Sentenza nº 147 da Constitutional Court (Italy), 25 Maggio 2004

RelatoreFranco Bile
Data di Resoluzione25 Maggio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.147

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-†† Gustavo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ZAGREBELSKY††††††††††††††††††††††††† Presidente

-†† Valerio†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-†† Carlo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Fernanda††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Guido†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Piero Alberto††††††††††††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Annibale†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Giovanni Maria†††††††††††††††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Quaranta†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 30-bis, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 15 aprile 2003 dal Tribunale di Bari sul ricorso proposto da Stefano Sernia ed altra, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dellíanno 2003.

Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dellí11 febbraio 2004 il Giudice relatore Franco Bile.††

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ordinanza del 15 aprile 2003 il Tribunale di Bari ha sollevato díufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,† questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 30-bis, primo comma, del codice di procedura civile, introdotto dallíart. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati), secondo cui le cause in cui sono comunque parti magistrati ñ che in base alle disposizioni del Capo I del Titolo I del Libro I del codice di procedura civile sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte díappello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni ñ sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, avente sede nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dellíart. 11 del codice di procedura penale.

    Líordinanza Ë stata resa in un procedimento civile concernente la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario, proposto congiuntamente da coniugi in regime di separazione consensuale omologata, ai sensi dellíart. 4, primo comma, della legge 1∞ dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dallíart. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio). Nel corso del procedimento, il difensore delle parti aveva dichiarato che entrambi i ricorrenti erano magistrati e che uno di essi prestava servizio presso il Tribunale di Bari.

    Il giudice rimettente ritiene anzitutto che la regola di competenza derogatoria, prevista dalla norma impugnata con generico riferimento alle ìcause in cui siano comunque parti magistratiî, si applica anche alla domanda congiunta dei coniugi per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, che (secondo gli ordinari criteri di competenza) si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dellíuno o dellíaltro coniuge.

    Quella regola infatti ñ in ragione della sua finalit‡ di salvaguardia dei valori di terziet‡ ed imparzialit‡, immanenti alla giurisdizione ñ prevale su qualsiasi altra competenza territoriale, pur inderogabile, stabilita non solo dalle disposizioni del Capo I del Titolo I del Libro I del codice di procedura civile, come vorrebbe la lettera dellíart. 30-bis, ma anche da qualunque altra disposizione di legge; e la sua violazione Ë rilevabile díufficio. Díaltro canto, il procedimento introdotto dalla domanda congiunta di divorzio deve essere considerato ìcausaî, pur se comporti ìlíadozione del pi˘ veloce e semplificato rito cameraleî, in quanto le pattuizioni intervenute fra i coniugi sono assunte come presupposto della decisione del giudice, previa verifica della ricorrenza dei requisiti di legge; e pertanto esso rivela un pieno esercizio della giurisdizione. Del resto, líapplicabilit‡ dellíart. 30-bis non potrebbe essere esclusa neppure se il procedimento divorzile a istanza congiunta avesse natura di giurisdizione volontaria, tenuto conto che anchíessa Ë soggetta alla regola di competenza in esame.

    A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
1 temas prácticos
  • Massimario di legittimità
    • Italia
    • Archivio delle locazioni e del condominio Numero 4-2006, August 2006
    • 1 Agosto 2006
    ...la dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della suddetta norma di procedura ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2004, non fosse applicabile il foro derogatorio, così dichiarando competente il tribunale di quella medesima Cass. civ., sez. II, ord. 23......
1 artículos doctrinales
  • Massimario di legittimità
    • Italia
    • Archivio delle locazioni e del condominio Numero 4-2006, August 2006
    • 1 Agosto 2006
    ...la dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della suddetta norma di procedura ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2004, non fosse applicabile il foro derogatorio, così dichiarando competente il tribunale di quella medesima Cass. civ., sez. II, ord. 23......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT