Sentenza nº 231 da Constitutional Court (Italy), 16 Luglio 2004

RelatoreGuido Neppi Modona
Data di Resoluzione16 Luglio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.231

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente

- Valerio ONIDA Giudice

- Carlo MEZZANOTTE "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfonso QUARANTA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 314 del codice di procedura penale, promosso, nell’ambito di un procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 17 aprile 2003, iscritta al n. 905 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

  1. - La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, terzo (recte, quarto) comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 del codice di procedura penale, "nella parte in cui, in tema di estradizione passiva, non prevede la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di arresto provvisorio e di applicazione provvisoria di misura cautelare custodiale su domanda dello Stato estero che si accerti carente di giurisdizione".

    La Corte rimettente premette:

    - che a seguito di richiesta di estradizione presentata dagli Stati Uniti d’America nei confronti di persona accusata di violenza sessuale commessa a bordo di una nave da crociera che, per quanto emergeva dall’esposizione dei fatti, si trovava in acque territoriali statunitensi, il sospetto autore del reato era stato tratto in arresto dalla polizia italiana il 19 agosto 1998;

    - che il Presidente della Corte di appello di Genova aveva convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere e che il 14 gennaio 1999 l’estradando veniva rimesso in libertà;

    - che successivamente la Corte di appello di Genova, nel delibare la richiesta di estradizione, aveva accertato che la nave, che batteva bandiera panamense, non si trovava al momento dei fatti in acque territoriali statunitensi, ma in alto mare, ed era quindi soggetta alla giurisdizione dello Stato di bandiera ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Ginevra sull’alto mare del 29 aprile 1958, sottoscritta dall’Italia e dagli Stati Uniti d’America, vincolante anche per lo Stato richiedente;

    - che pertanto, difettando la giurisdizione dello Stato richiedente, con sentenza del 2 dicembre 1999 la Corte di appello aveva pronunciato sentenza contraria all’estradizione;

    - che l’interessato aveva formulato richiesta di riparazione per ingiusta detenzione e che la Corte di appello di Genova aveva accolto la domanda, affermando -

    sulla base di una precedente sentenza di legittimità concernente la carenza di giurisdizione dello Stato richiesto -

    che "l’esistenza della giurisdizione è un prius rispetto al suo esercizio, di tal che se è riparabile l’ingiusta detenzione conseguente al non corretto esercizio della giurisdizione, a fortiori essa è riparabile quando consegue alla carenza della giurisdizione stessa";

    - che avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso il Procuratore generale di Genova, sostenendo che la Corte di appello aveva erroneamente interpretato la disposizione...

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