Sentenza nº 459 da Constitutional Court (Italy), 23 Dicembre 2005

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione23 Dicembre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 459

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† † Giudice

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† †††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† †††††† ì

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† †††††† ì

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† †††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† †††††† ì

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Luigi††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††† †††††† ì

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1∞ febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attivit‡ turistiche di accompagnamento), promosso con ordinanza del 4 agosto 2003 dal Tribunale amministrativo regionale dellíEmilia-Romagna, sede di Bologna, sul ricorso proposto da Aldrovandi Andrea ed altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 814 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41, prima serie speciale, dellíanno 2003.

††††††††††† Visti gli atti di costituzione di Aldrovandi Andrea ed altri e della Regione Emilia-Romagna;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica dellí11 ottobre 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

††††††††††† uditi gli avvocati Francesco Fabbri per Aldrovandi Andrea ed altri e Emanuele Coglitore per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ordinanza n. 103 del 4 agosto 2003, notificata il 5 settembre 2003 e rubricata al n. 814 del registro ordinanze del 2003, il Tribunale amministrativo regionale dellíEmilia-Romagna, sede di Bologna, Sezione II, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1∞ febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attivit‡ turistiche di accompagnamento), limitatamente allíinciso ìambienti montaniî, per violazione dellíart. 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    Premette il rimettente che il giudizio a quo ha origine dallíimpugnazione del bando di concorso pubblico per líaccesso alla sessione speciale di esami per conseguire líabilitazione di guida ambientale escursionistica in Emilia-Romagna e che il giudizio Ë stato instaurato da alcune guide alpine (iscritte al relativo albo professionale), nonchÈ da maestri di alpinismo ed accompagnatori di montagna, in relazione allíinteresse vantato da tali soggetti allíannullamento dei provvedimenti che, attuando la legge regionale n. 4 del 2000, renderebbero operativa la figura della guida escursionistico-ambientale da essa prevista, le cui funzioni sono ritenute in parte corrispondenti a quelle delle summenzionate figure professionali, con conseguente pregiudizio per gli interessi delle appartenenti a queste ultime.

    Con ordinanza del 19 dicembre 2001, il giudice a quo aveva sollevato una prima volta la questione di legittimit‡ costituzionale oggi in esame; questa Corte, tuttavia, con ordinanza n. 420 del 2002, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, in quanto il giudice rimettente non aveva preso in considerazione la modifica dellíart. 117 Cost., invocato come parametro del giudizio, ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, entrata in vigore prima del deposito dellíordinanza di rimessione.

    Con la nuova ordinanza introduttiva del presente giudizio, il giudice a quo ripropone la medesima questione, specificando di individuare il parametro costituzionale nel testo dellíart. 117 Cost. vigente al momento dellíemanazione della legge regionale della cui legittimit‡ costituzionale egli dubita e degli atti che a tale legge hanno dato attuazione, impugnati nel giudizio a quo, rilevando come da un lato, ´il giudizio instaurato Ë di natura impugnatoria e tende allíannullamento di un provvedimento autoritativo la cui legittimit‡ deve esser valutata sulla base del principio ëtempus regit actumí; dallíaltro, líinteresse al ricorso deve esser valutato con riferimento esclusivo allíeliminazione di quel medesimo provvedimento ed al ripristino della situazione giuridica ad esso precedente ed in tali termini tuttora persisteª.

    Con queste premesse, il rimettente ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 2, comma 3, della legge regionale dellíEmilia-Romagna n. 4 del 2000, limitatamente allíinciso ìambienti montaniî; secondo il giudice a quo, il legislatore regionale avrebbe istituito una nuova figura professionale, la guida ambientale-escursionistica, cui avrebbe riconosciuto una serie di compiti che in parte verrebbero a sovrapporsi a quelli delle guide alpine, precisamente nella misura in cui le guide escursionistiche siano abilitate a svolgere le loro attivit‡ ìin ambienti montaniî.

    Il rimettente...

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