Sentenza nº 285 da Constitutional Court (Italy), 19 Luglio 2005

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione19 Luglio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 285

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto††††††††††† CAPOTOSTI††††††††††††† Presidente

- Fernanda†††††††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† † Giudice

- Guido††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††† †††††† ì

- Annibale††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† †††††† ì

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† †††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† †††††† ì

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† †††††† ì

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† †††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† †††††† ì

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† ††††††ì

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli articoli 1, comma 4; 3; 4; 5, comma 1, 5, 6 e 7; da 6 a 20; 22, commi 1 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivit‡ cinematografiche, a norma dellíart. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e degli articoli 1, commi 2 e 4, lettere a), c) e d); 3, commi 1, 2 e 3; 4; da 8 a 17; 19; 22, comma 1, lettere a), b), c) e d), 4 e 5 dello stesso decreto legislativo, promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, notificati il 5 aprile 2004, depositati in cancelleria il 14 successivo ed iscritti ai nn. 45 e 46 del registro ricorsi 2004.

††††††††††† Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 5 aprile 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

††††††††††† uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e líavvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 5 aprile 2004 e depositato il 14 aprile 2004, ha impugnato numerose disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivit‡ cinematografiche, a norma dellíart. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

  2. ñ La Regione premette che il provvedimento impugnato ñ il quale reca la disciplina amministrativa dellíattivit‡ cinematografica ñ benchÈ emanato sulla base della delega contenuta nellíart. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dellíorganizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchÈ di enti pubblici) avrebbe mantenuto ´allíintervento pubblico nel settore il carattere accentrato che esso aveva nel precedente sistemaª, ancorchÈ il primo dei principÓ espressi in sede di delega fosse ´líadeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, ovviamente in relazione alla nuova formulazione della legge costituzionale n. 3 del 2001ª.

    Líassunto di fondo del ricorso Ë che líattivit‡ cinematografica, in quanto non ricompresa nellíelencazione contenuta nellíart. 117 Cost., sarebbe materia di competenza regionale residuale, ai sensi dellíart. 117, quarto comma, Cost.

    La ricorrente prospetta poi due qualificazioni alternative, ma identiche quanto a conseguenze sul piano della disciplina delle competenze: ove si intendesse valorizzare il profilo imprenditoriale connesso allíattivit‡ cinematografica, la stessa andrebbe ricondotta in parte nella materia ìindustriaî (per quanto attiene alla produzione dei film), in parte nella materia ìcommercioî (per quanto attiene alla distribuzione dei film ed alla gestione delle sale cinematografiche). Si tratterebbe, in entrambi i casi, di materie non nominate dallíart. 117 Cost., e dunque da ritenersi affidate alla competenza regionale residuale.

    In via subordinata, la Regione prende in considerazione líipotesi della sussunzione dellíattivit‡ cinematografica nella materia ñ di competenza concorrente ñ ìpromozione e organizzazione di attivit‡ culturaliî, evidenziando come anche in tale prospettiva sarebbero da mantener ìfermi ed ugualmente validiî i motivi del ricorso; infatti, ad avviso della ricorrente, il legislatore delegato non avrebbe affatto tenuto conto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ma sarebbe intervenuto nella materia mantenendosi nella logica della competenza costituzionale statale su tutto ciÚ che riguarda il cinema e riconoscendo alle Regioni un ruolo del tutto marginale, peraltro in palese violazione del criterio direttivo di cui allíart. 10, comma 2, lettera a), della legge n. 137 del 2002.

    A sostegno dellíassunto formulato in via principale, la ricorrente ripercorre líevoluzione normativa che ha interessato líattivit‡ cinematografica, ponendo in evidenza come, a suo dire, tale evoluzione si caratterizzerebbe per un ´processo di autonomizzazione dalla materia dei beni culturaliª.

    Originariamente, infatti, líart. 49, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui allíart. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), consentiva alle Regioni líesercizio di funzioni amministrative in materia di attivit‡ cinematografica in quanto inclusa fra le ´attivit‡ di promozione educativa e culturaleª.

