Sentenza nº 378 da Constitutional Court (Italy), 07 Ottobre 2005

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione07 Ottobre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 378

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Piero Alberto†††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Fernanda†††††††††††††††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † Giudice

-† Guido †††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Annibale††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Giovanni Maria††††††††††††††††††† FLICK ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††ì

-† Francesco††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano†††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Paolo†††††††††† ††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalit‡ di taluni settori della pubblica amministrazione) e dellíarticolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalit‡ di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione delle deleghe legislative ed altre disposizioni connesse) e dellíart. 6, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, come modificato dalla suddetta legge 27 luglio 2004, n. 186, promossi con ricorsi delle Regioni Campania, Toscana e Friuli-Venezia Giulia notificati il 16, il 21 e il 27 luglio e il 24 settembre 2004 depositati in cancelleria il 23, il 28 luglio, il 5 agosto e il 1∞ ottobre successivi ed iscritti ai nn. 71, 73, 79 e 92 del registro ricorsi 2004, e nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dellíanno 2004 per il settore degli affari istituzionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 23 luglio 2004, depositato in cancelleria il 2 agosto successivo ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2004.

†††††††† Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, della Regione Friuli-Venezia Giulia nonchÈ gli atti di intervento della Autorit‡ portuale di Trieste;

†††††††† udito nellíudienza pubblica del 7 giugno 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

†††††††† uditi gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Beniamino Caravita di Toritto per la Autorit‡ portuale di Trieste e líavvocato dello Stato Francesco Clemente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

†††††††† 1.ñ Con ricorso notificato il 16 luglio 2004 (r.r. n. 71 del 2004) la Regione Campania ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare líillegittimit‡ costituzionale dellíart. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalit‡ di taluni settori della pubblica amministrazione), per violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 120 della Costituzione, dei principÓ di leale cooperazione e di ragionevolezza, nonchȆ per lesione della sfera di competenza della Regione.

†††††††† 1.1.ñ Premette la ricorrente che la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), in un assetto normativo che attribuiva alla competenza concorrente delle Regioni i soli settori della ´navigazione e porti lacualiª, cosÏ lasciando allo Stato la parte pi˘ consistente della disciplina e della organizzazione dei porti, ha regolamentato líordinamento e le attivit‡ portuali secondo modalit‡ tali da garantire alle Regioni e agli enti locali significativi spazi nel procedimento di individuazione del Presidente dellíAutorit‡ portuale, segnatamente prevedendo, nellíart. 8, che lo stesso debba essere nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ´di intesa con la Regione interessataª.

†††††††† Orbene, ferma líoperativit‡ di tali disposizioni, con líart. 6 del decreto impugnato ñ e, paradossalmente, nella vigenza del nuovo sistema di autonomie introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione) ñ il legislatore statale ha aggiunto, al menzionato art. 8, un comma 1-bis, in base al quale, esperite le procedure necessarie, qualora entro trenta giorni non si raggiunga líintesa, il Ministro puÚ chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio, il quale provvede con deliberazione motivata.

†††††††† Ritiene la ricorrente che la normativa cosÏ introdotta sia costituzionalmente illegittima:

  1. per violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 120 della Costituzione e dei principÓ di leale cooperazione e di ragionevolezza.

    †††††††† E invero, mentre nel sistema previgente la nomina dellíorgano di vertice dellíAutorit‡ portuale era ´condivisaª con le autonomie locali interessate, nel nuovo assetto lo Stato potrebbe facilmente eludere la regola procedimentale, essendo facultato a provvedere senza líapporto regionale, in conseguenza del mero decorso di un certo termine che, fissato in un lasso di tempo particolarmente breve, prescinde del tutto dalla causa che ha determinato la mancata conclusione della procedura.

    †††††††† Líequilibrio tra istanze ed esigenze plurime, assicurato dalla legge n. 84 del 1994 nella sua originaria formulazione, sarebbe stato rotto dalla modifica apportata dal decreto-legge impugnato che, attraverso una formula caratterizzata da un notevole tasso di genericit‡ sotto pi˘ di un profilo, consentirebbe il superamento dellíintesa con una decisione presa dal solo livello statale.

    †††††††† Da un lato infatti, la richiesta del Ministro al Presidente del Consiglio ñ peraltro prefigurata come semplice possibilit‡, in contrasto con líoggettiva necessit‡ dellíintervento in sostituzione ñ Ë subordinata alla sola condizione del mancato raggiungimento dellíintesa entro trenta giorni.

    †††††††† Dallíaltro, non sarebbe dato comprendere la stessa ragion díessere di un termine cosÏ configurato, termine la cui brevit‡ e incongruit‡, rispetto ai tempi imposti dallíimportanza della decisione da assumere, emergerebbe a sol considerare che esso Ë destinato ad operare vuoi nellíipotesi in cui vi sia stata la designazione degli enti locali, e si debba quindi scegliere nellíambito della prima o della seconda terna, vuoi nel caso in cui nessuna indicazione sia stata data, con conseguente, ancor pi˘ ampia discrezionalit‡ nella individuazione del candidato da nominare.

