Sentenza nº 272 da Constitutional Court (Italy), 07 Luglio 2005

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione07 Luglio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 01, commi 1 e 2, art. 1 commi da 1 a 20 e da 28 a 44, artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 nonché dell’intero decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero‑caseario ed altri interventi urgenti a favore dell’agricoltura), anche come convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 1997, n. 81 (ric. numeri 25, 26, 36 e 37 del 1997); dell’art, 1, commi 1, 3 e 4 nonché dell’intero decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte) (ric. n. 41 del 1997); dell’art. 1, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4-bis, art. 2, commi 1, lettera c) e lettera d), 2, 3 lettera c), 4, 5, 6, 8, 8-bis, 9 e 10, art. 3, commi 1 e 1-bis, art. 4, art. 4-bis, art. 5, nonché dell’intero decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), anche come convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1998, n. 5 (ric. numeri 3, 4, 16, 18 e 19 del 1998); dell’art. 1, comma 1, nonché dell’intero decreto-legge 15 giugno 1998 n. 182 (Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari), come convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 276 (ric. n. 38 del 1998); dell’art. 1, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis, 21-ter nonché dell’intero decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), anche come convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1999, n. 118 (ric. numeri 14, 15, 18 e 19 del 1999); dell’art. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 8-bis, 8-ter, e dell’intero decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 (Disposizioni urgenti per la ripartizione dell’aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario), anche come convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2000, n. 79 (ric. numeri 10 e 14 del 2000), promossi con ricorsi delle Regioni Lombardia (ric. numeri 25 e 36 del 1997; 4 e 18 del 1998; 14 e 18 del 1999), Veneto (ric. numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3, 19, 38 del 1998; 15 e 19 del 1999; 10 e 14 del 2000) e Sicilia (ric. n. 16 del 1998), rispettivamente notificati il 3 marzo, il 24 aprile, il 6 giugno, il 29 dicembre 1997 e il 30 dicembre 1997, il 27 febbraio e il 9 settembre 1998, il 31 marzo e il 31 maggio 1999, il 7 marzo e il 5 maggio 2000, depositati in Cancelleria il 12 marzo, il 30 aprile, il 13 giugno 1997, l’8 gennaio, il 3 marzo, il 9 marzo 1998, il 16 settembre 1998, il 9 aprile e il 9 giugno 1999, il 17 marzo e il 15 maggio 2000, ed iscritti ai numeri 25, 26, 36, 37 e 41 del registro ricorsi 1997, ai numeri 3, 4, 16, 18, 19 e 38 del registro ricorsi 1998, ai numeri 14, 15, 18 e 19 del registro ricorsi 1999 ed ai numeri 10 e 14 del registro ricorsi 2000.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 maggio 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi l’avvocato Giuseppe Ferrari per le Regioni Lombardia e Veneto, l’avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — La Regione Lombardia (ric. numeri 25 e 36 del 1997) e la Regione Veneto (ric. numeri 26 e 37 del 1997) hanno proposto questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero‑caseario ed altri interventi urgenti a favore dell’agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81, censurandone ora l’intero testo, ora talune specifiche disposizioni.

    1.1.— In particolare, la Regione Lombardia (ric. n. 25 del 1997), ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del testo originario del decreto-legge n. 11 del 1997.

    L’art. 7 istituisce una Commissione governativa di indagine in materia di quote latte. La ricorrente ne contesta la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 66 e seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1, della legge 22 luglio 1975, n. 382), in quanto non è prevista la partecipazione alla Commissione governativa di alcun rappresentante regionale. La violazione delle attribuzioni regionali sarebbe evidente, secondo la ricorrente, considerato che tra i compiti della Commissione governativa vi è quello di «accertare le modalità della gestione delle quote (...) e l’efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti» (comma 1), tra le quali sono senz’altro ricomprese le Regioni. Ai sensi, infatti, dell’art. 2, commi 6‑8, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero‑caseario), alle stesse spetta il compito di vigilare sulla effettiva produzione dei singoli produttori e di comunicare all’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), per l’aggiornamento del bollettino, le eventuali situazioni di quota assegnata superiore a quella effettiva, risultando, in sostanza, le Regioni i soggetti costituzionalmente competenti a governare la materia delle quote latte.

