Sentenza nº 202 da Constitutional Court (Italy), 26 Maggio 2005

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione26 Maggio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 202

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda CONTRI Presidente

- Guido NEPPI MODONA Giudice

- Piero Alberto CAPOTOSTI ”

- Annibale MARINI ”

- Franco BILE ”

- Giovanni Maria FLICK ”

- Francesco AMIRANTE ”

- Ugo DE SIERVO ”

- Romano VACCARELLA ”

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 31, comma 4, della legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2002), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 giugno 2002, depositato in cancelleria il 1° luglio 2002 ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2002.

Visto l’atto di costituzione della Regione Sardegna;

udito nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi l’avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Salvatore Alberto Romano per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 21 giugno 2002, depositato in cancelleria il successivo 1° luglio e iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2002, ha promosso, ai sensi dell’art. 127, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione - degli artt. 12 e 31, comma 4, della legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2002).

    1.1.- L’art. 12 della citata legge regionale, la cui rubrica reca Intermediari finanziari, sancisce, «ai fini della gestione delle misure agevolative previste dalla normativa regionale o rientranti nelle competenze della Regione», l’equiparazione agli istituti di credito degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e nella apposita sezione (prevista dall’articolo 155, comma 4, del medesimo decreto) dell’elenco di cui all’articolo 106 dello stesso decreto.

    La norma regionale, ad avviso del ricorrente, sarebbe in contrasto con quanto stabilito dall’art. 159 del d.lgs. n. 385 del 1993, che costituisce legge di grande riforma economico-sociale (sentenza n. 224 del 1994) e che «individua puntualmente l’attività che le Regioni a statuto speciale possono svolgere in materia e contemporaneamente individua, al comma 3, le norme inderogabili che prevalgono sulle disposizioni contrarie già emanate». Nell’oggetto di tali articoli inderogabili rientra, tra l’altro, l’individuazione delle funzioni, oltre che delle procedure, esercitabili dagli intermediari finanziari, iscritti nell’apposito elenco speciale previsto dall’art. 106, dopo aver esperito la specifica procedura ivi prevista.

    L’Avvocatura generale dello Stato osserva, inoltre, che l’art. 117 della Costituzione ricomprende la materia in esame tra quelle oggetto di potestà legislativa concorrente, «senza contare poi la riserva alla competenza esclusiva dello Stato contenuta alla lettera o) dal primo» [recte: secondo] «comma del medesimo articolo».

    Il ricorrente richiama, altresì, la direttiva comunitaria 89/647/CEE, concernente il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, che prevede una ponderazione differenziata per le garanzie prestate dagli istituiti finanziari di varia natura, necessaria in un mercato bancario comune che li chiama ad entrare in diretta concorrenza tra di loro e rileva, infine, che l’adozione di norme comuni di solvibilità, sotto forma di coefficiente minimo, ha come effetto di prevenire le distorsioni della concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comune.

    1.2.- Con il medesimo ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l’art. 31, comma 4, della suddetta legge regionale, la cui...

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