Sentenza nº 173 da Constitutional Court (Italy), 15 Giugno 2004

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione15 Giugno 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 173

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo††††††††††††††††††††††††††††††† ZAGREBELSKY†††††††††††††† Presidente

- Valerio††††††††††††††††††††††††††††††††† ONIDA††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Carlo††††††††††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE††††††††††††††††††††††† "

- Fernanda†††††††††††††††††††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Guido††††††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††††††† "

- Piero Alberto††††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI††††††††††††††††††††††††††† "

- Annibale††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante ´Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimit‡ sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)ª, che, rispettivamente, sostituiscono líart. 3, comma 1, e modificano líart. 5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 dicembre 2002, depositato in cancelleria il 14 successivo e iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2002.

††††††††††† Visto líatto di costituzione della Regione Toscana;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica dellí11 novembre 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

††††††††††† uditi líavvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Mario Loria per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 6 dicembre 2002 e depositato il successivo 14 dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato i commi 1 e 3 dellíart. 1 della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante ´Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimit‡ sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)ª: il comma 1, limitatamente alla parte in cui sostituisce líart. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002; il comma 3, in quanto modifica líart. 5, comma 5, della medesima legge regionale n. 2 del 2002.

  2. ñ Nel sollevare le questioni di legittimit‡ costituzionale, il ricorrente, rappresentato dallíAvvocatura generale dello Stato, osserva preliminarmente che la legge regionale n. 2 del 2002 era stata oggetto di ricorso di fronte alla Corte costituzionale, e che in pendenza di quel giudizio ñ concluso con líordinanza n. 15 del 2003 ñ la Regione, ´con lodevole apertura alla leale cooperazioneª, aveva approvato la nuova legge n. 35 del 2002, apportando diverse modifiche alla disciplina allora censurata.

    Tra queste modifiche, quelle concernenti líart. 3, comma 1 ñ che, nel nuovo testo, affida al Difensore civico regionale líesercizio dei poteri sostitutivi attribuiti dalla legge statale o regionale, disciplinando il modo di esercizio del potere (che deve avvenire previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e con successiva nomina di un commissario ad acta) ñ, e líart. 5, comma 5 ñ il quale, nel nuovo testo, dispone che in caso di vacanza dellíufficio del Difensore civico, i poteri in questione siano esercitati ´in via transitoriaª dal Presidente della Giunta regionale ñ, contrasterebbero, tuttavia, con gli stessi parametri costituzionali invocati nel precedente giudizio, e segnatamente con gli articoli 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione.

    2.1. ñ Líinsieme di queste disposizioni, e in particolare líart. 120, secondo comma, della Costituzione, demanderebbe alla legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, stante la carenza di potest‡ legislativa della Regione in materia di controlli sostitutivi.

    A suffragio della sussistenza di questa riserva statale di attuazione dellíart. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo i principi di sussidiariet‡ e di leale collaborazione, si porrebbero (a) la ´continuit‡ testualeª dei due periodi dellíunitario secondo comma dellíart. 120 della Costituzione, che concerne il potere sostitutivo del Governo e i relativi casi di esercizio...

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