Sentenza nº 30 da Constitutional Court (Italy), 23 Gennaio 2004

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione23 Gennaio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.30

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA “

- Carlo MEZZANOTTE “

- Fernanda CONTRI “

- Guido NEPPI MODONA “

- Piero Alberto CAPOTOSTI “

- Annibale MARINI “

- Franco BILE “

- Giovanni Maria FLICK “

- Francesco AMIRANTE “

- Ugo DE SIERVO “

- Romano VACCARELLA “

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21, articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all’esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1992, n. 216, promosso con ordinanza del 20 febbraio 2002 dalla Corte dei conti – sezione seconda giurisdizionale centrale, sull’appello proposto da Feliciani Nevio contro Ministero della difesa, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visti l’atto di costituzione dell’Università di Parma, nella qualità di erede di Feliciani Nevio nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 25 novembre 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi gli avvocati Giuseppe Polini e Filippo De Jorio per l’Università di Parma, nella qualità di erede di Feliciani Nevio nonché l’Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza emessa in data 20 febbraio 2002, la Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, di “tutte o alcune” delle seguenti norme: art. 1, comma 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37; dell’art. 5 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modifiche, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21; degli artt. 2, 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modifiche, dall’art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

    La rimettente premette di essere chiamata a giudicare sull’appello proposto dal sig. Nevio Feliciani avverso la sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna n. 179 del 1995, con la quale era stata respinta la domanda del sig. Feliciani volta ad ottenere la ridefinizione del proprio trattamento pensionistico sulla base dei miglioramenti retributivi disposti con le leggi censurate.

    Espone il giudice a quo di avere in precedenza già sollevato, avanti a questa Corte, in un giudizio analogo, questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge in questa sede censurate, chiedendo che fosse accertato se tali norme violassero la “ragionevole corrispondenza” che, secondo la giurisprudenza costituzionale, deve sussistere tra trattamento di attività e trattamento di quiescenza. Nell’ordinanza di remissione, inoltre, si dà conto della sentenza n. 62 del 1999, con cui questa Corte aveva dichiarato non fondata la questione di costituzionalità delle norme censurate posta in quella circostanza.

    La Corte dei conti, tuttavia, su conforme eccezione dell’appellante, solleva nuovamente la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni di legge sostenendo che, poiché nella sentenza n. 62 del 1999 la Corte non avrebbe valutato se fosse venuta meno la ragionevole corrispondenza tra pensione e stipendio, non avrebbe fugato i sospetti di incostituzionalità denunciati dal giudice a quo.

  2. – In particolare, nell’ordinanza di rimessione si evidenzia che il rapporto tra pensione e trattamento di attività, instaurato con il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 14 novembre 1987, n. 468, (e reso applicabile anche ai lavoratori collocati a riposo in data anteriore al 1° gennaio 1979 con la sentenza della Corte n. 1 del 1991), avrebbe subito una progressiva alterazione a seguito dei miglioramenti introdotti con le leggi n. 37 del 1990, n. 21 del 1991 e n. 216 del 1992 le quali avrebbero determinato, rispettivamente, un incremento degli assegni di attività del 15%, di un ulteriore 15% e del 9%. Da ciò sarebbe derivatocirca il 47% di decremento netto del trattamento pensionistico nei confronti di un pari grado che sia...

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