Ordinanza nº 453 da Constitutional Court (Italy), 15 Dicembre 2005

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione15 Dicembre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 453

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Annibale††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††† † ††††††††† Presidente

-† Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† † Giudice

-† Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK †††††††††††††††††††††† ††††††††ì

-† Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† ††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† ††††††† ì

-† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† ††††††† ì

-† Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††† ††††††† ì

-† Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti líimposta sulle successioni e donazioni), promossi con ordinanze depositate il 2 luglio 2003 ed il 22 aprile 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, nelle controversie vertenti tra NiccolÚ Branca ed altri nei confronti dellíAgenzia delle entrate, Ufficio di Milano 1, rispettivamente iscritte al n. 700 del registro ordinanze 2004 e al n. 16 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dellíanno 2004 e n. 6, prima serie speciale, dellíanno 2005.

††††††††† Visti gli atti di costituzione di NiccolÚ Branca ed altri, nonchÈ gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††† udito nellíudienza pubblica del 25 ottobre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo;

††††††††† uditi gli avvocati Massimo Luciani e Gianni Marongiu per NiccolÚ Branca ed altri e líavvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.††††††††† Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da NiccolÚ Branca avverso líavviso di liquidazione dellíimposta principale relativa alla successione di Carlo Ranieri Branca, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, con ordinanza del 6 maggio 2003, depositata il 2 luglio 2003 (r.o. n. 700 del 2004), questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti líimposta sulle successioni e donazioni);

††††††††† che, secondo il giudice rimettente, la norma denunciata ñ nel testo anteriore alla modifica apportata dallíart. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) ñ prevedendo per gli eredi o legatari cosiddetti ìindirettiî, cioË non legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta con il defunto, il cumulo dellíimposta sullíasse globale (riferita allíintero patrimonio del de cuius) con líimposta dovuta sulle singole quote (riferita al trasferimento di ricchezza conseguito dagli eredi o legatari), violerebbe: a) il principio di eguaglianza di cui allíart. 3 Cost., perchÈ la compresenza di due imposte successorie ñ soggette a distinte discipline, con diverse scale di aliquote progressive e reciprocamente indeducibili ñ a carico del medesimo successore cosiddetto ìindirettoî ´concreta una sperequazione priva di alcuna giustificazioneª, in quanto líimposta sul valore globale dellíasse ereditario ´tassa una ricchezza fittizia, avulsa cioË dallíeffettivo arricchimento provocato in capo allíerede dalla successione dal de cuiusª; b) il principio di capacit‡ contributiva di cui allíart. 53 Cost., perchÈ il presupposto dellíimposta sul valore globale della successione, costituito dallíarricchimento (´sia pure fittizioª) che si determina a vantaggio del chiamato allíeredit‡, ´quando diviene effettivo accrescimento del patrimonio del chiamato a sÈguito dellíaccettazione dellíeredit‡ [Ö] finisce con il costituire ragione impositiva della tassa sulle quote ereditarie, con la conseguenza che un medesimo cespite Ë alla base di due tassazioni distinte nei confronti dello stesso soggettoª;

††††††††† che, in punto di rilevanza, il giudice a quo afferma che, nel caso di accoglimento della sollevata questione, il ricorrente nel giudizio principale vedrebbe accolta líimpugnazione proposta avverso líavviso di liquidazione;†††††††

††††††††† che, nel giudizio di legittimit‡ costituzionale, si Ë costituito il contribuente NiccolÚ Branca, il quale ñ dopo aver premesso di non essere coniuge o parente in linea retta del de cuius e di avere accettato con beneficio díinventario líeredit‡ devolutagli per testamento, a sÈguito di successione apertasi il 3 marzo 1998 ñ conclude per la declaratoria di illegittimit‡ costituzionale della norma denunciata dal giudice rimettente;††††

††††††††† che la parte privata, dopo un ampio excursus storico sullíevoluzione normativa dellíimposta sul valore netto globale dellíasse ereditario, afferma che sono inconferenti alla risoluzione della sollevata questione ñ e comunque errate nel merito ñ le sentenze della Corte costituzionale n. 147 del 1975 e n. 68 del 1985, le quali hanno entrambe dichiarato non fondate le prospettate censure di illegittimit‡ costituzionale dellíimposta sul valore netto globale dellíasse ereditario, ma in relazione a norme anteriori a quella denunciata, mentre questíultima si porrebbe in evidente ed insanabile contrasto con la capacit‡ contributiva del singolo erede o legatario, colpendo non gi‡ líarricchimento di questo, bensÌ la ricchezza del morto;

††††††††† che Ë intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, adducendo la manifesta inammissibilit‡ o, in subordine, la manifesta infondatezza della questione;

††††††††† che, in relazione alla eccepita inammissibilit‡, la difesa erariale afferma che la previsione cumulativa delle due indicate modalit‡ di imposizione successoria ñ in difetto della prova che tale cumulo comporti la lesione della capacit‡ contributiva dei successori mortis causa ñ costituisce una insindacabile scelta discrezionale del legislatore, il quale avrebbe potuto adottare anche modalit‡ impositive diverse, ma di effetto economicamente equivalente;

††††††††† che, in relazione alla dedotta infondatezza, líAvvocatura generale dello Stato in primo luogo nega che la normativa censurata si risolva in una duplicazione di tributi, come avrebbero chiarito la sentenza n. 147 del 1975 e líordinanza n. 236 del 1997 della Corte costituzionale (sia pure con riguardo alla disciplina anteriore al d.lgs. n. 346 del 1990), ed in secondo luogo osserva che il rimettente pone a raffronto situazioni non omogenee, perchÈ líesclusione dallíimposizione sulle quote ereditarie per i coniugi ed i parenti in linea retta...

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