Sentenza nº 222 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 2004

RelatoreCarlo Mezzanotte
Data di Resoluzione15 Luglio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 222

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo†††††††††† ZAGREBELSKY††††††† Presidente

- Valerio ††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††† Giudice

- Carlo†† ††††††††††† MEZZANOTTE††††††††† "

- Fernanda†††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† "

- Guido† ††††††††††† NEPPI MODONA†††† "

- Piero Alberto†† CAPOTOSTI††††††††††††† "

- Annibale††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† "

- Franco†††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† "

- Giovanni MariaFLICK††††††††††† ††††††††††† "

- Francesco††††††† AMIRANTE†††††††††††††† "

- Ugo†††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† "

- Romano†††††††††† VACCARELLA††††††††† "

- Paolo†† ††††††††††† MADDALENA†††††††††† "

- Alfonso††††††††††† QUARANTA††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 13, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto allíimmigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, promossi con ordinanze del 16 agosto 2002 e dellí11 luglio 2002 dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Padova, nonchÈ nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, e dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 13 novembre 2002 dal Tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai numeri 471, 527 e 573 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 43 e 48, prima serie speciale, dellíanno 2002 e n. 3, prima serie speciale, dellíanno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

  1. Con ordinanza del 16 agosto 2002 (iscritta al r.o. n. 471 del 2002), il Tribunale di Roma ha sollevato questione di costituzionalit‡ dellíart. 13, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto allíimmigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106.

    Líordinanza Ë stata emessa nel corso di un procedimento di convalida dei provvedimenti, adottati dal questore di Roma (lo stesso 16 agosto 2002) nei confronti di due cittadini stranieri extracomunitari, con i quali Ë stato disposto il loro accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica; provvedimenti di cui il remittente afferma di aver verificato "la sussistenza dei requisiti di legge (adeguata motivazione sulle circostanze che autorizzano líespulsione con accompagnamento alla frontiera, rispetto dei termini, decreto di espulsione del prefetto)".

    Il giudice a quo, ritenuta rilevante la questione "poichÈ dalla sua soluzione dipende líaccoglimento o meno della richiesta di convalida", osserva che líespulsione dello straniero, disposta dal prefetto ai sensi del comma 2 dellíart. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, trova esecuzione mediante líaccompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica ad opera del questore nelle ipotesi individuate dai commi 4 e 5 dello stesso art. 13.

    Ad avviso del remittente, nonostante che i menzionati commi 4 e 5 dellíart. 13 non dettino le concrete modalit‡ di attuazione della misura dellíespulsione immediata con accompagnamento a mezzo di forza pubblica, non potrebbe dubitarsi che si tratta "di una azione diretta ad un costringimento fisico, di durata indeterminata", destinata a durare, ai sensi del successivo comma 5-bis, oltre quarantotto ore, senza previsione di un termine massimo; dunque, una "misura incidente sulla libert‡ personale, che non puÚ essere adottata al di fuori delle garanzie dellíarticolo 13 della Costituzione".

    Secondo il Tribunale di Roma, un siffatto ordine di idee avrebbe del resto ispirato il citato comma 5-bis dellíart. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal decreto-legge n. 51 del 2002 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2002), il quale, "con evidente riecheggiamento della disciplina posta dallíart. 13, terzo comma, della Costituzione, e della riserva di giurisdizione in esso contenuta", ha disposto la comunicazione del provvedimento di accompagnamento entro quarantotto ore allíautorit‡ giudiziaria, la quale, verificata la sussistenza dei requisiti, lo convalida entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. Tuttavia, secondo il giudice a quo, il menzionato comma 5-bis sarebbe "non idoneo a rendere legittimo líistituto" previsto dai commi 4 e 5 dellíart. 13 del d.lgs. n. 286, giacchÈ anchíesso in contrasto con líart. 13 Cost., oltre che con gli artt. 24 e 111 Cost.

