Sentenza nº 258 da Constitutional Court (Italy), 22 Luglio 2004

RelatoreFernanda Contri
Data di Resoluzione22 Luglio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 258

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††††††††† Gustavo†††††††††† ZAGREBELSKY††††††† Presidente

-††††††††† Valerio ONIDA†††††††††† Giudice

-††††††††† Carlo†† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††† "

-††††††††† Fernanda†††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† "

-††††††††† Guido†† NEPPI MODONA†††††††††††††††† "

-††††††††† Piero Alberto†† CAPOTOSTI††††††††††††† "

-††††††††† Annibale††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† "

-††††††††† Franco BILE†††††††††††††† "

-††††††††† Giovanni Maria††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††† "

-††††††††† Francesco††††††† AMIRANTE†††††††††††††† "

-††††††††† Ugo†††† DE SIERVO†††††††††††††† "

-††††††††† Romano†††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† "

-††††††††† Paolo†† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††††††† Alfio†††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††††††† Alfonso††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dellíaccordo di cooperazione transfrontaliera sottoscritto, nellíambito del programma comunitario "Interreg III A, Italia-Austria", con i L‰nder Carinzia, Salisburgo e Tirolo senza la preventiva intesa con il Governo prevista dallíart. 5 della legge 19 novembre 1984, n. 948, recante ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera, adottata a Madrid il 21 maggio 1980, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato lí8 maggio 2002, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 20 del registro conflitti 2002, e nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministro per gli affari regionali n. 200/00472/89.6/Reg./Transf.10 del 31 maggio 2002, avente ad oggetto "accordi di cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi comunitari Interreg III", promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 1∞ agosto 2002, depositato in cancelleria il 2 successivo ed iscritto al n. 29 del registro conflitti 2002.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, della Provincia autonoma di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 27 aprile 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Mario Bertolissi, Romano Morra e Fabio Lorenzoni per la Regione Veneto, Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e gli avvocati dello Stato Ignazio F. Caramazza e Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto in relazione allíaccordo di cooperazione transfrontaliera dalle stesse sottoscritto, in data 15 gennaio 2002, nellíambito dellíiniziativa comunitaria "Interreg III A, Italia-Austria", con i L‰nder della Repubblica austriaca Tirolo, Carinzia e Salisburgo, senza aver ottenuto la preventiva intesa con il Governo prevista dallíart. 5 della legge 19 novembre 1984, n. 948 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivit‡ o autorit‡ territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980). Il ricorrente lamenta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, come definite dallíart. 117 della Costituzione.

    Nel ricorso viene dato preliminarmente atto che la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento affari regionali, ha avuto notizia della stipula dellíaccordo dalla lettura di un comunicato stampa e che ha quindi chiesto alla Provincia autonoma ed alle Regioni interessate di trasmettere líatto in questione, ottenendone copia solo a seguito di tale sollecitazione.

    Nellíatto introduttivo vengono analiticamente descritti il contenuto dellíaccordo impugnato e le sue finalit‡, in particolare líespresso richiamo in esso contenuto al programma comunitario denominato "Interreg III A, Italia-Austria", e si precisa che gli strumenti di attuazione e gli organi di cooperazione previsti sono conformi a quanto stabilito dallíart. 8 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali. Pi˘ precisamente, per quanto concerne gli effetti dellíaccordo, si precisa che esso prevede líistituzione di uníautorit‡ di gestione, di uníautorit‡ di pagamento, di un comitato di pilotaggio e di una segreteria tecnica, cosÏ come previsto dagli artt. 9, lettere n) ed o), 34 e 35 del citato regolamento.

    Il comitato di pilotaggio, che viene nominato dal comitato di sorveglianza, Ë composto da due rappresentanti di ciascuna delle Regioni interessate e da un rappresentante delle due amministrazioni nazionali, qualora queste ne facciano richiesta, mentre un rappresentante della Commissione europea puÚ partecipare ai lavori in veste di osservatore. Líautorit‡ di gestione e quella di pagamento si avvalgono di una segreteria tecnica che svolge le attivit‡ materiali connesse allíattuazione del programma con personale assunto ad hoc.

    Prosegue il ricorso specificando che, secondo líatto impugnato, alle spese dellíautorit‡ di gestione e della segreteria si provvede coi fondi dellíassistenza tecnica del programma, in proporzione alla dotazione finanziaria di ciascun partner stabilita in base ad una ripartizione predeterminata, ed Ë previsto che, in caso di contenzioso con la Commissione europea, i partners assumano diretta responsabilit‡ patrimoniale, sollevando in tal modo da ogni onere líautorit‡ di gestione e di pagamento.

    Líaccordo prevede infine che i suoi effetti decorrono dalla data in cui esso verr‡ ratificato dai sottoscrittori secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

    In relazione ai contenuti dellíatto, in ricorso si sottolinea che la costituzione delle autorit‡ di gestione e pagamento si sostanzia nellíistituzione di "organismi comuni di cooperazione transfrontaliera" che, pur se previsti dal regolamento comunitario, non trovano una loro disciplina nellíordinamento nazionale vigente, in quanto líItalia, pur avendo sottoscritto il secondo protocollo addizionale alla convenzione sulla cooperazione transfrontaliera di Madrid, non líha ancora ratificato. Osserva ancora la parte ricorrente che líatto impugnato non prevede, come Ë stabilito in generale per gli accordi internazionali, la durata dei suoi effetti e che esso Ë privo della stessa data di sottoscrizione. Esso, quindi, sarebbe lesivo delle competenze statali, in quanto il nuovo testo dellíart. 117 Cost. riserva allo Stato il potere di legislazione esclusiva in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, con la conseguenza che permane in capo ad esso il potere estero stabilito in via generale dal previgente testo costituzionale, mentre il potere di concludere accordi ed intese con Stati esteri e con enti territoriali di Stati esteri viene riconosciuto, in via di eccezione, alle Regioni, purchÈ vengano rispettati limiti sostanziali e procedurali, e precisamente che líoggetto dellíaccordo riguardi una materia di competenza regionale e che venga seguito il procedimento regolato da una legge statale.

    Dopo aver osservato che non Ë stata ancora emanata la legislazione statale ordinaria successiva alla legge costituzionale n. 3 del 2001, líAvvocatura ritiene che debba farsi riferimento alla legge n. 948 del 1984, il cui art. 5 subordina la stipula di accordi di cooperazione transfrontaliera alla previa intesa col Governo, ed il cui art. 3 prevede la necessit‡ della previa stipulazione, da parte dello Stato, di accordi bilaterali con gli Stati confinanti contenenti líindicazione delle materie che possono formare oggetto degli accordi delle Regioni, ciÚ che risulta conforme al principio di leale collaborazione e di coerenza dellíazione regionale con gli indirizzi di politica estera dello Stato pi˘ volte sottolineati dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

    Secondo la parte ricorrente líaccordo transfrontaliero impugnato violerebbe i limiti sostanziali e formali imposti allíesercizio del potere estero regionale, in quanto nello stesso vi Ë assoluta carenza di determinazione dellíoggetto, delle finalit‡ e del campo di azione, il che crea una indefinita potenzialit‡ di interferenza con le attribuzioni statali in materia, aggravata dalla mancata previsione di un termine di durata che rende líatto, in modo inammissibile, a tempo indeterminato. Secondo il ricorso, difetta inoltre líespressa previsione della materia dellíaccordo, come legittimamente attribuita alla competenza regionale ai sensi dellíart. 117 Cost. e dellíart. 4 della legge n. 948 del 1984, ed Ë mancata la previa intesa con il Governo prevista dallíart. 5 della legge n. 948 del 1984, secondo un generale principio di subordinazione del potere estero spettante alle Regioni alla necessaria coerenza con gli indirizzi di politica estera dello Stato.

    Per tali motivi il Presidente del Consiglio dei ministri chiede alla Corte di dichiarare che líaccordo di cooperazione transfrontaliera de quo Ë lesivo delle attribuzioni statali e, di conseguenza, ne chiede líannullamento.

  2. - Si Ë costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo alla Corte di voler dichiarare inammissibile ed infondato il ricorso del Governo.

    Preliminarmente la Provincia autonoma eccepisce líomessa indicazione, in ricorso, di un appropriato parametro costituzionale, dal momento che le uniche disposizioni che vengono indicate sono quelle di cui allíart. 117 Cost. ed in particolare quelle di cui al secondo comma.

    Rileva in proposito la resistente che la definizione delle sue attribuzioni non si trova nella Costituzione ma nelle leggi costituzionali...

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