Ordinanza nº 262 da Constitutional Court (Italy), 01 Luglio 2005

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione01 Luglio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 262

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Piero Alberto††††††††††††††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Guido ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††††††††† Giudice

- Annibale†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giovanni Maria†††††††††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo sostituito dallíart. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riordino della legislazione nazionale del turismo), promossi con tre ordinanze del 26 marzo 2004 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, rispettivamente iscritte ai nn. 612, 613 e 699 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 35, prima serie speciale, dellíanno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con tre distinte ordinanze di simile contenuto (tutte emesse il 26 marzo 2004 e rispettivamente iscritte al r.o. nn. 612, 613 e 699 del 2004), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno ha sollevato, in riferimento allíart. 3 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ìnella parte in cui prevede la sanzione penale per líomessa o ritardata comunicazione dei nominativi degli ospiti di un albergoî, l‡ dove gli artt. 86 e 108 del medesimo regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS) ìstabiliscono la mera sanzione amministrativa in caso di esercizio dellíattivit‡ senza licenza, senza previa dichiarazione allíautorit‡ di pubblica sicurezza o in spregio del divieto del questoreî;

che il remittente Ë chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del pubblico ministero di emissione di decreti penali di condanna nei confronti di tre distinti gestori di strutture ricettive, imputati del reato di cui agli artt. 109 e 17 TULPS, per aver, nella suddetta qualit‡, omesso di comunicare allíautorit‡ locale di pubblica sicurezza, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo, le generalit‡ di talune persone alloggiate;

che, come rileva il giudice a quo, la condotta ascritta agli imputati, della quale vi sarebbe concreto riscontro in base alle risultanze degli atti, integrerebbe la fattispecie descritta dal citato art. 109, la cui sanzione, non indicata dal medesimo art. 109, va individuata, ìin difetto di altri possibili riferimentiî, nella generale statuizione dellíart. 17 dello stesso TULPS, sicchÈ la condotta contestata andrebbe punita con la pena alternativa dellíarresto sino...

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