Sentenza nº 345 da Constitutional Court (Italy), 29 Luglio 2005

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione29 Luglio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 345

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Piero Alberto†††††† CAPOTOSTI††††††††††††† Presidente

-† Fernanda†††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† † Giudice

-† Guido †††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††† ì

-† Annibale††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††† ì

-† Franco††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

-† Giovanni Maria††† FLICK †††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

-† Francesco†††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† ì

-† Romano††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† ì

-† Paolo††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† ì

-† Alfio††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† ì

-† Alfonso†††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† ì

-† Franco††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, promosso con ordinanza del 3 ottobre 2003 dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma sul ricorso proposto da Schering Corporation contro il Ministero delle attivit‡ produttive ñ Direzione generale sviluppo produttivo e competivit‡, iscritta al n. 1058 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale †della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2003.

†††††† Visto l'atto di costituzione di Schering Corporation, nonchÈ gli atti di intervento

di Bristol Myers Squibb s.r.l., Pfizer Italia s.r.l., Pharmacia Italia s.p.a. e Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., di Menarini International Operations Luxembourg ed altri, di Sigma-Tau s.p.a., di F. Hoffmann La Roche A.G. ed altra, Eli Lilly & company e Sanofi-Synthelabo s.a., di Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a., Taisho Pharmaceutical Co Ltd e GlaxoSmithKline s.p.a., ed altri e del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††††† udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

†††††† uditi gli avvocati Diego Vaiano per Schering Corporation e per Bristol Myers Squibb s.r.l., Pfizer Italia s.r.l., Pharmacia Italia s.p.a. e Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., Giuseppe Sena, Giancarlo Del Como e Stefano Grassi per Menarini International Operations Luxembourg ed altri, Antonio Baldassarre per Sigma-Tau s.p.a., Giuseppe Sena, Mario Alberto Quaglia e Giancarlo Del Corno per F. Hoffmann La Roche A.G. ed altra, Eli Lilly & company e Sanofi-Synthelabo s.a., Roberto A. Jacchia e Antonella Terranova per Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a., Taisho Pharmaceutical Co Ltd e GlaxoSmithKline s.p.a. ed altri e l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

†††††† 1.ñ Con ordinanza del 3 ottobre 2003 la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, per contrasto con il principio costituzionale dell'affidamento e, nei limiti di questo, di quello di retroattivit‡, con i principÓ di cui agli artt. 41 e 42, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nonchÈ con i principÓ di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

†††††† 1.1.ñ Espone il rimettente di essere stato adÏto da Schering Corporation con domanda, proposta nei confronti del Ministero delle attivit‡ produttive ñ Ufficio italiano brevetti e marchi e volta ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti adottati da detto Ufficio, in data 24 gennaio 2003 e 25 febbraio 2003, di ricalcolo della durata di due certificati complementari di protezione appartenenti all'attrice, ottenuti, rispettivamente, in data 13 novembre 1992 e 25 settembre 1996; ricalcolo operato al dichiarato fine di adeguare la durata dei predetti titoli a quella prevista dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 dello stesso anno.

†††††† La domanda ñ precisa il giudice a quo ñ Ë volta a sentir emettere una pronuncia ablativa del provvedimento impugnato, previa proposizione di incidente di costituzionalit‡ in ordine alla citata norma, o, in subordine, per violazione della stessa.†

†††††† 1.2.ñ Ricorda la Commissione che il regolamento comunitario n. 1768/92/CEE del 18 giugno 1992, che disciplinava il certificato complementare di protezione per i prodotti medicinali, tenne conto della circostanza che, al momento della sua entrata in vigore (2 gennaio 1993), la Francia e l'Italia avevano da poco promulgato una propria legge nazionale al riguardo: in particolare l'Italia, con la legge n. 349 del 19 ottobre 1991 (Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto), entrata in vigore il 19 del mese successivo, aveva previsto una disciplina assai pi˘ favorevole rispetto a quella applicabile ai certificati complementari comunitari.

†††††† Sottolinea la Commissione rimettente che tale disciplina, fortemente voluta dalle industrie produttrici di specialit‡ medicinali brevettate (e avversata invece da quelle produttrici di materie prime farmaceutiche), aveva previsto una durata del certificato complementare pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e quella del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e comunque non superiore a 18 anni a partire dal momento in cui il certificato aveva acquistato efficacia; laddove la normativa comunitaria prevedeva una durata pari al lasso di tempo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e quella della domanda di prima autorizzazione all'immissione in commercio nella Comunit‡, ridotta di cinque anni e comunque non superiore a cinque anni a partire dal momento in cui il certificato aveva acquistato efficacia. Aggiunge ancora il rimettente che, da un lato, la legge n. 349 del 1991, con apposita disposizione transitoria, consentiva alle industrie produttrici di specialit‡ brevettate di presentare domanda di rilascio di certificato complementare di protezione entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge stessa; e che, dall'altro, il regime privilegiato assicurato dalla normativa nazionale ñ regime che, promulgato il regolamento, sarebbe dovuto venir meno ñ venne conservato grazie all'inserimento nella normativa comunitaria di una disposizione, l'art. 20, che espressamente faceva salva la validit‡ dei certificati concessi in base alle leggi nazionali.

†††††† Il decreto-legge n. 63 del 2002 ha introdotto una serie di misure volte alla riduzione della spesa pubblica sanitaria, prevedendo in particolare (art. 3) la riduzione della durata dei certificati complementari di protezione (CCP), concessi in base alla legge n. 349 del 1991 (comma 8), secondo una procedura volta ad operare il riallineamento graduale della loro durata con quella risultante dall'applicazione del regolamento comunitario, attraverso il riassorbimento di un anno nel 2002, e di due anni in ciascuno degli anni successivi.

†††††† Questa disciplina, ricorda il rimettente, Ë stata modificata dalla legge di conversione la quale ñ mediando tra gli interessi delle multinazionali produttrici di specialit‡ medicinali, favorite dal mantenimento del regime anteriormente vigente, e gli interessi delle imprese produttrici di principi attivi e materie prime farmaceutiche, favorite dallo sviluppo dei farmaci generici, meno costosi e quindi meno onerosi per il servizio sanitario nazionale ñ ha attenuato il sistema incidente sulla durata dei certificati complementari nazionali, riducendo di sei mesi per ogni anno la loro durata e spostando il† dies a quo della procedura di ridefinizione al 1∞ gennaio del 2004.†

†††††† 1.3.ñ Osserva la Commissione rimettente che il provvedimento di ricalcolo della scadenza dei† certificati complementari nazionali, emesso dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, ha pacificamente natura non costitutiva, ma meramente ricognitiva, e pertanto Ë inidoneo ad incidere direttamente nei rapporti tra privati: dal che discende la giustiziabilit‡ innanzi al giudice ordinario della pretesa del titolare di un certificato complementare, asseritamente non ancora scaduto, ad opporsi con azione di contraffazione all'iniziativa imprenditoriale intrapresa da un terzo e, reciprocamente, la giustiziabilit‡ della pretesa del terzo a far accertare l'avvenuta scadenza della durata di un certificato appartenente ad altri. CiÚ non impedisce, afferma la Commissione, di ritenere sussistente, in capo ai titolari di certificati complementari, un interesse legittimo differenziato ad opporsi ad una rideterminazione della durata che, pubblicizzando la nuova scadenza, li espone alla libera utilizzazione, da parte dei terzi, di un'invenzione farmaceutica di cui essi assumono invece di essere ancora riservatari. Conseguentemente, ad avviso del rimettente, ´il provvedimento Ë stato legittimamente impugnato da Schering sul presupposto, positivamente valutabile sotto il profilo della legittimazione, che si tratti di un provvedimento idoneo a ledere un proprio interesse legittimo compromesso dal contenuto del...

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