Sentenza nº 16 da Constitutional Court (Italy), 16 Gennaio 2004

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione16 Gennaio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 16

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo†††††††††††††††† CHIEPPA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Gustavo††††††††††††††††† ZAGREBELSKY††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Valerio††††††††††††††††††† ONIDA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Carlo††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Fernanda††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Guido†††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Piero Alberto††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Annibale†††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giovanni Maria†††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Francesco†††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Romano††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio†††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2002), promosso con ricorso della Regione Umbria, notificato il 26 febbraio 2002, depositato in cancelleria lí8 marzo successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2002.

††††††††††† Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

††††††††††† uditi líavvocato Giandomenico Falcon per la Regione Umbria e líavvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 26 febbraio 2002, e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 8 marzo (reg. ric. n. 24 del 2002), la Regione Umbria impugna numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2002), censurando, tra líaltro, líarticolo 25, comma 10, per violazione degli articoli 117 e 119, quinto comma, della Costituzione.

    La norma denunciata prevede líistituzione, presso il Ministero dellíinterno, del Fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni. Si tratta di un Fondo istituito ex novo per il 2002, ma destinato a permanere negli esercizi successivi, diretto a finanziare líadozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio da parte dei Comuni: una quota non inferiore all'85% Ë riservata ai Comuni minori (con popolazione non superiore a 40.000 abitanti), in particolare delle Regioni meridionali. La norma prevede ancora che le modalit‡ degli interventi e la ripartizione del Fondo ìtra gli enti interessatiî saranno disciplinate con regolamento governativo, sentita la Conferenza Stato-citt‡ ed autonomie locali.

    Ad avviso della ricorrente, si tratta di intervento diretto dello Stato a favore dei Comuni che, sia per quanto riguarda la definizione della tipologia dei Comuni beneficiari, sia per ciÚ che attiene alla ripartizione tra le Regioni di appartenenza, sia infine per la disciplina attuativa, esclude qualsiasi ruolo delle Regioni. Líunico titolo che lo Stato potrebbe vantare in materia Ë la competenza concorrente in materia di ìgoverno del territorioî. Ma la Regione Umbria ritiene che tale competenza non possa includere generici ìprogrammi di sviluppo e riqualificazione del territorioî adottati dai Comuni, e prevalentemente dai Comuni minori, privi di qualunque impatto strategico sul territorio; ed in ogni caso la competenza statale in ordine alla definizione dei principi fondamentali della materia non potrebbe giustificare che lo Stato istituisca proprie autonome linee di intervento diretto, frazionato sul territorio, riservandosene la disciplina.

    Sarebbero pertanto lese le attribuzioni legislative regionali, sia in generale sia con riferimento ai limiti posti dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione (illegittima attribuzione di poteri regolamentari statali); ne resterebbe altresÏ leso il principio di leale collaborazione, che non potrebbe essere soddisfatto da un generico richiamo ìdi stileî al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (specie dopo che la disposizione ha espressamente previsto che sia la sola Conferenza Stato-citt‡ ed autonomie locali ad essere sentita); ne sarebbe vulnerata, infine, l'autonomia finanziaria delle Regioni, garantita dall'articolo 119 della Costituzione, poichÈ questo finanziamento, di non trascurabile grandezza, verrebbe sottratto ai trasferimenti finanziari verso le Regioni.

    Sotto questíultimo profilo, la Regione ricorrente esclude che il Fondo contestato possa essere ricondotto alla previsione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Tale disposizione prevede infatti che lo Stato, per motivi specificamente elencati (promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidariet‡ sociale; rimuovere gli squilibri economici e sociali; favorire líeffettivo esercizio dei diritti della persona; provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni), possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali, purchÈ a favore di determinati enti locali o Regioni. In questo caso, invece, il finanziamento sarebbe rivolto verso destinatari indeterminati, poichÈ il particolare favor per i Comuni minori, specialmente del Mezzogiorno, sarebbe posto soltanto come criterio cui deve ispirarsi la futura disciplina regolamentare.

  2. ñ Il Presidente del Consiglio dei...

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