Sentenza nº 409 da Constitutional Court (Italy), 03 Novembre 2005

RelatoreFrancesco Amirante
Data di Resoluzione03 Novembre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 409

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto CAPOTOSTI††††††††††††† Presidente

- Fernanda†††††††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† †† Giudice

- Annibale††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giovanni Maria††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 22 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sul ricorso proposto da F. F. ed altre contro l'Universit‡ della Calabria, con ordinanza del 27 aprile 2004, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2004.

††† Visto l'atto di costituzione di F. F. ed altre;

††† udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante;

††† uditi gli avvocati Rinaldo Talarico e Giuseppe Carratelli per F. F. ed altre.

Ritenuto in fatto

††† 1.ó Nel corso di un giudizio amministrativo ñ promosso da alcune assistenti sociali avverso il decreto col quale il Rettore dell'Universit‡ degli studi della Calabria aveva annullato l'iscrizione delle medesime al corso di laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali ñ il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 33, 34 e 35 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 22 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

††† In punto di fatto il TAR osserva che l'Universit‡ della Calabria aveva bandito, in data 17 dicembre 2002, un concorso per l'accesso al corso di laurea specialistica sopra menzionata, stabilendo tra i requisiti di ammissione il possesso del diploma di assistente sociale; le ricorrenti avevano partecipato con successo alla selezione, iscrivendosi al relativo corso di studi, partecipando alle attivit‡ didattiche e sostenendo gli esami prescritti. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 22 della legge n. 3 del 2003 ñ norma di carattere interpretativo in base alla quale i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base sono soltanto i diplomi universitari di assistente sociale ñ il Rettore dell'Universit‡ aveva emanato il provvedimento impugnato, col quale aveva annullato l'iscrizione delle ricorrenti, in quanto esse avevano sÏ conseguito il diploma di assistente sociale, ma non quello universitario, risultando quindi prive dei requisiti di accesso richiesti in via retroattiva dalla norma in esame.

††† Impugnato il provvedimento, il TAR remittente ne aveva accolto incidentalmente la richiesta di sospensiva, ma tale pronuncia era stata annullata dal Consiglio di Stato.

††† CiÚ posto, il giudice a quo rileva che la norma in questione costituisce, per espressa previsione legislativa, l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 2002, n. 1, il quale stabilisce che i diplomi conseguiti in base alla precedente normativa dagli appartenenti alle professioni sanitarie, nonchÈ i diplomi di assistente sociale, siano validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universit‡ e della ricerca scientifica. In base a tale norma, quindi, non c'era alcun dubbio sul fatto che le ricorrenti avessero diritto all'iscrizione al corso di laurea specialistica; la norma impugnata, invece, interpretando autenticamente (e, perciÚ, con efficacia retroattiva) quella precedente, ha fatto sÏ che le medesime ricorrenti non avessero pi˘ tale diritto, donde la rilevanza della presente questione di legittimit‡ costituzionale, dal cui esito dipende la decisione del giudizio a quo.

††† Il TAR rileva che l'art. 22 della legge n. 3 del 2003, nonostante la sua qualificazione di norma interpretativa, Ë in realt‡ una norma innovativa, poichÈ la scelta del legislatore di riconoscere validit‡, a determinati fini, al solo diploma universitario di assistente sociale non rientra tra le possibili interpretazioni del testo della norma interpretata, in base alla...

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