Ordinanza nº 273 da Constitutional Court (Italy), 07 Luglio 2005

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione07 Luglio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 273

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME† DEL† POPOLO† ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Piero Alberto†††††† CAPOTOSTI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† Presidente

-† Fernanda†††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† Giudice

-† Guido††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Annibale††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Franco ††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Giovanni Maria††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Francesco††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Ugo†††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Romano†††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Paolo†††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Alfio††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Alfonso††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Franco†††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente††††††††††††††††††††† †††††

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 5-ter, terzo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), introdotto dallíart. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile), promosso con ordinanza del 4 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Catarci Francesco ed altri contro il Ministero della giustizia ed altri, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dellíanno 2005.

Visti †gli atti di costituzione di Gervasio Paola ed altri, di Chiarini Lorenzo nonchÈ líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 21 giugno 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi líavvocato Giuseppina Schettino per Gervasio Paola ed altri e líavvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale ñ per violazione degli articoli 3 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione ñ dellíart. 5-ter, terzo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), introdotto dallíart. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile);

che il Tribunale rimettente deduce, preliminarmente, di essere stato adito, anche in sede cautelare, da taluni aspiranti notai, i quali ñ impugnati i bandi, pubblicati in data 9 gennaio 2001 e 31 dicembre 2002, di due concorsi a duecento posti di notaio ñ censurano specificamente le previsioni concernenti ´le modalit‡ di svolgimento della relativa prova di preselezioneª;

che i predetti ricorrenti, sul presupposto di aver presentato domanda di partecipazione a tali concorsi, hanno dedotto ´líinvalidit‡ della previsione impugnata principalmente a cagione dellíillegittimit‡ dellíart. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328, istitutivo della preselezione informatica per líaccesso alle prove scritte del concorso notarileª;

che, a loro dire, tale prova preliminare ´comprometterebbe una seria e ragionevole selezione, trattandosi di un sistema per sua natura inidoneo a dimostrare líeffettiva preparazione dei candidati e contrario al buon andamento dellíamministrazioneª, e ciÚ soprattutto in ragione del fatto che ´le sue finalit‡, di natura organizzativa, interferirebbero negativamente con líopera di verifica della preparazione dei candidatiª;

che, sempre ad avviso dei medesimi ricorrenti, ´il limite numericoª previsto dallíart. 5-ter, terzo comma, della legge n. 89 del 1913, ´introdurrebbe un criterio apodittico di riduzione dei candidati ad un esame di abilitazione professionale, e, subordinando la partecipazione dei concorrenti ad indici numerici che esulano dalla valutazione della loro preparazione, esaspererebbe la natura...

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