Sentenza nº 256 da Constitutional Court (Italy), 21 Luglio 2004

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione21 Luglio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 256

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Gustavo ZAGREBELSKY†† Presidente

-† Valerio ONIDA†††††† Giudice

-† Carlo MEZZANOTTE††††††† ì

-† Fernanda CONTRI

-† Guido† EPPI MODONA

-† Piero Alberto CAPOTOSTI

-† Annibale MARINI

-† Franco BILE

-† Giovanni Maria FLICK

-† Francesco AMIRANTE

-† Ugo DE SIERVO

-† Romano VACCARELLA

-† Paolo MADDALENA

-† Alfonso QUARANTA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitti di attribuzioni sorti in relazione al decreto del Ministro per i beni e le attivit‡ culturali dellí8 febbraio 2002, n. 47, concernente ´Regolamento recante criteri e modalit‡ di erogazione di contributi in favore delle attivit‡ musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163ª, e al decreto del Ministro per i beni e le attivit‡ culturali del 21 maggio 2002, n. 188, concernente ´Regolamento recante criteri e modalit‡ di erogazione di contributi in favore delle attivit‡ di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163ª,

promossi con ricorsi della Regione Toscana notificati il 30 maggio e il 21 ottobre 2002, depositati in cancelleria il 7 giugno e il 24 ottobre successivi ed iscritti ai numeri 21 e 40 del registro conflitti 2002.

†††††††† Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††††††† udito nellíudienza pubblica del 23 marzo 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

†††††††† uditi líavvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e líavvocato dello Stato Giorgio DíAmato per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministro per i beni e le attivit‡ culturali.

Ritenuto in fatto

†††††††† 1.ñ Con ricorso notificato il 30 maggio 2002 e depositato il 7 giugno 2002, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro per i beni e le attivit‡ culturali in data 8 febbraio 2002, n. 47 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2002, n. 78), con il quale Ë stato adottato un ìRegolamento recante criteri e modalit‡ di erogazione di contributi in favore delle attivit‡ musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163î.

†††††††† La ricorrente, assumendo la violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, chiede che il predetto decreto ministeriale sia dichiarato lesivo delle attribuzioni regionali e, conseguentemente, annullato.

†††††††† 1.1.ñ La Regione osserva che il regolamento de quo disciplina líerogazione di contributi per le attivit‡ musicali, nellíambito degli stanziamenti affluenti al ìFondo unico per lo spettacoloî, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), per il sostegno finanziario a enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti nei settori delle attivit‡ cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante; esso, dunque, concerne la materia dello ´spettacoloª.

†††††††† Tale materia ñ a suo avviso ñ Ë distinta e autonoma rispetto a quella delle ´attivit‡ culturaliª, comíË stato riconosciuto sia dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382), che, allíart. 49, secondo comma, ha previsto il riordino delle funzioni delle Regioni e degli enti locali ´in ordine alle attivit‡ di prosa, musicali e cinematograficheª; sia, ancor pi˘ chiaramente, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), il quale ne ha fatto oggetto di considerazione a sÈ stante, dettando specifiche disposizioni (art. 149) in un apposito capo (il VI), intitolato appunto allo ´spettacoloª, separato da quello (il V) dedicato ai ´beni e attivit‡ culturaliª.

†††††††† Il nuovo art. 117 Cost. ñ prosegue la ricorrente ñ non include la materia in questione fra quelle oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, nÈ fra quelle oggetto di legislazione concorrente, sicchÈ essa ricade nella potest‡ legislativa esclusiva delle Regioni, in forza del disposto dellíart. 117, quarto comma, Cost.

†††††††† CiÚ comporta che spetta alle Regioni disciplinare in via legislativa e regolamentare la materia dello spettacolo, nonchÈ di stabilire il riparto delle funzioni amministrative nella stessa materia, in base ai principi posti dallíart. 118 Cost.

†††††††† Ne consegue ñ conclude la ricorrente ñ che il decreto impugnato lede le attribuzioni riservate alle Regioni dai richiamati articoli 117 e 118 Cost.

†††††††† 1.2.ñ Osserva, ancora, la Regione che líinvasivit‡ dellíatto regolamentare permane, pur quando si voglia ritenere che lo spettacolo rientri, ai sensi dellíart. 117, terzo comma, Cost., fra le materie oggetto di legislazione concorrente siccome relativa alla ´promozione e organizzazione di attivit‡ culturaliª, di talchÈ lo Stato riguardo ad essa puÚ solo determinare in via legislativa i ´principi fondamentaliª di disciplina.

†††††††† 1.3.ñ Deduce, poi, la Regione che il decreto de quo viola, altresÏ, líart. 117, sesto comma, Cost., il quale stabilisce che la potest‡ regolamentare spetta allo Stato solo nelle materie di sua legislazione esclusiva, mentre in ogni altra materia compete alle Regioni. Lo spettacolo non Ë compreso fra le materie riservate alla legislazione esclusiva statale dallíart. 117, secondo comma, Cost. e, dunque, lo Stato, intervenendo in detta materia con il regolamento in questione, ha invaso la sfera delle attribuzioni regionali. Al riguardo la ricorrente richiama, a sostegno del proprio assunto, il parere reso dal Consiglio di Stato nellíadunanza generale dellí11 aprile 2002, secondo cui, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, Ë venuto meno il potere regolamentare dello Stato nelle materie di legislazione concorrente, ancorchÈ previsto da leggi anteriori.

†††††††† 1.4.ñ Infine, la Regione lamenta la violazione dellíart. 119 Cost.: tale norma, nel disciplinare líautonomia finanziaria delle Regioni, ha stabilito che ad esse spettano entrate proprie, quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali e quote di partecipazione al ´fondo perequativoª, cosÏ costituzionalizzando il principio del congruo finanziamento delle competenze regionali; la medesima norma, inoltre, prevede la...

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