Ordinanza nº 479 da Constitutional Court (Italy), 28 Dicembre 2005

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione28 Dicembre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 479

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† Presidente

- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† † Giudice††††††

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† †††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† † †††††ì

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† †††††† ì

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† †††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† †††††† ì

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Luigi††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††† †††††† ì

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††† †††††† ì

- Sabino †††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††† †††††† ì

- Maria Rita ††† ††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††† †††††† ì

- Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilit‡ del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della promulgazione della legge della Regione Umbria del 16 aprile 2005, n. 21† (Nuovo Statuto della Regione Umbria), promosso con ricorso del Comitato per il referendum sullo statuto regionale dellíUmbria nei confronti della Regione Umbria, depositato in cancelleria il 17 giugno 2005 ed iscritto al n. 29 del registro conflitti fra poteri dello Stato (fase di ammissibilit‡).

††††††††††† Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 17 giugno 2005, i signori Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in qualit‡ di promotori del referendum sullo statuto della Regione Umbria e di rappresentanti dellíapposito ìComitato per il referendum sullo Statuto regionale dellíUmbriaî, hanno sollevato conflitto di attribuzione ex art. 134 della Costituzione avverso la promulgazione della legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), nonchÈ, per quanto occorra, avverso le modificazioni introdotte al quesito referendario e ai moduli per la richiesta di referendum ad opera dellíUfficio di Presidenza e del Segretario generale del Consiglio regionale dellíUmbria con decisione del 14 dicembre 2004;

che i ricorrenti premettono, in fatto, che il 29 luglio 2004 il Consiglio regionale della Regione Umbria approvava in seconda deliberazione il nuovo statuto regionale, che veniva pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 11 agosto 2004 assieme al fac-simile del modulo da utilizzare per la richiesta di referendum e per la raccolta delle firme;

che, successivamente, con ricorso del 9 settembre 2004, il Governo della Repubblica sollevava questioni di legittimit‡ costituzionale dinanzi a questa Corte in ordine ad alcune norme contenute nella delibera statutaria;

che, con la sentenza n. 378 del 2004, depositata il 6 dicembre 2004, questa Corte dichiarava líillegittimit‡ costituzionale dellíart. 66, commi 1, 2 e 3 della delibera statutaria della Regione Umbria;

che, nel frattempo, nel Bollettino Ufficiale del 1∞ dicembre 2004, il Presidente della Giunta regionale dichiarava sospesi dal 15 settembre ´i termini per la promozione referendaria previsti dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16ª, termini che riprenderebbero a decorrere, ´nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso, dalla data di pubblicazione della decisione della Corte nella Gazzetta Ufficialeª;

che, con nota del 9 dicembre 2004, i ricorrenti, costituitisi in ìComitato per il referendum sullo Statuto regionale dellíUmbriaî, dichiarando di voler promuovere il referendum di cui allíart. 123 Cost...

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