    Tuttavia, la successiva disciplina avrebbe superato questa opzione qualificatoria, scorporando la materia dello ìspettacoloî da quella dei ìbeni ed attivit‡ culturaliî: il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), infatti, disciplina separatamente tali attivit‡, rispettivamente, nel capo VI e nel capo V del Titolo IV.

    Siffatto inquadramento sarebbe stato poi confermato dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dellíorganizzazione del Governo, a norma dellíarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che ha mantenuto la distinzione fra le aree funzionali della ìtutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientaliî, e della ìpromozione dello spettacolo (attivit‡ teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimedialiî.

    Date le superiori premesse in punto di qualificazione dellíattivit‡ disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2004, con il ricorso vengono quindi censurate numerose disposizioni di tale provvedimento.

    2.1. ñ Innanzitutto viene impugnato líart. 1, comma 4, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

    La disposizione in esame disciplina i compiti del Ministero per i beni e le attivit‡ culturali in materia di attivit‡ cinematografica.

    Tale disciplina, ad avviso della ricorrente, in quanto incentrata sulle nozioni di promozione e di coordinamento, per un verso, conterrebbe una qualificazione dei compiti del Ministero riduttiva rispetto alle analitiche attribuzioni contenute nelle disposizioni successive; e, per altro verso, pur nella sua qualificazione minimalista, risulterebbe comunque lesiva delle prerogative costituzionali delle Regioni.

    Le attivit‡ disciplinate dallíart. 1, comma 4, sarebbero da ricondurre in parte alla competenza legislativa piena delle Regioni (in relazione allo sviluppo ed al miglioramento della produzione cinematografica, da intendere quale materia autonoma), e in parte a quella concorrente, in relazione ai profili afferenti la materia ìcommercio con líesteroî.

    Anche a voler riconoscere la competenza statale in materia di ìpromozione e organizzazione di attivit‡ culturaliî e di ìsostegno allíinnovazione per i settori produttiviî, in ogni caso, secondo la Regione, líattribuzione ad organi statali di funzioni amministrative invaderebbe comunque la competenza regionale nellíallocazione delle funzioni amministrative in materie di competenza concorrente, al di fuori dellíipotesi ñ quale quella esaminata dalla sentenza di questa Corte n. 303 del 2003 ñ in cui esigenze unitarie giustifichino líintervento del legislatore statale (fatta salva, comunque, la necessit‡ dello strumento dellíintesa).

    Conclude, sul punto, la ricorrente, affermando che le funzioni amministrative disciplinate dallíart. 1, comma 4, spetterebbero alle Regioni, con particolare riferimento allíesercizio della vigilanza.

    2.2. ñ La Regione Emilia-Romagna censura, inoltre líart. 3 (tranne i primi due periodi del primo comma), líart. 12 e líart. 20, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

    Líart. 12, in particolare, istituisce presso il Ministero per i beni e le attivit‡ culturali il ´Fondo per la produzione, la distribuzione, líesercizio e le industrie tecnicheª, nel quale confluiscono le risorse esistenti nei fondi previsti dagli artt. 27 e 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia), la percentuale relativa al cinema del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), ed altri fondi.

    Ad avviso della Regione, con tale previsione si sarebbe introdotto ´un intervento diretto dello Stato a sostegno delle imprese operanti nel settore cinematograficoª, al di fuori del presupposto legittimante della rilevanza macroeconomica dellíintervento, come definita dalla sentenza di questa Corte n. 14 del 2004.

    Secondo un primo profilo, la mancata precisazione dellíentit‡ del Fondo disciplinato dallíart. 12 impedirebbe una valutazione della sua rilevanza macroeconomica da un punto di vista quantitativo.

    Inoltre, si osserva che le attivit‡ di cui allíart. 12, comma 3, lettere c) e d) del d.lgs. n. 28 del 2004 sono incluse ñ ad opera dellíart. 4, comma 3 ñ nel programma triennale, predisposto dalla Consulta territoriale per le attivit‡ cinematografiche ed approvato dal Ministro, contenente ´líindividuazione, per ciascuna Regione, delle aree geografiche di interventoª; dunque, gli...

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