Sentenza nº 336 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 2005

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione27 Luglio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

sentenza n. 336/2005 della Consulta

per gentile concessione di GiustAmm.it (Giustizia Amministrativa ñ Rivista di diritto pubblico)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME† DEL† POPOLO† ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Piero Alberto†††††† CAPOTOSTI††††††††††††† Presidente

-† Fernanda†††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† † Giudice

-† Annibale††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Franco †††††††††††††† BILE†††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† î

-† Giovanni Maria††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Francesco†††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† î

-† Ugo†††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† î

-† Romano††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† î

-† Paolo††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† î

-† Alfio††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† î

-† Alfonso ††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† î

-† Franco †††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente:††††††††††††† †††††

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95, nonchÈ dell'allegato n. 13, del decreto legislativo 1∞ agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Marche notificati il 5 e il 13 novembre 2003, depositati in cancelleria il 14 e il 19 successivi ed iscritti ai nn. 79 e 80 del registro ricorsi 2003.

††† Visti gli atti di costituzione †del Presidente del Consiglio dei ministri;

††† udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

††† uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Stefano Grassi per la Regione Marche e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli† per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

††† 1.- Le Regioni Toscana e Marche hanno proposto questione di legittimit‡ costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo 1∞ agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

††† Entrambe le ricorrenti hanno impugnato gli artt. 86, 87, 88, 89, 93 e 95, nonchÈ l'allegato n. 13, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione; la Regione Marche ha denunciato anche il contrasto degli artt. 90, 91, 92 e 94, nonchÈ degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

††† La materia disciplinata dal Codice, esordiscono le ricorrenti, non Ë riconducibile ai titoli di legislazione esclusiva statale, ma ricade in ambiti di competenza legislativa concorrente quali l'ordinamento della comunicazione, il governo del territorio, la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, e, per alcuni profili, tocca materie di competenza residuale quali l'industria e il commercio, l'urbanistica e l'edilizia, i lavori pubblici. Allo Stato dovrebbe quindi essere, tutt'al pi˘, riservata la predisposizione dei principÓ fondamentali, restando al legislatore regionale la disciplina sostanziale e procedimentale. Ebbene, con tutte le disposizioni impugnate, secondo i ricorsi regionali, il legislatore statale definirebbe al contrario una regolamentazione minuziosa, dettagliata, autoapplicativa, direttamente operante nei confronti dei privati interessati, comprimendo cosÏ la sfera costituzionale di autonomia legislativa delle Regioni e violando le regole di riparto di cui all'art. 117 Cost.

††† Sempre in via generale, le ricorrenti denunciano il contrasto della disciplina statale con l'art. 118 Cost., giacchÈ le norme impugnate attribuirebbero direttamente l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali, disciplinando il relativo procedimento, laddove tali funzioni dovrebbero essere conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. NÈ ricorrerebbero, nel caso di specie, le condizioni che legittimano l'attrazione in via sussidiaria delle funzioni amministrative da parte dello Stato.

††† Le disposizioni del Codice, si aggiunge nel ricorso della Regione Toscana, non potrebbero trovare il loro fondamento nella potest‡ statale di definire le funzioni fondamentali degli enti locali, non potendo certo considerarsi ìfunzione fondamentaleî l'attribuzione di una singola competenza autorizzativa in materia di impianti; nÈ le norme censurate, proseguono entrambe le ricorrenti, potrebbero essere legittimate dal fatto di essere attuative di direttive comunitarie, perchÈ tale attuazione spetterebbe alle Regioni nelle materie di propria competenza (art. 117, quinto comma, Cost.).

††† Censure pi˘ specifiche sono indirizzate da entrambe le ricorrenti nei confronti degli artt. 86, 87, 88, 89, 93 e 95 nonchÈ dell'allegato n. 13, mentre la sola Regione Marche impugna anche gli articoli 90, 91, 92 e 94 del d.lgs. n. 259 del 2003.

††† Segnatamente l'art. 86, che reca disposizioni sulle infrastrutture di comunicazione elettronica e sui diritti di passaggio, assimilando le infrastrutture di cui agli artt. 87 e 88 alle opere di urbanizzazione primaria, anche se di propriet‡ privata degli operatori, invaderebbe la competenza regionale in materia di governo del territorio nonchÈ di urbanistica ed edilizia con una disciplina di dettaglio, che non lascerebbe alcuno spazio alla competenza concorrente regionale.

