Sentenza nº 425 da Constitutional Court (Italy), 25 Novembre 2005

RelatoreFranco Bile
Data di Resoluzione25 Novembre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 425

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-†† Annibale†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-†† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-†† Giovanni Maria†††††††††††††††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Alfio ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Quaranta†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Luigi†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dellíadozione e dellíaffidamento del minore), sostituito dallíart. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), promosso con ordinanza del 21 luglio 2004 dal Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da G. E., iscritta al n. 1039 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dellíanno 2005.

Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il Giudice relatore Franco Bile.†††

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ordinanza del 21 luglio 2004, il Tribunale per i minorenni di Firenze, nel corso di un procedimento civile introdotto da G.E. ai sensi dellíart. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo gi‡ sostituito ñ al momento dellíinstaurazione del procedimento ñ dallíart. 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante ´Disciplina dellíadozione e dellíaffidamento del minoreª, nonchÈ al titolo VIII del Libro primo del codice civile) e, quindi, ulteriormente sostituito nel corso del procedimento ñ a decorrere dal 1∞ gennaio 2004 ñ dallíart. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha sollevato díufficio, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale del comma 7 del citato art. 28 nel testo da ultimo vigente ´nella parte in cui esclude la possibilit‡ di autorizzare líadottato allíaccesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volont‡ di non volere essere nominato (recte: nominata) da parte della madre biologicaª.

    In tal modo il rimettente ha espressamente riproposto una questione che aveva gi‡ sollevato con líordinanza del 21 febbraio 2002, relativamente al testo del comma 7, vigente ratione temporis al momento della sua pronuncia, e riguardo alla quale questa Corte, con líordinanza n. 184 del 2004, dispose la restituzione degli atti, in ragione della sopravvenienza del citato art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003.

  2. ñ Riproponendo il testo della precedente ordinanza, il rimettente riferisce che il ricorrente ha esposto di essere stato adottato allíet‡ di pochi mesi dai coniugi S.E. e M.T.L. e che la recente paternit‡ di una bambina avrebbe riacceso in lui un grande desiderio di conoscere le proprie origini, desiderio del quale non voleva, peraltro, venissero a conoscenza i suoi genitori adottivi, ai quali non intendeva cagionare dolore, provando per essi un grande affetto.† Nel corso della successiva audizione il ricorrente ha riferito di essere a conoscenza che la sua madre biologica aveva dichiarato, al momento del parto, di non voler essere nominata e, deducendo di chiedersi se, a distanza di trentadue anni, non abbia cambiato idea, ha domandato che la stessa fosse interpellata in proposito.

    CiÚ premesso, il rimettente:

    1. rileva [riportandone il testo vigente al momento della pronuncia dellíordinanza] che líart. 28, comma 5, della legge n. 184 del 1983 consente allíadottato che abbia compiuto 25 anni di accedere alle informazioni riguardanti la propria origine e líidentit‡ dei genitori biologici, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, ma che, tuttavia, il successivo comma 7, dispone che ´líaccesso alle informazioni non Ë consentito se líadottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia...

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