    Ciò premesso, secondo la ricorrente verrebbero violati gli indicati parametri costituzionali, sia per quel che riguarda le attribuzioni regionali in materia di produzione lattiera, sia per quel che riguarda le previsioni, anche di origine comunitaria, relative alla efficiente amministrazione del settore, posto che non potrebbe certamente presentare tale connotato un organo di indagine di cui fanno parte rappresentanti di uno solo dei soggetti aventi competenza in materia. Illegittima sarebbe, poi, la mancanza di qualsiasi raccordo con le amministrazioni regionali, in quanto la Commissione governativa è abilitata ad accedere a tutti gli uffici ed archivi pubblici (art. 7, comma 3).

    L’art. 8 del decreto-legge n. 11 del 1997 detta norme in materia di identificazione e registrazione degli animali (anagrafe del bestiame), anche in applicazione del d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali). In particolare, la disposizione censurata prevede che alla banca dati relativa alla identificazione e registrazione degli animali (art. 8, comma 1) siano interconnessi il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l’AIMA, limitando agli altri soggetti interessati, e tra questi alle Regioni, la possibilità di accedervi solo «secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali» (comma 3). Tale disposizione sarebbe, ad avviso della ricorrente, illegittima per violazione degli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni, e all’art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), nonché agli artt. 66 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977. La ricorrente lamenta, infatti, dal punto di vista procedimentale, la omessa previsione di qualsiasi consultazione della Conferenza Stato‑Regioni, che, in base ai principî affermati da questa Corte nella sentenza n. 520 del 1995, sarebbe stata invece necessaria.

    Quanto ai profili sostanziali, la ricorrente deduce la violazione delle proprie attribuzioni in materia di zootecnia e di produzione lattiero‑casearia, dal momento che, mentre le disposizioni costituzionali assegnano alle Regioni il governo del settore, l’accesso alla banca dati, indispensabile per l’esercizio di tali funzioni, è solo eventuale e per di più subordinato ad una determinazione ministeriale; e ciò nonostante la prevista articolazione della banca dati su tre livelli, locale, regionale e nazionale, e nonostante il riconoscimento dell’importanza del ruolo delle Regioni nella stessa raccolta dei dati utili per la gestione del settore, atteso che nelle more della realizzazione del sistema informativo gli elementi di conoscenza necessari sono reperiti dall’AIMA d’intesa con le Regioni.

    L’incoerenza e l’irrazionalità di siffatte previsioni determinerebbero, quindi, anche la violazione dell’art. 3 della Costituzione.

    Il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato‑Regioni, infine, darebbe causa, non solo alla lesione dell’autonomia regionale, ma anche alla violazione del principio di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa e di quello secondo cui l’iniziativa privata può essere guidata e controllata solo per perseguire finalità di utilità sociale, con conseguente violazione dell’art. 11 della Costituzione, atteso che efficienza e coerenza delle scelte di governo della produzione lattiero‑casearia sono valori propri dell’ordinamento comunitario, che lo Stato italiano è tenuto a salvaguardare.

    1.2.— Il medesimo decreto-legge n. 11 del 1997 (sempre nel suo testo originario) è impugnato, nella sua interezza e specificamente, quanto agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, anche dalla Regione Veneto (ric. n. 26 del 1997).

    La ricorrente contesta, innanzitutto, la legittimità costituzionale dell’intero decreto per violazione degli artt. 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione.

    Ad avviso della Regione Veneto, infatti, pur se in ipotesi potrebbe riconoscersi nell’intervento normativo censurato il carattere dell’urgenza, risultando esso adottato per fronteggiare la protesta degli allevatori chiamati a pagare il cosiddetto superprelievo, siffatta situazione di urgenza dovrebbe ritenersi autoprodotta, rinvenendo la protesta degli allevatori le proprie ragioni nella inadeguatezza delle scelte di governo del settore e nella inefficienza dell’amministrazione dello...

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