Ordinanza nº 248 da Constitutional Court (Italy), 24 Giugno 2005

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione24 Giugno 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 248

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto CAPOTOSTI††††††††††††† Presidente

- Guido††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††† Giudice††††††

- Annibale††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† †† ††††ì

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† †††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† †††††† ì

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† †††††† ì

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† †††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 19 novembre 1999, n. 22 (Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare líutilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia), interpretato dallíarticolo 3 della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 18, in relazione agli articoli 22, terzo e quarto comma e 44, comma 2-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), promosso con ordinanza del 26 novembre 2003 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Selva Lorenzo ed altro, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dellíanno 2004.

††††††††††† Visto líatto di intervento della Regione Lombardia;

††††††††††† udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ordinanza del 26 novembre 2003, la Corte di cassazione, sezione terza penale, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 19 novembre 1999, n. 22 (Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare líutilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia), ìcome modificato ed integrato dallíart. 3 della legge regionale 23 novembre 2001, n. 18, in relazione agli artt. 22, terzo e quarto comma e 44, comma 2-bisî, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con riferimento agli artt. 3, 5, 25, 97 e 117 della Costituzione;

che tale disposizione Ë censurata ´nella parte in cui applica la facolt‡ di denuncia di attivit‡ a tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica anche se non disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, o da strumenti urbanistici generali, recanti precise disposizioni plano-volumetricheª;

che il rimettente premette di essere chiamato a decidere sul ricorso per saltum proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio avverso la sentenza di primo grado emessa da quel tribunale con la quale due soggetti, imputati del reato di cui allíart. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dellíattivit‡ urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), erano stati prosciolti ìperchÈ il fatto non sussisteî. In particolare, la condotta contestata consisteva nellíaver realizzato, uno in qualit‡ di committente e líaltro di direttore dei lavori, un capannone industriale prefabbricato, con opere murarie di fondazione e 4 pilastri alti m. 4,5 in cemento armato, senza concessione edilizia, ma con denuncia di inizio attivit‡;

che, a giustificazione della pronuncia di assoluzione, il tribunale aveva affermato che líart. 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 19 novembre 1999, n. 22, aveva esteso la DIA a tutti gli interventi edilizi, senza necessit‡ della presenza di piani attuativi o di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;

che il giudice a quo ripercorre líevoluzione del quadro normativo che ha portato a riconoscere ñ a partire dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successivamente con il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per líaccelerazione degli investimenti a sostegno dellíoccupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 ñ tra i titoli abilitativi a costruire, oltre alla concessione edilizia anche la denuncia di inizio attivit‡, riservata inizialmente alla realizzazione di interventi edilizi minori e successivamente estesa dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivit‡ produttive, c.d. Legge-obiettivo), in via alternativa, anche agli interventi assentibili con permesso di costruire, purchÈ specificamente disciplinati da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, o da strumenti urbanistici generali, purchÈ recanti analoghe previsioni di dettaglio;

che, la previsione della denuncia di attivit‡ quale strumento alternativo al permesso di costruire (c.d. ìsuper-DIAî) sarebbe poi stata introdotta nel d.P.R. 6 giugno...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT