Sentenza nº 228 da Constitutional Court (Italy), 16 Luglio 2004

RelatoreFernanda Contri
Data di Resoluzione16 Luglio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.228

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††††† Gustavo†††††††††††††††††††††††† ZAGREBELSKY†††††††††††††† ††††††† Presidente

-††††† Valerio†††††††††††††††††††††††††† ONIDA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-††††† Carlo†††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Fernanda††††††††††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Guido†††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Piero Alberto†††††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Annibale†††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Franco†††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Giovanni Maria†††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Francesco††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Romano†††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Paolo†††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfonso††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dellíarticolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), promossi con due ricorsi della Provincia autonoma di Trento, notificati il 20 aprile 2001 e il 28 giugno 2002, depositati in cancelleria il 26 aprile 2001 e il 5 luglio 2002 ed iscritti al n. 21 del registro ricorsi 2001 ed al n. 44 del registro ricorsi 2002.

†††† Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††† udito nellíudienza pubblica del 6 aprile 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri;

†††† uditi líavvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e líavvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. ñ Con ricorso depositato il 26 aprile 2001, iscritto al registro ricorsi n. 21 del 2001, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato gli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), per violazione: a) dellíart. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), dellíart. 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e dellíart. 16 dello statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e delle ìrelative norme di attuazioneî; b) dellíart. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchÈ la potest‡ statale di indirizzo e coordinamento); c) dellíautonomia finanziaria della Provincia, quale garantita dal titolo VI dello statuto, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), e in particolare dellíart. 5, commi 2 e 3, della citata legge n. 386.

La ricorrente premette che la disciplina della legge n. 64 del 2001 ìintersecaî molte delle materie affidate alle competenze legislative e amministrative della Provincia, quali, in particolare, quelle in tema di ordinamento degli uffici provinciali e del personale a essi addetto, di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, di manifestazioni e attivit‡ artistiche, culturali ed educative locali, di urbanistica, di tutela del paesaggio, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamit‡ pubbliche, di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, di lavori pubblici, di turismo, di agricoltura e foreste, di lavoro, di assistenza e beneficenza pubblica, di addestramento e formazione professionale, di istruzione elementare e secondaria, nonchÈ di igiene e sanit‡: materie contenute negli artt. 8, 9 e 16 dello statuto e nelle relative norme di attuazione.

Questa ìintersezioneî risulta, in generale, dalla indicazione delle finalit‡ del servizio civile nazionale, contenuta nellíart. 1 della legge n. 64 del 2001: ìpromuovere la solidariet‡ e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla personaî, ìpartecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto líaspetto dellíagricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civileî, ìcontribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovaniî.

Sulla premessa che spetti allo Stato porre solamente la disciplina giuridica generale del servizio civile nella misura in cui lo svolgimento dello stesso determini líassolvimento degli obblighi di leva, spettando invece alla Provincia autonoma la disciplina delle concrete attivit‡ nelle quali il servizio si realizza, in quanto esse rientrano in ambiti materiali di competenza provinciale, la ricorrente muove specifiche censure rispetto alle seguenti disposizioni della legge n. 64 del 2001: a) allíart. 7, che, attribuendo allíUfficio nazionale per il servizio civile, di cui allíart. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), il compito di curare líorganizzazione, líattuazione e lo svolgimento del servizio, stabilisce che esso approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni di Regioni e Province autonome, coordinando i progetti con la programmazione nazionale (comma 2), e prevede inoltre la costituzione in ambito regionale e provinciale di strutture burocratiche statali (comma 4); b) allíart. 10, comma 2, che attribuisce allo Stato il potere di determinare con d.P.C.m. ìcrediti formativiî per i cittadini che prestano il servizio civile, rilevanti ai fini dellíistruzione o della formazione professionale; c) allíart. 8, che prevede che con regolamento statale siano determinati le caratteristiche e gli standard di utilit‡ sociale dei progetti di impiego, i criteri per il riparto dei finanziamenti, i modi di verifica e controllo sui progetti.

Le suddette previsioni inciderebbero su materie attribuite dallo statuto alla competenza legislativa e amministrativa della Provincia, ponendosi altresÏ in contrasto con líart. 4 delle norme di attuazione dello statuto.

1.2. ñ Nel giudizio cosÏ promosso si Ë costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite líAvvocatura generale dello Stato, contestando líargomento di fondo della ricorrente, incentrato sulla distinzione tra la disciplina giuridica generale del servizio civile, spettante allo Stato, e la regolazione delle attivit‡ nelle quali il servizio consiste, spettante alla Provincia in rapporto agli ambiti materiali interessati.

Il servizio civile non sarebbe finalizzato al raggiungimento degli obiettivi propri delle materie che la Provincia rivendica, ma sarebbe svolto in funzione dei diversi e molteplici obiettivi che la legge istitutiva definisce. Alla stregua di questo connotato di base del servizio, ìche involge interessi unitari e nazionaliî, non potrebbero dirsi invasive delle competenze provinciali le singole disposizioni censurate

1.3. ñ La ricorrente Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, contestando líimpostazione della difesa erariale, in quanto essa non dimostra la ragione della asserita necessaria ìunitariet‡î, e affermando che lo Stato non potrebbe, attraverso la mera qualificazione del servizio civile come ìnazionaleî, autofondare la competenza e prevedere cosÏ una gestione del tutto accentrata delle attivit‡ in questione.

1.4. ñ Anche líAvvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria nel medesimo giudizio, sottolineando tra líaltro che il servizio civile partecipa della medesima natura del servizio di leva, quale prestazione equivalente a questíultimo e riconducibile alla stessa idea di difesa della Patria, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 164 del 1985; per tale sua natura, esso atterrebbe a materia (difesa e Forze armate) di† spettanza dello Stato, nel sistema anteriore come in quello vigente del Titolo V, e ciÚ indipendentemente dalle ìinterferenzeî che possano determinarsi con alcune competenze provinciali.

1.5. ñ In prossimit‡ dellíudienza pubblica del 6 aprile 2004, la ricorrente Provincia autonoma ha depositato una ulteriore memoria, con la quale ribadisce la non riconducibilit‡ del servizio civile, disciplinato per il periodo transitorio dal Capo II della legge n. 64 del 2001, al concetto di difesa della Patria.

Si sottolinea, tra líaltro, che la legge n. 64 del 2001 prevede che possano svolgere il servizio civile anche soggetti che non sono in alcun modo tenuti a compiere il servizio militare, quali le donne e i cittadini dichiarati inabili al servizio militare. Líattivit‡ prestata da questi ultimi non sarebbe in alcun modo assimilabile al concetto di difesa della Patria, pur inteso alla luce della lettura evolutiva proposta da questa Corte.

La ricorrente ritiene che anche con riferimento a coloro che optano per il servizio civile in alternativa a quello militare possano valere le medesime conclusioni. In questíultima ipotesi emergerebbero esigenze di unitariet‡, che perÚ atterrebbero unicamente agli aspetti di disciplina giuridica generale, non implicando che le attivit‡ concrete in cui si svolge il servizio civile debbano essere regolate e amministrate direttamente dallo Stato.

La ricorrente sottolinea...

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