Sentenza nº 71 da Constitutional Court (Italy), 02 Marzo 2004

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione02 Marzo 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.71

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo ZAGREBELSKY††† Presidente

- Valerio †ONIDA Giudice†††

- Carlo MEZZANOTTE †††††††ì

- Fernanda CONTRI ì

- Guido NEPPI MODONA ì

- Piero Alberto CAPOTOSTI ì

- Annibale MARINI ì

- Franco BILE ì

- Giovanni Maria FLICK ì

- Francesco AMIRANTE ì

- Ugo DE SIERVO ì

- Romano VACCARELLA ì

- Paolo MADDALENA ì

- Alfio FINOCCHIARO ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 15 della legge della Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15, recanteìRiforma della formazione professionaleî, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato lí8 ottobre 2002, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2002.

††††††††††† Udito nellíudienza pubblica dellí11 novembre 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

††††††††††† udito líavvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura dello Stato, con ricorso notificato lí8 ottobre 2002 e depositato il 14 ottobre 2002, ha impugnato líart. 15 della legge della Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), per violazione degli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione.

    Ai sensi della disposizione regionale impugnata ìqualora le Province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza, omettendo atti dovuti o non rispettandone i termini, la Regione esercita il potere sostitutivo con le modalit‡ e procedure previste allíarticolo 14 della legge regionale n. 22 del 2000î.

    Secondo la difesa erariale tale disposizione violerebbe líart. 120, secondo comma, Cost., che attribuisce al Governo il potere sostitutivo nei confronti delle Citt‡ metropolitane, delle Province e dei Comuni e riserva alla legge, nel rispetto dei principi di sussidiariet‡ e di leale collaborazione, la definizione delle procedure a tali fine necessarie. CiÚ in quanto tale norma costituzionale, unitamente alle disposizioni contenute nellíart. 114 Cost., nonchÈ alla considerazione dellíattribuzione allo Stato, da parte dellíart. 117, secondo comma, lettera p), Cost., della potest‡ legislativa esclusiva in relazione alla materia ìorgani di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citt‡ metropolitaneî, indurrebbe a ritenere che la legge cui Ë demandata la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali non potrebbe essere che quella dello Stato. In tal senso deporrebbe anche ìla cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalit‡ di esercizio dei poteri sostitutiviî. Pertanto, ritiene líAvvocatura, in mancanza di una legge statale attuativa dellíart. 120, le Regioni non avrebbero potest‡ legislativa in tema di poteri sostitutivi, e dunque la legge regionale non potrebbe autonomamente disporre in materia, in assenza di una previa normativa statale.

    Sulla base di tali premesse, nel ricorso dello Stato si ritiene líart. 15 della legge della Regione Puglia n. 15 del 2002 contrastante con la disciplina costituzionale sotto due profili: in primo luogo, perchÈ attribuirebbe alla Regione un generale potere sostitutivo in violazione dellíart. 120, secondo comma, Cost.; in secondo luogo, in quanto rinvia ad una legge regionale per quel che concerne la individuazione delle modalit‡ di esercizio del potere, mentre i parametri costituzionali evocati riserverebbero alla legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi.

  2. ñ LíAvvocatura dello Stato ha depositato, in data 28 ottobre 2003, una memoria con la quale insiste per la declaratoria di illegittimit‡ costituzionale dellíart. 15 della legge della Regione Puglia n. 15 del 2002, specificando ulteriormente le argomentazioni poste a fondamento del ricorso.

    In particolare, líAvvocatura ritiene che líart. 120 della Costituzione prevederebbe una sostituzione ìdi organi e non tra soggettiî, e che quindi solo il Governo potrebbe sostituirsi agli organi delle Regioni, delle Citt‡ metropolitane, delle Province e dei Comuni...

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