Sentenza nº 6 da Constitutional Court (Italy), 13 Gennaio 2004

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione13 Gennaio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 6

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA† Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio† ONIDA ì

- Carlo MEZZANOTTE† ì

- Fernanda CONTRI ì

- Guido NEPPI MODONA ì

- Piero Alberto CAPOTOSTI ì

- Franco BILE ì

- Giovanni Maria FLICK ì

- Francesco AMIRANTE ì

- Ugo DE SIERVO ì

- Romano VACCARELLA ì

- Paolo MADDALENA ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) e della legge 9 aprile 2002, n. 55 concernente (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), promossi con ricorsi delle Regioni Umbria (n. 2 ricorsi), Basilicata e Toscana, notificati il 27 marzo, il 31 maggio, lí8 e il 7 giugno 2002, depositati in cancelleria il 4 aprile e il 6 e il 17 giugno successivi ed iscritti ai nn. 30, 39, 40 e 41 del registro ricorsi 2002.

††††††††††† Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 28 ottobre 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

††††††††††† uditi gli avvocati Giovanni Tarantini e Fulco Ruffo per la Regione Umbria, Mario Loria per la Regione Toscana e líavvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 27 marzo 2002, depositato il 4 aprile 2002 e iscritto al n. 30 del 2002 del registro ricorsi, la Regione Umbria ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione degli artt. 77, secondo comma; 120, secondo comma; 117, primo comma, secondo comma lettera m), e terzo comma, nonchÈ 118, primo e secondo comma, Cost. In subordine e pi˘ specificamente, la Regione Umbria ha impugnato: líart. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del d.l. n. 7 del 2002, per violazione dellíart. 117, primo e terzo comma, Cost., nonchÈ dellíart. 118, primo e secondo comma, Cost.; líart. 1, commi 2, 3, 4 e 5, del medesimo d.l., per violazione dellíart. 97, primo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione.

    Premette la Regione che il d.l. n. 7 del 2002, emanato ìal fine di evitare líimminente pericolo di interruzione dellíenergia elettrica su tutto il territorio nazionaleî e per garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, dispone, allíart. 1, che la costruzione e líesercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica e ripotenziamento, nonchÈ le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per il loro esercizio, sono dichiarate opere di pubblica utilit‡. Titolo per la costruzione e líesercizio dellíimpianto Ë rappresentato dallíautorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attivit‡ produttive, sostitutiva di ogni atto autorizzativo, comunque denominato, previsto dalle norme vigenti. Lo stesso art. 1 dispone poi che al procedimento autorizzatorio sono chiamate a partecipare le amministrazioni interessate, applicandosi i principi di semplificazione e la disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e che deve essere raggiunta líintesa con la Regione interessata, senza peraltro che siano specificati i termini e le modalit‡ della partecipazione e dellíintesa.

    Sostiene la Regione Umbria che il decreto-legge impugnato violerebbe innanzitutto líart. 77, secondo comma, Cost., in quanto sarebbe stato emanato in assenza dei presupposti di necessit‡ ed urgenza. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, il sindacato sulla sussistenza dei presupposti che legittimano il Governo ad emanare decreti-legge sarebbe ammissibile, sia pure nel solo caso di ìevidente mancanzaî dei requisiti stessi.

    La Regione afferma di conoscere la giurisprudenza della Corte che considera inammissibile il ricorso delle Regioni in via di azione avverso un decreto-legge per questo tipo di motivi, ma ritiene che, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e con il nuovo modello dei rapporti Stato-Regioni da essa delineato, quella giurisprudenza sia suscettibile di riconsiderazione. A differenza che in passato, infatti, il Governo non avrebbe pi˘ il potere di rinvio ai Consigli regionali delle delibere legislative, nÈ di garantire il rispetto dellíinteresse nazionale, di talchÈ Governo e Regioni disporrebbero parimenti del potere di impugnare la legge (art. 127 Cost.).

