Sentenza nº 460 da Constitutional Court (Italy), 23 Dicembre 2005

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione23 Dicembre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 460

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Annibale††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † Giudice

-† Giovanni Maria††††††††††††††††††† FLICK ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††ì

-† Francesco††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano†††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Paolo†††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Luigi †††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Sabino†††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Maria Rita††††††††††††††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 51, primo comma, numero 4, del codice di procedura civile, promosso, con ordinanza del 20 settembre 2004, dal Tribunale ordinario di Grosseto, nel procedimento civile vertente tra Francesco Innocenti e la curatela del fallimento di Francesco Innocenti, iscritta al n. 1047 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3, prima serie speciale, dellíanno 2005.

†††††††† Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††††††† udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

†††††††† 1.ñ Nel corso di un giudizio di opposizione a dichiarazione di fallimento, promosso dinanzi al Tribunale ordinario di Grosseto, il giudice istruttore ha sollevato, con ordinanza del 20 settembre 2004, questione di legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dellíart. 51, primo comma, numero 4, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede líobbligo di astensione dal partecipare al giudizio di cui allíart. 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dellíamministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), per il magistrato che abbia fatto parte del collegio che ha deliberato la sentenza dichiarativa di fallimento.

†††††††† 1.1.ñ In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che egli aveva partecipato alla deliberazione della sentenza dichiarativa del fallimento di una societ‡ in accomandita semplice e del socio illimitatamente responsabile di essa ed era stato, poi, designato dal presidente quale giudice istruttore della causa di opposizione, proposta dal socio fallito ai sensi dellíart. 18 del r.d. n. 267 del 1942 (´legge fallimentareª).

†††††††† 1.2.ñ In punto di diritto, il giudice rimettente osserva che, secondo líorientamento della giurisprudenza di legittimit‡ ñ costituente ìdiritto viventeî, in quanto consolidato, costante nel tempo e univoco ñ il magistrato che sia stato componente del collegio che ha deliberato la sentenza dichiarativa di fallimento non Ë obbligato ad astenersi dal partecipare al giudizio di opposizione avverso la medesima sentenza (Cass. 19 settembre 2000, n. 12410; Cass. 23 ottobre 1998, n. 10527; Cass. 20 febbraio 1978, n. 801).

†††††††† 1.3.ñ Quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente osserva che líeventuale accoglimento della eccezione di incostituzionalit‡ comporterebbe per lui líobbligo di astensione ai sensi dellíart. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ.

†††††††† 1.4.ñ Quanto alla legittimazione a sollevare la questione, il giudice rimettente rileva che la norma denunciata deve essere applicata dal giudice tenuto ad astenersi e non gi‡ dal capo dellíufficio, posto che questíultimo, nelle ipotesi di astensione obbligatoria, non ha il potere di autorizzare o meno líastensione, ma deve solo prenderne atto e provvedere alla sostituzione del giudice astenutosi.

†††††††† 1.5.ñ Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo ricorda che la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che ñ sebbene nel processo civile non siano applicabili le regole sulle incompatibilit‡ soggettive per precedente attivit‡ tipizzata svolta nello stesso procedimento penale, in considerazione delle particolarit‡ e delle diversit‡ dei sistemi processuali ñ il principio di imparzialit‡-terziet‡ della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo (sentenze n. 387 del 1999, n. 51 del 1998, n. 326 del 1997).

†††††††† In particolare, la Corte ha osservato che ´esigenza imprescindibile, rispetto ad ogni tipo di processo, Ë solo quella di evitare che lo stesso giudice, nel decidere, abbia a ripercorrere líidentico itinerario logico precedentemente seguito; sicchÈ, condizione necessaria per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT