Sentenza nº 408 da Constitutional Court (Italy), 03 Novembre 2005

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione03 Novembre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 408

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-†††††††† Piero Alberto †CAPOTOSTI† Presidente

-††† †††††Fernanda†† CONTRI Giudice

-†††††††† Guido† NEPPI MODONA ††"

-†††††††† Annibale† MARINI† "

-†††††††† Franco †BILE†† "

-†††††††† Giovanni Maria†† FLICK †"

-†††††††† Francesco† AMIRANTE ††"

-†††† ††††Ugo ††DE SIERVO ††"

-†††††††† Romano† ††VACCARELLA ††"

-†††††††† Paolo †MADDALENA †"

-†††††††† Alfio ††FINOCCHIARO †"

-†††††††† Alfonso† †QUARANTA †"

-†††††††† Franco †GALLO† ††"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze del 25 giugno e del 16 ottobre 2003 dal Tribunale di Napoli ñ sezione per il riesame sugli appelli proposti da R. F. e da L. P., iscritte ai nn. 1031 del registro ordinanze 2003 e 13 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2003 e n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2004.

††† Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

††† udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

††† 1.ñ Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libert‡ personale e dei sequestri, con ordinanza depositata in cancelleria il 25 giugno 2003 (reg. ord. 1031 del 2003), ha chiesto dichiararsi, in riferimento all'art. 13, quinto comma, della Costituzione, l'illegittimit‡ costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la norma stessa si applichi anche a fatti diversi, in connessione non qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale, oggetto di ordinanze emesse nei confronti dello stesso soggetto in tempi diversi, sempre che si accerti in modo incontestabile la sussistenza, a disposizione dell'autorit‡ giudiziaria, di idonei indizi di colpevolezza gi‡ al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare.

††† Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciarsi, in funzione di giudice del riesame e quale giudice del rinvio, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva accolto l'appello di F. R. avverso l'ordinanza emessa dal giudice delle indagini preliminari del 4 luglio 2000, con la quale veniva rigettata l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare applicata, nei confronti dello stesso R., con ordinanza del 16 febbraio 2000.

††† La Corte di cassazione aveva annullato il provvedimento impugnato enunciando il principio secondo cui ´come si desume in modo inequivoco dal tenore letterale e logico della norma richiamata, il divieto della contestazione a catena opera ñ nel caso (come quello di specie) in cui sia stata disposta con pi˘ ordinanze la medesima misura cautelare per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza ñ sempre che in relazione a tali fatti sussista connessione ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettere b) e c,) del codice di procedura penale, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, e sempre che si tratti di fatti desumibili dagli atti del procedimento prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessioneª.

††† Aggiungeva il rimettente di avere ritenuto, con ordinanza del 21 agosto 2001, non manifestamente infondata, in relazione all'art. 13, quinto comma, della Costituzione, la questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, ma che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 151 del 2003, aveva dichiarato la manifesta inammissibilit‡ della questione rilevando che, nell'ipotesi in cui i principi costituzionali vengano invocati dal giudice di rinvio per contrastare il principio di diritto affermato in fase di legittimit‡ ed evitarne l'applicazione, la motivazione della rilevanza deve essere particolarmente rigorosa e che l'ordinanza di rimessione non aveva motivato adeguatamente le ragioni per le quali, pur essendo unica la fonte probatoria (intercettazioni ambientali), tra il delitto di omicidio oggetto della prima ordinanza e i delitti di omicidio e associazione per delinquere, oggetto della seconda, non sussistesse alcun rapporto di connessione qualificata.

††† Il rimettente dunque richiama interamente la sua precedente ordinanza di rimessione e la intende interamente trascritta, apportando ulteriori argomenti.

††† Afferma il giudice a quo che del primo delitto (un duplice omicidio) il R. Ë chiamato a rispondere in qualit‡ di mandante, mentre dei secondi (un altro omicidio e un'associazione per delinquere di stampo mafioso) risponde come autore materiale. Andrebbe pertanto esclusa la sussistenza del vincolo della continuazione, posto che altro Ë il generico programma dell'associazione, altro Ë il disegno criminoso di cui all'art. 81 cod. pen., che richiede la rappresentazione, sin dall'inizio, dei singoli episodi criminosi individuati almeno nelle loro linee essenziali, e che Ë ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia gi‡ previsto e deliberato in origine l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso cui si snoda (in questo senso Ë la Cassazione, che ha ritenuto che un'associazione per delinquere non puÚ costituire, di per sÈ sola, prova dell'unicit‡ del disegno criminoso fra i reati commessi per il perseguimento degli scopi dell'associazione).

††† Risulta, inoltre, come dimostrato nella precedente ordinanza del rimettente, che gi‡ al momento dell'emissione del primo titolo custodiale il pubblico ministero procedente aveva a disposizione tutti gli elementi necessari e sufficienti per contestare al Rea anche il secondo delitto.

††† Anche con riferimento all'imputazione associativa ex art. 416-bis cod. pen., oggetto della seconda ordinanza, secondo il rimettente, il pubblico ministero era in possesso di tutti gli elementi necessari e sufficienti per la contestazione del reato associativo gi‡ al momento della prima ordinanza, poichÈ gli omicidi oggetto della prima ordinanza erano aggravati ex art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti...

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