    Nel nuovo sistema, inoltre, la potest‡ legislativa non spetterebbe pi˘ allo Stato in via generale, ma anche alle Regioni, secondo il modello delineato dallíart. 117 Cost. Infine, la nuova formulazione dellíart. 114 assegnerebbe alle Regioni, insieme alle altre autonomie territoriali, ìil nuovo ruolo di enti che svolgono le proprie funzioni nellíinteresse generale della comunit‡ repubblicanaî. In questo mutato quadro costituzionale, anche le Regioni, e non pi˘ solo il Governo, sarebbero legittimate ad agire in funzione di tutela generale dellíordinamento.

    CiÚ posto, la ricorrente ritiene che il d.l. censurato sarebbe stato emanato in assenza delle condizioni di cui allíart. 77, secondo comma, Cost., dal momento che la necessit‡ di evitare líimminente pericolo di interruzione di energia elettrica, affermata nel decreto, non sarebbe basata su nessun dato certo. Neppure potrebbe essere ravvisata una situazione di straordinaria urgenza nella recente liberalizzazione dellíattivit‡ di produzione di energia elettrica, avvenuta con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato dellíenergia elettrica).

    Quanto al contenuto delle disposizioni impugnate, la Regione Umbria osserva che la normativa impugnata contrasterebbe con líart. 117 Cost., in quanto - in una materia assegnata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, qual Ë quella della ìproduzione, trasporto e distribuzione nazionale dellíenergiaî - il Governo sarebbe intervenuto adottando norme di dettaglio, anche di tipo procedurale, anzichÈ limitarsi a dettare norme di principio.

    Ad avviso della ricorrente, perchÈ una legge dello Stato possa incidere su una competenza del legislatore regionale non potrebbero essere ritenuti sufficienti i presupposti di necessit‡ ed urgenza cui Ë subordinata líemanazione di un decreto-legge ex art. 77 Cost. Il rapporto tra fonte regionale e fonte statale sarebbe infatti sempre regolato dal principio della competenza e non da quello gerarchico. E ciÚ, a maggior ragione, nel nuovo sistema costituzionale, nellíambito del quale líart. 117 riconoscerebbe pari dignit‡ alla legislazione statale e a quella regionale, e líart. 114 porrebbe un principio di pari ordinazione tra gli enti individuati come costitutivi della Repubblica.

    Neppure potrebbe ritenersi che la materia dellíenergia sia riconducibile alla legislazione esclusiva dello Stato sotto altro titolo, ad esempio in forza dellíart. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

    Il d.l. n. 7 del 2002 inoltre, nellíattribuire il potere autorizzatorio allo Stato, in sostituzione delle ìautorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigentiî (art. 1, comma 1), violerebbe líart. 118, primo e secondo comma, Cost. Líesigenza di assicurare líerogazione dellíenergia elettrica su tutto il territorio nazionale, infatti, non sarebbe sufficiente per ìriconoscere allíordinamento centrale una competenza amministrativa generale e di tipo gestionale in materiaî.

    Inoltre, líart. 1, commi 2, 3 e 5, del d.l. impugnato lederebbe le funzioni di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali assegnate alla competenza normativa della Regione e sarebbe incompatibile con il ruolo che líart. 118 Cost. riconosce per le funzioni amministrative, a Comuni, Province, Citt‡ metropolitane e Regioni; il comma 2 nella parte in cui prescrive líassorbimento nellíautorizzazione unica della c.d. autorizzazione integrata e la sostituzione della stessa ad ogni autorizzazione ambientale di competenza delle singole amministrazioni; il comma 3 laddove stabilisce che líautorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale; il comma 5 ove dispone la sospensione dellíefficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilit‡ di cui all'art. 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.m. 10 agosto 1988, n. 377), allegato IV (Procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas), dellíarticolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393 (Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sullíimpiego di energia elettrica), nonchÈ del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Neppure sarebbe possibile individuare nellíatto di decretazione díurgenza una manifestazione del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni ai sensi dellíart. 120, secondo comma, Cost., non ricorrendo i presupposti e le forme previste da tale disposizione. Di qui la prospettata violazione degli artt. 77, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

    Infine, líart. 1, comma 2, del d.l. impugnato, nello stabilire che il procedimento previsto si svolge díintesa con la Regione interessata, senza tuttavia stabilire i tempi e le...

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