡ della linea evolutiva, diretta a inserire nel nostro ordinamento un automatico meccanismo di adeguamento, riferibile anche allíobbligazione risarcitoria del vettore nel trasporto marittimo di coseª.

†††††††† PoichÈ líauspicato adeguamento non víË stato, si Ë verificata una progressiva, pressochÈ totale erosione del diritto del danneggiato al risarcimento, tutte le volte in cui manchi la dichiarazione di valore, comíË tipico del trasporto occasionale (qual era quello del caso di specie).

†††††††† 1.3.1.ñ Sottolineata la omogeneit‡, negli aspetti riguardanti la responsabilit‡ del vettore, fra il trasporto aereo e quello marittimo, gi‡ riconosciuta dal giudice delle leggi, la Corte rimettente rileva che il mancato intervento del legislatore ha esaltato la disparit‡ di trattamento fra il danneggiato nel trasporto aereo di cose e il danneggiato nel trasporto marittimo: infatti, a favore del primo Ë previsto ñ dalla legge 13 maggio 1983, n. 213 (Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea) ñ un sistema di aggiornamento periodico del limite di responsabilit‡ del vettore stabilito dallíart. 952 cod. nav.; il secondo, invece, deve accontentarsi, sempre e comunque, della somma di lire duecentomila (ora, della equivalente somma in euro), costituente un valore pecuniario nominale, fissato circa mezzo secolo fa ñ dalla legge 16 aprile 1954, n. 202 (Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilit‡ per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dallíaeromobile) ñ, sempre pi˘ inadeguato a rappresentare il metro di riferimento di un tipico debito di valore, qual Ë líobbligazione risarcitoria, che finisce cosÏ per non assolvere pi˘ la sua funzione reintegratrice del patrimonio del creditore.

†††††††† 1.3.2.ñ Constatato, poi, che tale somma risulta oggi spesso addirittura inferiore al costo del trasporto, osserva che la norma censurata Ë in contrasto con la ìlinea evolutivaî (indicata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401 del 1987), che postula un collegamento fra líaumento delle tariffe e il limite del debito risarcitorio del vettore. Tanto Ë vero che per il trasporto di merci su strada il limite di risarcibilit‡ Ë periodicamente adeguato con decreto ministeriale alla variazione di valore della moneta, tenendo conto anche degli aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato, come disposto dallíart. 1, comma 4, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate); mentre un vero e proprio adeguamento automatico Ë previsto per il limite della responsabilit‡ dellíalbergatore per le cose portate in albergo dal cliente, fissato dallíart. 1783 del codice civile ñ come sostituito dallíart. 3 della legge 10 giugno 1978, n. 316 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilit‡ degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962) ñ nellí´equivalente di cento volte il prezzo di locazione dellíalloggio per giornataª.

†††††††† CiÚ rende evidente ñ sostiene il giudice a quo ñ che non...

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