Sentenza nº 255 da Constitutional Court (Italy), 21 Luglio 2004

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione21 Luglio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 255

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo ZAGREBELSKY††† Presidente

- Valerio ONIDA††††††† Giudice

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- GuidoNEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

- Paolo MADDALENA

- Alfonso QUARANTA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivit‡ dello spettacolo), convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2003, n. 82, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 12 giugno 2003, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2003.

††††††††††† Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 23 marzo 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

††††††††††† uditi líavvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e líavvocato dello Stato Giorgio DíAmato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 12 giugno 2003 e depositato il successivo 18 giugno, la Regione Toscana ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivit‡ dello spettacolo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivit‡ dello spettacolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2003, n. 92.

  2. ñ La ricorrente premette che la disposizione, al comma 1, disciplina i criteri e le modalit‡ di erogazione dei contributi alle attivit‡ dello spettacolo e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), affidandone la determinazione a ìdecreti del Ministero per i beni e le attivit‡ culturali non aventi natura regolamentareî; al comma 2, invece, Ë disposta líabrogazione del d.m. 4 novembre 1999, n. 470 (Regolamento recante criteri e modalit‡ di erogazione di contributi in favore delle attivit‡ teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163).

    Secondo la ricorrente, la disposizione impugnata contrasterebbe con gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione. I primi due parametri risulterebbero violati in quanto il legislatore statale sarebbe intervenuto in una materia ñ quella dello ìspettacoloî ñ da considerare affidata alla potest‡ legislativa residuale della Regione, secondo quanto stabilito dallíart. 117, quarto comma, Cost.; di talchÈ spetterebbe alle Regioni disciplinare in via legislativa e regolamentare la suddetta materia, nonchÈ stabilire il riparto delle funzioni amministrative tra le stesse e gli enti locali nel rispetto dei principi dellíart. 118 Cost. Tali conclusioni sarebbero supportate dal dato normativo fornito dallo stesso legislatore statale e, in particolare, dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che avrebbe sancito in termini espliciti líautonomia dello spettacolo (disciplinato nel capo VI) rispetto alle attivit‡ culturali (disciplinate nel capo V), considerandoli ambiti distinti e separati.

    La difesa regionale osserva che, anche volendo considerare lo spettacolo rientrante nella materia della ìpromozione ed organizzazione delle attivit‡ culturaliî di cui allíart. 117, terzo comma, della Costituzione, alla legge statale spetterebbe il potere di determinare esclusivamente i principi fondamentali, i quali dovrebbero essere indirizzati al solo legislatore regionale ìquale generale parametro per líattivit‡ di regolazione della materia affidata alla competenza regionaleî. La disposizione impugnata, invece, non conterrebbe alcun principio di regolazione per la disciplina della materia ìpromozione ed organizzazione di attivit‡ culturaliî; oltretutto, affermando espressamente di essere dettata ìin attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui allíart. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Statoî, da un lato confermerebbe di non stabilire principi, dallíaltro riconoscerebbe ambiguamente che il legislatore statale potrebbe assumersi il potere di determinare criteri e ambiti di competenza delle Regioni, in violazione del riparto costituzionalmente stabilito.

  3. ñ La ricorrente lamenta poi, in particolare, la violazione dellíart. 117, sesto comma, Cost., per la parte in cui la disposizione censurata consentirebbe allo Stato líesercizio di un potere regolamentare in materie diverse da quelle attribuite alla potest‡ legislativa esclusiva statale. A nulla varrebbe, infatti, la specificazione secondo la quale i decreti del Ministro per i beni e le attivit‡ culturali non dovrebbero avere natura regolamentare, dal momento che ñ ad avviso della Regione ñ tali decreti sarebbero comunque destinati a contenere norme generali ed astratte e pertanto, indipendentemente dal nome, costituirebbero illegittimo esercizio della potest‡ regolamentare, eludendo la disposizione costituzionale che regola la distribuzione di tale potere.

  4. ñ Líultimo profilo di censura Ë individuato nella violazione dellíart. 119 della Costituzione. La Regione Toscana, premettendo che líattuazione di tale norma richieder‡, in prospettiva, la definizione di un sistema finanziario nuovo che realizzi il federalismo fiscale, afferma tuttavia che líAmministrazione statale non potrebbe continuare a disciplinare le modalit‡ di erogazione diretta dei finanziamenti a soggetti terzi per attivit‡ inerenti a materie che, come lo spettacolo, sono attribuite alla competenza delle Regioni, perchÈ ciÚ determinerebbe una sicura lesione delle attribuzioni di queste ultime. Secondo la ricorrente il rispetto di tali competenze imporrebbe, invece, il trasferimento delle risorse finanziarie disponibili alle Regioni, alle quali poi competerebbe, nellíesercizio della riconosciuta potest‡ legislativa nel settore, disciplinare la procedura per líerogazione delle stesse risorse agli aventi diritto.

    La disposizione impugnata rinvia invece ad un atto statale la disciplina dei criteri, delle modalit‡ di erogazione e delle aliquote dei contributi in favore dello spettacolo ìdel tutto noncurante della nuova norma contenuta nellíart. 119 della Costituzioneî.

  5. ñ Si Ë costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, concludendo per líinammissibilit‡ e comunque per líinfondatezza del ricorso.

    Quanto allíinammissibilit‡, líAvvocatura rileva anzitutto che le argomentazioni svolte nel ricorso non investono affatto il...

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