Sentenza nº 264 da Constitutional Court (Italy), 07 Luglio 2005

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione07 Luglio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 264

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI††††††††††††††† Presidente††

- Fernanda†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††††††† Giudice

- Guido††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††† "

- Annibale††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 32, commi 1, 2 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dellíart. 5, comma 7-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, promosso con ordinanza del 17 giugno 2003 dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Ministero della Giustizia e Cinelli Liliana, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dellíanno 2004.

Visti líatto di costituzione di Cinelli Liliana nonchÈ líatto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 5 aprile 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi líavvocato Maurizio Fabiani per Cinelli Liliana e líavvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio civile per il pagamento di canoni di locazione ed oneri condominiali non corrisposti, intentato dal Ministero della giustizia nei confronti di una conduttrice di un immobile ad uso abitativo sito in Ancona, il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 32, commi 1, 2 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dellíarticolo 5, comma 7-bis, della legge 29 novembre 1995, n. 507 ñ recte: dellíart. 5, comma 7-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.

    Líart. 32 della legge n. 724 del 1994 dispone, al comma 1, che, a decorrere dal 1∞ gennaio 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per il 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 2. Tale comma dispone, a sua volta, che a decorrere dal 1∞ gennaio 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per líanno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito allíanno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti che appartengano ad un nucleo familiare con un reddito annuo, per il medesimo anno 1993, pari o superiore ad ottanta milioni di lire.

    Il comma 3 stabilisce poi che sono esclusi dallíincremento di cui al comma 2, tra líaltro, gli alloggi in godimento a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito allíanno di imposta 1993, non superiore a quaranta milioni. Il comma 4 determina la decorrenza delle maggiorazioni di cui ai commi 1 e 2 dal 1∞ gennaio 1995 e il comma 5 abilita i conduttori, nel caso in cui ritengano eccessive le maggiorazioni suddette, a chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ìla risoluzione del rapporto, restituendo contestualmente il beneî.

    Líarticolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge n. 415 del 1995, convertito dalla legge n. 507 del 1995, dispone che il canone, determinato in base ai commi 6 e 7 del medesimo articolo (il comma 6 stabilisce che líammontare complessivo del canone per i beni concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, non puÚ comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe; il comma 7, per la determinazione del prezzo in regime di mercato, abilita líassegnatario a presentare allíamministrazione una perizia giurata redatta da tecnico iscritto ad apposito albo), resta valido per sei anni a decorrere dal 1∞ gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione dellíindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dallíISTAT. Il medesimo comma stabilisce poi che il pagamento debba essere effettuato entro il 31 ottobre di ogni anno e prevede che al compimento dei sei anni il canone sar‡ rideterminato con le stesse modalit‡ previste nei commi 6 e 7.

    Il remittente premette che il Ministero della giustizia ha chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 13.469,38, oltre interessi, nei confronti dellíattuale conduttrice - subentrata il 22 luglio 1997, a seguito del decesso della madre convivente, nel contratto stipulato da questíultima il 26 marzo 1969 ñ per non avere ella corrisposto i canoni di locazione e gli oneri accessori dal mese di gennaio 1999 alla data di rilascio dellíappartamento, avvenuto il 24 settembre 2000. Premette altresÏ che la convenuta ha contestato la domanda deducendo che il contratto stipulato nel 1969 dalla dante causa rientrava tra quelli soggetti alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e che, a far data dal 1∞ gennaio 1995, il canone di locazione, in applicazione dellíart. 32 della legge n. 724 del 1994, era stato raddoppiato, passando da lire 488.244 a lire 976.488 mensili, in quanto il reddito del nucleo familiare, nel corso dellíanno 1993, era compreso tra i 40 e gli 80 milioni; che tuttavia, a seguito del decesso della madre, il suo reddito si era ridotto a circa 24 milioni annui, mentre il canone, successivamente rivalutato in base agli indici Istat, era aumentato a lire 1.045.817 mensili.

    Tanto premesso, il Tribunale di Ancona, quanto alla rilevanza delle questioni sollevate, osserva che, se fosse accertata líillegittimit‡ costituzionale delle disposizioni denunciate, il canone effettivamente dovuto dalla convenuta potrebbe essere individuato nellíimporto originariamente pattuito, oltre la rivalutazione; sicchÈ, avendo ella corrisposto, per il periodo dal gennaio 1995 allíagosto 1999, un canone pari al doppio dellíimporto che sarebbe dovuto, ìil decreto ingiuntivo opposto dovrebbe essere revocato e la resistente condannata al pagamento di una somma inferiore a quella ivi indicataî.

    Peraltro, soggiunge il giudice a quo, non inciderebbe sulla rilevanza il fatto che questa Corte, con ordinanza n. 41 del 2002, abbia gi‡ deciso sulla medesima questione nel senso della manifesta inammissibilit‡, giacchÈ in quella occasione líincidente di costituzionalit‡ era insorto in un diverso† procedimento, concernente la convalida di sfratto per morosit‡.††

    Quanto alla non manifesta infondatezza, il remittente prospetta la violazione dellíarticolo 3 della Costituzione sotto diversi profili.

    Sotto un primo profilo, il giudice a quo deduce una irragionevole disparit‡ di trattamento, in quanto líart. 32 della legge n. 724 del 1994 imporrebbe solo ai conduttori di immobili di propriet‡ pubblica, in violazione dellíautonomia negoziale, la modificazione del corrispettivo originariamente concordato con la controparte. Ad avviso del remittente, infatti, la natura pubblica del titolare del bene, ove ad essa non si accompagni un regime speciale dei beni di propriet‡ pubblica in ragione dei fini perseguiti attraverso tali beni, non potrebbe in alcun modo giustificare una disciplina derogatoria della normativa applicabile; in presenza di rapporti tutti regolati dalle norme di diritto privato, solo i conduttori titolari di un rapporto intercorrente con lo Stato sarebbero assoggettati alla immediata modificazione autoritativa del canone. La denunciata disparit‡ di trattamento, prosegue il remittente, non potrebbe ritenersi compensata dalla ìpossibilit‡ di risoluzioneî del contratto accordata dallíarticolo 32, comma 5, giacchÈ tale norma sarebbe volta unicamente ad evitare al conduttore di essere ìschiacciatoî da un canone eccessivo; cosÏ come non potrebbe ritenersi eliminata dalla previsione della possibilit‡ di ridurre líimporto del canone a quello di mercato, secondo quanto previsto dallíart. 5, commi 6, 7 e 7-bis, del...

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