    †††††††† In particolare líassenza di ogni specificazione in ordine alle cause della mancata conclusione della procedura ñ perchÈ evidentemente altro Ë che essa sia stata determinata dallíinerzia regionale, altro che vi sia stato comportamento omissivo dello stesso Ministro, e altro ancora che semplicemente non sia stato raggiunto líaccordo, malgrado la diligenza di tutti gli enti coinvolti ñ rimarcherebbe líirragionevolezza e líillegittimit‡ di una normativa che, senza approntare alcuna garanzia a presidio dellíautonomia regionale, lascerebbe líautorit‡ statale sostanzialmente arbitra di imporre la propria volont‡, vanificando quellíintesa che, sostanziandosi in una codeterminazione del contenuto dellíatto, Ë strumento imprescindibile ai fini dellíattuazione del principio di leale cooperazione.

    †††††††† Ma a giudizio della ricorrente la normativa censurata sarebbe altresÏ illegittima:

  2. per violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 120 della Costituzione e dei principÓ di leale cooperazione e di ragionevolezza, sotto un ulteriore, autonomo profilo.

    †††††††† Se Ë vero infatti che, dopo la riforma del Titolo V, spetta alle Regioni, nei limiti dei principÓ fondamentali individuati dalla legge statale, regolare le materie ´porti e aeroporti civiliª, ´grandi reti di trasporto e di navigazioneª e, pi˘ in generale, ´governo del territorioª, non puÚ negarsi che le Regioni stesse abbiano, in parte qua, competenza legislativa concorrente.

    †††††††† Conseguentemente, se gi‡ la legge n. 84 del 1994, non fossíaltro perchÈ elaborata nel precedente ordine costituzionale di competenze, Ë, a ben vedere, enunciativa di una disciplina che travalica dalla mera enucleazione dei principÓ fondamentali della materia, ancor pi˘ confliggerebbe con tali caratteri la normativa oggi impugnata, che lederebbe precise prerogative regionali.

    †††††††† In particolare, non potrebbero rivestire carattere di principÓ fondamentali norme che, senza avere una propria portata prescrittiva, si limitano in realt‡ a distribuire competenze, posto che la disciplina statale impugnata, lungi dal contenere criteri volti ad orientare il legislatore regionale nellíesercizio delle proprie attribuzioni, detterebbe norme di dettaglio autoapplicative, ´non suscettibili di essere sostituiteª da parte dellíente cui ora la relativa materia appartiene, volte come sono a sancire una pura e semplice attribuzione di competenza allíorgano governativo. Di modo che, se la disciplina previgente, pur non coerente col novellato art. 117 Cost., poteva essere ritenuta operativa, in attesa di un intervento legislativo regionale di appropriazione del settore, la nuova regolamentazione, approvata...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
3 temas prácticos
  • SENTENZA Nº 201800532 di TAR Sardegna, 21-03-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale di Sardegna (Italia)
    • 21 Marzo 2018
    ...la sicura compatibilità costituzionale della attribuzione allo Stato del potere di nomina, che la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 378 del 2005) ha affermato essere principio fondamentale della materia, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione: «nulla, infatti, si opp......
  • Sentenza nº 39 da Constitutional Court (Italy), 15 Marzo 2013
    • Italia
    • 15 Marzo 2013
    ...in ogni fase della procedura, con reiterate trattative ed in modo serio e continuativo (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 378 e n. 339 del La normativa censurata si discosterebbe dal modello costituzionale sotto ogni profilo, compreso quello della mancata previsione dell......
  • n. 39 SENTENZA 11 - 15 marzo 2013 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 20 Marzo 2013
    • 15 Marzo 2013
    ...in ogni fase della procedura, con reiterate trattative ed in modo serio e continuativo (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 378 e n. 339 del 2005). La normativa censurata si discosterebbe dal modello costituzionale sotto ogni profilo, compreso quello della mancata previsio......
2 sentencias
  • SENTENZA Nº 201800532 di TAR Sardegna, 21-03-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale di Sardegna (Italia)
    • 21 Marzo 2018
    ...la sicura compatibilità costituzionale della attribuzione allo Stato del potere di nomina, che la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 378 del 2005) ha affermato essere principio fondamentale della materia, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione: «nulla, infatti, si opp......
  • Sentenza nº 39 da Constitutional Court (Italy), 15 Marzo 2013
    • Italia
    • 15 Marzo 2013
    ...in ogni fase della procedura, con reiterate trattative ed in modo serio e continuativo (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 378 e n. 339 del La normativa censurata si discosterebbe dal modello costituzionale sotto ogni profilo, compreso quello della mancata previsione dell......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT