Sentenza nº 455 da Constitutional Court (Italy), 23 Dicembre 2005

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione23 Dicembre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 455

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Annibale††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††† † ††††††††† Presidente

-† Franco ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† † Giudice

-† Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK †††††††††††††††††††††† ††††††††ì

-† Francesco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† ††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† ††††††† ì

-† Paolo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† ††††††† ì

-† Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† ††††††† ì

-† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† MAZZELLA†† ††††††††††† ††††††† ì

-† Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††† ††††††† ì

-† Sabino ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Maria† Rita††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2005), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato lí8 aprile 2005, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 13 aprile 2005 ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2005.

††††††††††† Visto líatto di costituzione della Regione Liguria;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 29 novembre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo;

††††††††††† udito líavvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

††††††††††† 1. ñ Con ricorso notificato lí8 aprile 2005 e depositato il successivo 13 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, ha promosso ñ in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione ñ questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 10, comma 1,† e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2005).

††††††††††† Premette il ricorrente che il censurato art. 10 di tale legge regionale ñ che reca la rubrica ´Applicazione del comma 2 dellíarticolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342ª ñ stabilisce, al comma 1,† che ´a decorrere dallíanno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dellíarticolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) purchÈ rispondenti ai requisiti indicati nellíarticolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioniª.

††††††††††† Secondo la difesa erariale, tale disposizione avrebbe illegittimamente esteso ñ in† violazione dei parametri costituzionali evocati ñ lí‡mbito di applicabilit‡ della norma statale di esenzione dalle tasse automobilistiche di cui allíart. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del 2000: mentre questa disposizione prevede líesenzione dalle tasse automobilistiche, dopo venti anni dalla loro costruzione, per gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, aventi determinate† caratteristiche ed individuati, rispettivamente, dallíAutomobilclub Storico Italiano e dalla Federazione Motociclistica Italiana con propria determinazione aggiornata annualmente, la norma regionale censurata avrebbe invece esteso líesenzione ´ai veicoli iscritti in ulteriori registri, quali quelli ìStorico Lanciaî, ìItaliano FIATî e ìItaliano Alfa Romeoîª, configurando perciÚ líesenzione stessa ´in termini ben pi˘ ampi di quelli fissati dalla legge stataleª.

††††††††††† Il successivo art. 11 della stessa legge regionale ñ prosegue il ricorrente ñ prevede, al comma 1, che ´per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a sei tonnellate non Ë dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tabella 2-bis allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000)ª; al comma 2, che ´le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente leggeª; ed al comma 3, che ´le istanze di rimborso per le somme versate antecedentemente allíentrata in vigore della presente legge riguardanti i veicoli di cui al comma 1 devono pervenire entro il 30 giugno 2005ª.

Líart. 6, commi 22-bis e 22-ter, della citata legge n. 488 del 1999 ñ sempre per il ricorrente ñ prevede che le tasse automobilistiche, dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose ed in aggiunta a quelle stabilite per le automotrici, sono determinate secondo i parametri e le misure fissati nella tabella 2-bis allegata alla stessa legge n. 488 del 1999, che possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma regionale impugnata, invece, nel comma 1, avrebbe introdotto, relativamente ai veicoli con massa complessiva fino a sei tonnellate, líesenzione dalla predetta maggiorazione della tassa automobilistica ´in palese difformit‡ rispetto a quanto previsto dalla richiamata disciplina della legge stataleª, ed avrebbe altresÏ, nei successivi commi 2 e 3, illegittimamente previsto sia líapplicazione retroattiva dellíesenzione ai provvedimenti non definitivi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale, sia la possibilit‡ di chiedere il rimborso della tassa anteriormente corrisposta, modificando in tal modo ´sotto il profilo sostanziale la disciplina della c.d. tassa automobilistica regionaleª.

††††††††††† La difesa dello Stato, con riferimento ad ambedue le questioni sollevate, sottolinea che la tassa automobilistica sarebbe† tuttora† tributo statale (fondamentalmente regolato dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, recante ´Testo unico delle leggi sulle tasse automobilisticheª, e successive modificazioni ed integrazioni), il cui gettito Ë stato attribuito alle Regioni a statuto ordinario, alle quali sono stati altresÏ demandati la riscossione, il recupero, i rimborsi, líapplicazione delle sanzioni ed il relativo contenzioso, nonchÈ il potere di determinare con propria legge gli importi della tassa nella misura compresa tra...

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