    Il procedimento di convalida disciplinato dalla disposizione denunciata, si argomenta, non prevede alcuna contestazione o audizione dellíinteressato, nÈ qualsivoglia forma di contraddittorio o difesa, sÏ da riservare al giudice un "controllo puramente formale sul decreto". Inoltre, il medesimo provvedimento del questore Ë immediatamente esecutivo e non Ë prevista alcuna forma di opposizione avverso lo stesso, nÈ alcuna possibilit‡ di "sospensione" da parte dellíautorit‡ giudiziaria. » poi escluso che líeventuale provvedimento che nega la convalida (o la mancata convalida nelle quarantotto ore) "abbia alcun effetto risolutorio (di inefficacia)", e che il provvedimento di convalida sia soggetto "ad alcuna forma di reclamo o ricorso". Manca in definitiva, secondo il giudice a quo, "un effettivo controllo preventivo di legittimit‡ e di merito da parte dellíautorit‡ giudiziaria", tanto che la convalida del provvedimento del questore puÚ intervenire anche "ad espulsione gi‡ avvenuta".

    Ritiene dunque il remittente che i commi 4, 5 e 5-bis dellíart. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 siano in contrasto con líart. 13 Cost., "in quanto prevedono una restrizione della libert‡ personale senza rendere possibile un controllo preventivo, effettivo e pieno della legittimit‡ del provvedimento che ha disposto líaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e senza che sia prevista la perdita di efficacia del provvedimento, qualora non sia convalidato nel termine prescritto".

    Il comma 5-bis del medesimo d.lgs. n. 286 violerebbe anche gli artt. 111 e 24 Cost., in quanto la giurisdizione che si attua con la convalida del provvedimento dellíautorit‡ di pubblica sicurezza contrasterebbe "con il principio del contraddittorio nel processo e con quello dellíinviolabilit‡ del diritto alla difesa, dal momento che non Ë prevista alcuna forma di contestazione, nÈ di partecipazione e tanto meno di difesa da parte dello straniero colpito dal provvedimento stesso".

    Il giudice a quo sostiene poi che il dubbio di costituzionalit‡ prospettato avverso le disposizioni denunciate non potrebbe essere superato in forza di una interpretazione analogica o estensiva dellíart. 14 dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, come interpretato dalla sentenza n. 105 del 2001 di questa Corte, che lo ha reputato legittimo sulla base del rilievo che il controllo dellíautorit‡ giudiziaria si estende a tutti i presupposti della misura del trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e che, nel caso di diniego della convalida, verrebbe travolta non solo la predetta misura ma anche quella dellíaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Difatti, secondo il remittente, gli istituti dellíaccompagnamento coatto e del trattenimento, seppur connessi, sono tra loro distinti, per cui il citato art. 14 non potrebbe trovare applicazione anche per la convalida del provvedimento di accompagnamento, soprattutto considerando che líintenzione del legislatore, nellíintrodurre il comma 5-bis, si Ë manifestata "nella opposta direzione di svincolare, per quanto possibile, líespulsione immediata da ostacoli giudiziari o burocratici".

    Tuttavia, proprio alla luce delle considerazioni appena svolte, il giudice a quo solleva, in subordine alla questione che investe "nella loro interezza" i commi 4, 5 e 5-bis dellíart. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, questione di costituzionalit‡ delle medesime disposizioni "limitata alla mancata previsione, nelle norme impugnate, di una procedura identica a quella prevista per i trattenimenti dallíart. 14"; il che "renderebbe il particolare istituto pienamente legittimo", alla stregua di un adeguamento correttivo che potrebbe essere operato soltanto dal legislatore "o da un intervento additivo della Corte".

  2. Con ordinanza dellí11 luglio 2002 (iscritta al r.o. n. 527 del 2002) anche il Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 Cost., questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dallíart. 2 del d.l. n. 51 del 2002 ñ convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2002 ñ "nella parte in cui prevede che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo di forza pubblica venga eseguito prima della convalida da parte dellíautorit‡ giudiziaria e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione sia sentito dal giudice della convalida".

    Líordinanza Ë stata emessa nel corso di un procedimento di convalida del provvedimento, adottato dal...

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