Sentenza nº 14 da Constitutional Court (Italy), 13 Gennaio 2004
Relatore | Carlo Mezzanotte |
Data di Resoluzione | 13 Gennaio 2004 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 14
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo††††††††††††††††††††† CHIEPPA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente
- Gustavo†††††††††††††††††††††† ZAGREBELSKY†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice
- Valerio††††††††††††††††††††††† ONIDA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì
- Carlo†††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì
- Fernanda†††††††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì
- Guido††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì
- Piero Alberto†††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì
- Annibale††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì
- Franco†††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì
- Giovanni Maria††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì
- Francesco††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì
- Ugo†††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì
- Romano†††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì
- Alfio††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli articoli 52, comma 83, 59, 60, comma 1, lettera d), e 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Umbria notificati il 22, il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1∞, il 7 e lí8 marzo successivi ed iscritti ai numeri 10, 12, 21, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nellíudienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria e líavvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- Le Regioni Marche, Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Umbria hanno proposto, con distinti ricorsi, questione di legittimit‡ costituzionale in via principale, in riferimento agli articoli 117, 118, 119 della Costituzione, nonchÈ al principio di leale collaborazione, di numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2002) e, tra queste, delle disposizioni di cui agli articoli 52, comma 83, 59, 60, comma 1, lettera d), e 67.
-
- Le Regioni Marche ed Umbria censurano líarticolo 52, comma 83, nella parte in cui attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali il potere di emanare un decreto per la disciplina delle modalit‡ operative e gestionali del fondo di cui allíart. 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001). Esso darebbe luogo allíattribuzione di un potere regolamentare in materia estranea alla competenza esclusiva dello Stato, con violazione dellíart. 117, sesto comma, Cost. Inoltre la medesima disposizione, nella parte in cui prevede che il Ministero delle politiche agricole e forestali determini annualmente la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualit‡ e di solidariet‡, attribuirebbe allo Stato funzioni amministrative senza che ricorrano le esigenze di esercizio unitario che líart. 118 Cost. richiede siano a fondamento della competenza statale.
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- La Regione Emilia-Romagna denuncia líart. 59, il quale prevede la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis per il settore produttivo tessile, dellíabbigliamento e calzaturiero, con particolare riferimento a progetti, anche di enti pubblici, per la formazione e valorizzazione degli stilisti.
Preliminarmente la Regione osserva che, pur avendo lo Stato una riserva di competenza in materia di sistema tributario e finanziario, líinserimento nella legge finanziaria di disposizioni che sono estranee al contenuto tipico della legge non puÚ costituire un modo per sfuggire al rigido riparto delle potest‡ legislative definito dallíart. 117 Cost., il quale impone allo Stato di esibire sempre un titolo di competenza quando eserciti la sua funzione legislativa.
Nello specifico, la ricorrente sostiene che líart. 59 denunciato violerebbe líart. 117 Cost., in quanto gli interventi da esso disposti sarebbero riconducibili alle materie ìindustriaî e ìformazione professionaleî, entrambe estranee allíelenco delle competenze legislative statali esclusive e concorrenti.
Pur volendo ricondurre la disciplina statale nellíambito della materia, di potest‡ concorrente, del ìsostegno allíinnovazione per i settori produttiviî, la disposizione censurata sarebbe comunque incostituzionale, non essendosi limitata alla determinazione dei principÓ fondamentali della materia, ma avendo, al contrario, posto una disciplina di minuto dettaglio.
Risulterebbe violato anche líart. 119 Cost., dal momento che lo stanziamento previsto dallíarticolo in discorso sarebbe ´sottratto al trasferimento alle Regioni, a copertura delle loro funzioni ordinarieª.
-
- Le Regioni Marche, Toscana, Campania ed Umbria impugnano líart. 60, comma 1, lettera d), il quale, nel prevedere che spetti al Ministro delle politiche agricole e forestali, díintesa con la Conferenza Stato-Regioni, individuare le tipologie di investimenti che possono essere ammesse al finanziamento attraverso gli aiuti comunitari di cui al regolamento CE n. 1257/1999, occuperebbe un ambito materiale riservato alla legislazione residuale delle Regioni. Inoltre la determinazione delle tipologie di investimento, in quanto esercizio di uníattivit‡ di regolamentazione a carattere generale e astratto, si risolverebbe nella manifestazione di un potere regolamentare, e ciÚ renderebbe evidente la lesione dellíart. 117, sesto comma, Cost., che espressamente esclude la potest‡ regolamentare dello Stato nelle materie assegnate alla potest‡ legislativa concorrente o residuale delle Regioni; non basterebbe infatti a superare il vizio di competenza la previsione di uníintesa con la Conferenza Stato-Regioni, nÈ líesigenza che la disciplina si svolga in osservanza di quanto previsto in sede comunitaria. Si aggiunge che un decreto ministeriale sarebbe inidoneo a dettare norme che interferiscono con le attribuzioni costituzionali delle Regioni. Inoltre, quandíanche si volesse ritenere che la funzione attribuita al Ministro non sia normativa, sarebbe comunque violato líart. 118 Cost., dal momento che essa non potrebbe essere fondata su esigenze di esercizio unitario, nÈ di sussidiariet‡, differenziazione e adeguatezza. Le istanze unitarie, si prosegue, sarebbero infatti ampiamente soddisfatte, in materia di agricoltura, dalla normativa comunitaria, che le Regioni sono ormai abilitate ad attuare in via diretta.
-
- Le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria denunciano infine líart. 67, il quale, nel prevedere che i finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative nel settore agroalimentare e nella pesca siano assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma nel settore agricolo, regolerebbe una materia assegnata alla potest‡ legislativa residuale della Regione. Inoltre, nella parte in cui disciplina uníattivit‡ di programmazione negoziata in agricoltura che fa capo allíamministrazione statale, la disposizione censurata disattenderebbe, secondo la Regione Marche, il criterio di riparto delle funzioni amministrative previsto dallíart. 118 Cost. Si aggiunge nei ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria che, in una materia di competenza regionale, qual Ë líagricoltura, il rispetto delle competenze regionali avrebbe imposto il trasferimento delle risorse finanziarie disponibili alle Regioni, alle quali sarebbe poi spettato disciplinare la procedura per líerogazione delle risorse agli aventi diritto.
-
- Si Ë costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, chiedendo che tutte le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate.
Secondo la difesa erariale, gli interventi previsti nellíart. 59 rientrano nella materia, di competenza concorrente dello Stato, del ìsostegno allíinnovazione nei settori produttiviî e ciÚ renderebbe la disposizione denunciata immune dalle censure ad essa rivolte.
Quanto agli artt. 52, comma 83, 60, comma 1, e 67, commi 1 e 2, si tratterebbe, ad avviso dellíAvvocatura, di norme finalizzate alla diretta applicazione di normative comunitarie, che sarebbero espressione della potest‡ legislativa esclusiva statale di cui allíart. 117, secondo comma, lettera a), Cost. Inoltre si osserva che il Consiglio di Stato, con parere dellíAdunanza generale del 25 febbraio 2002, n. 2/02, ha ritenuto legittime le disposizioni in oggetto, pur riconoscendone il carattere cedevole nei confronti della successiva eventuale normativa regionale. Le funzioni conferite con le norme impugnate, inoltre, devono essere esercitate díintesa con la Regione, ciÚ che varrebbe ad escludere che possa determinarsi una lesione delle competenze regionali in materia.
Con particolare riguardo allíart. 60, comma 1, lettera d), la difesa erariale sostiene che si tratterebbe di una norma statale...
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