††† Quanto all'art. 87, che disciplina il procedimento autorizzatorio per l'installazione e la modifica delle infrastrutture ed assegna tale competenza agli enti locali, esso sarebbe incostituzionale sotto molteplici profili. In primo luogo, prevederebbe una disciplina dettagliata in materia che rientrerebbe nella competenza regionale concorrente; inoltre, obbligherebbe al rispetto degli obiettivi di qualit‡ stabiliti uniformemente a livello nazionale, facendo cosÏ venire meno la competenza regionale a determinare tali obiettivi. Infine sarebbero illegittime anche la disciplina della conferenza dei servizi recata dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 87, nella parte in cui estende la regola della maggioranza all'adozione dell'atto finale, prevede una sola ipotesi di dissenso qualificato ed affida al Consiglio dei ministri la relativa decisione; come pure la previsione concernente il silenzio-assenso per la localizzazione degli impianti, che priverebbe il legislatore regionale di ogni potest‡ programmatoria. Secondo la Regione Marche, la previsione del silenzio-assenso con l'indicazione del termine nel quale esso si forma, recata dall'art. 87, comma 9, sarebbe lesiva della competenza legislativa regionale, perchÈ non lascerebbe alla Regione alcun potere di definire, pur sempre nel quadro dei principÓ fissati dalla legge statale, termini diversi o altre forme di semplificazione amministrativa.

††† Illegittimi sarebbero pure, a giudizio di entrambe le ricorrenti, gli articoli 88, 89 e 93. Il primo definisce un procedimento analogo a quello dell'art. 87, con la previsione della conferenza di servizi e del silenzio-assenso, per l'autorizzazione volta alla installazione di infrastrutture che interessano aree di propriet‡ di pi˘ enti pubblici e fissa regole affinchÈ gli enti pubblici definiscano i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rispettive opere. Nei suoi confronti si indirizzano pertanto le medesime censure formulate nei confronti dell'art. 87. L'art. 89 definisce le regole di condivisione dello scavo e di coubicazione dei cavi; l'art. 93 prevede che gli operatori di reti di comunicazione elettronica debbano tenere indenne l'ente locale o l'ente proprietario dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, fatte salve le tasse e gli oneri di concessione. Le disposizioni testÈ menzionate recherebbero regolazioni di puntuale dettaglio in ambiti materiali affidati alla competenza concorrente (ìgoverno del territorioî, ìordinamento della comunicazioneî e ìtutela della saluteî).

††† L'art. 95, nel disciplinare gli impianti e le condutture di energia elettrica, prescrive che venga richiesto all'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni il nulla osta sul progetto relativo a qualunque costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica. CosÏ disponendo, ad avviso della Regione Toscana, esso si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto attribuisce ad un organo statale la competenza a pronunciarsi sui progetti relativi ad opere, come le condutture di energia elettrica e le tubazioni metalliche sotterrate, che dovrebbero essere disciplinate dalla Regione. Lo Stato avocherebbe competenze attinenti ad una materia di potest‡ concorrente, senza rispettare i criteri di esercizio della competenza sussidiaria, come fissati da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003. Il medesimo art. 95, secondo la Regione Marche, in materie di competenza concorrente quali l'ordinamento della comunicazione e il governo del territorio, recherebbe una disciplina autoapplicativa estremamente dettagliata.

††† L'allegato n. 13 del decreto legislativo impugnato determina il contenuto dei modelli da usare nella presentazione dei titoli abilitativi, e dunque, secondo la prospettazione dei ricorsi, non solo non reca disposizioni di principio, come l'art. 117 della Costituzione imporrebbe in materie di competenza concorrente, ma integra l'esercizio di una vera e propria potest‡ regolamentare, che lo Stato non puÚ legittimamente esercitare in materie diverse da quelle riservate alla sua competenza esclusiva, neppure ove si voglia riconoscere ai regolamenti emanati nelle materie di competenza regionale il carattere della cedevolezza.

††† Gli artt. 90, 91, 92 e 94 sono impugnati dalla sola Regione Marche. Le disposizioni in parola, che disciplinano l'acquisizione dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti (art. 90), la limitazione legale della propriet‡ (art. 91) e l'imposizione di servit˘ (artt. 92 e 94), porrebbero una...

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