Sentenza nº 204 da Constitutional Court (Italy), 06 Luglio 2004

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione06 Luglio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 204

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Gustavo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ZAGREBELSKY††††††† Presidente

-† Valerio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††† Giudice

-† Carlo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE †††††††† ††††††††ì

-† Fernanda†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Guido †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††† ††††††† ì

-† Piero Alberto†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI††††††††††††† ††††††† ì

-† Annibale††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK †††††††††††††††††††††† ††††††††ì

-† Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† ††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† ††††††† ì

-† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† ††††††† ì

-† Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† ††††††† ì

-† Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 33, commi 1 e 2, lettere b) ed e), e 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dellíarticolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dallíart. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), promossi con ordinanze del 31 luglio 2002, dellí11 ottobre 2002 (n. 2 ordinanze) e del 31 gennaio 2003 del Tribunale di Roma, rispettivamente iscritte al n. 488 del registro ordinanze 2002 e ai nn. 226, 227 e 680 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 44, prima serie speciale, dellíanno 2002 e nn. 18 e 37, prima serie speciale, dellíanno 2003.

††††††††† Visto líatto di costituzione della Casa di Cura Villa Maria Pia s.r.l., nonchÈ gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††† udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

†††††††† 1.ñ Con ordinanza del 31 luglio 2002 (r.o. n. 488 del 2002) il Tribunale di Roma, adito dalla casa di cura Villa Maria Pia s.r.l. con atto di citazione, notificato il 10 agosto 2000, volto ad ottenere la condanna della Azienda Usl Rm/E al pagamento di somme da questa dovute per prestazioni di ricovero, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 33, commi 1 e 2, lettere b) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dellíarticolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dallíart. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi ´tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici serviziª e, in particolare, le controversie ´riguardanti le attivit‡ e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nellíespletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nellíambito del servizio sanitario nazionaleª, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione.

†††††††† 1.1.ñ In punto di rilevanza, osserva il rimettente che la controversia rientra tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tenuto conto che il rapporto tra le case di cura e le minori strutture private (ambulatori, centri di diagnostica strumentale, etc.) e la USL Ë sempre stato qualificato dalla giurisprudenza di legittimit‡ di concessione di pubblico servizio. Pertanto, abbandonato il pregresso criterio che attribuiva al giudice amministrativo le controversie vertenti sullíaccertamento del contenuto e della validit‡ del rapporto, con devoluzione al giudice ordinario di quelle vertenti sul pagamento di indennit‡, canoni ed altri corrispettivi, il rapporto in questione Ë oggi direttamente disciplinato, quanto alla giurisdizione, dallíart. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dallíart. 7 della legge n. 205 del 2000, che rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, tra le quali quelle ´tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici serviziª (comma 2, lettera b) e quelle† ´riguardanti le attivit‡ e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nellíespletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nellíambito del Servizio sanitario nazionaleª (comma 2, lettera e).

†††††††† 1.2.ñ Con riguardo alla non manifesta infondatezza del dubbio, osserva il giudice a quo che il nuovo criterio di riparto della giurisdizione ´per blocchi di materieª, introdotto dalla legge n. 205 del 2000, determina uno ´smisurato ampliamentoª della giurisdizione esclusiva, in contrasto, innanzitutto, con il dettato degli artt. 103, primo comma, e 113, primo comma, Cost., posto che il riferimento alle ´particolari materie indicate dalla leggeª esprimerebbe invece il carattere residuale delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva, la cui peculiarit‡ non a caso Ë stata tradizionalmente riscontrata nella ´sicura e necessaria compresenza o coabitazione Ö di posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo legate da un inestricabile nodo gordianoª; come rendeva manifesto il divieto per il giudice amministrativo (ex artt. 30, secondo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034) di conoscere, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, anche dei diritti patrimoniali consequenziali. Le richiamate norme costituzionali, inoltre, nel configurare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo unicamente per la tutela di posizioni soggettive nei confronti della pubblica amministrazione, non autorizzerebbero (ciÚ che, invece, sembra legittimato dallíart. 33 censurato) anche la cognizione di diritti soggettivi azionati dalla medesima pubblica amministrazione contro privati ovvero contro altre amministrazioni pubbliche. In particolare, la legge n. 205 del 2000, segnando líabbandono della nozione tradizionale di ´giurisdizione esclusivaª e la ridefinizione dellíistituto secondo ambiti di intere materie, a prescindere dallíesplicazione di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, sarebbe lesivo dellíart. 103, primo comma, Cost., norma che, tra la giurisdizione ordinaria sui diritti e quella esclusiva del giudice amministrativo, traccia un rapporto, di regola a eccezione, fondato sullíesigenza di concentrare innanzi ad un unico giudice la cognizione tanto dei diritti che degli interessi, e dunque, in definitiva, sulla peculiarit‡ della controversia† concretamente individuata. Pertanto, líattribuzione tout court al giudice amministrativo di intere materie, come quella dei servizi pubblici, ´di generica ed incerta identificazioneª costituirebbe, secondo il giudice a quo, líinversione della regola posta dallíart. 103 Cost, configurando il giudice amministrativo come giudice ordinario delle controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione, in violazione anche dellíart. 100, primo comma, Cost. che lo qualifica giudice ´nellíamministrazioneª e non ´dellíamministrazioneª.

†††††††† NÈ al rimettente sembra dirimente accedere ad una ricostruzione in astratto piuttosto che in concreto della nozione di ´materiaª, ricercandone la particolarit‡ ´nellíatteggiarsi dellíazione della pubblica amministrazione in settori determinati Ö, qual Ë quello dei servizi pubbliciª, in ipotesi connotati sempre dalla presenza dellíinteresse pubblico: in tal modo si finirebbe infatti ugualmente per capovolgere, e svuotare, il criterio di residualit‡ della giurisdizione amministrativa come fissato nella Costituzione.

†††††††† La fondatezza del dubbio viene altresÏ argomentata dal rimettente sul rilievo che nel nostro ordinamento non esisterebbe alcuna possibilit‡ di ampliare la giurisdizione amministrativa esclusiva oltre i casi in cui il settore individuato ´sia conformato, quanto meno, da un regime giuridico derogatorio del diritto comuneª, ciÚ che, per la vastit‡ e líeterogeneit‡ degli ambiti abbracciati, non appare configurabile per la materia dei servizi pubblici; nÈ sarebbe possibile rintracciare nel sistema costituzionale una delega in bianco al legislatore ordinario per individuare le materie di giurisdizione esclusiva. Lo scostamento dai rigorosi parametri dellíart. 103 Cost. sembra, poi, al rimettente particolarmente visibile laddove, come nel caso sottoposto al suo giudizio, nessun contenuto di specialit‡ sia dato ravvisare nella domanda del privato volta allíaccertamento, condotto secondo le regole del diritto civile, dellíobbligo dellíAzienda USL di pagare il corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite.

†††††††† Riprendendo alcune indicazioni del Consiglio di Stato (sezione V, n. 2440 del 1999) e della Cassazione (sezioni unite n. 5640 del 18...

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