Sentenza nº 272 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 2004

RelatorePiero Alberto Capotosti
Data di Resoluzione27 Luglio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 272

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo††††††††††††††††† ZAGREBELSKY†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Valerio††††††††††††††††††† ONIDA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Guido†††††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Piero Alberto††††††††† CAPOTOSTI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Annibale†††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Franco††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Giovanni Maria†††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Francesco†††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Romano††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Paolo††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Alfonso†††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dellíandamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 21 gennaio 2004, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2004.

Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica dellí8 giugno 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi líavvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e líavvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. -- La Regione Toscana, con ricorso notificato il 21 gennaio 2004 e depositato il successivo 29 gennaio, ha impugnato diverse norme del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dellíandamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e, per quanto qui interessa, ha denunciato líart. 14, commi 1 e 2, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

  2. -- Il censurato art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 269 del 2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326 del 2003, ha modificato sia líart. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullíordinamento degli enti locali) ñ gi‡ modificato dallíart. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2002) in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica ñ sia líart. 113-bis del medesimo d. lgs. n. 267 del 2000, introdotto dal citato art. 35 della legge n. 448 del 2001, sui servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

    In particolare, la normativa impugnata ha sostituito la distinzione fra servizi pubblici locali ìdi rilevanza industrialeî e servizi pubblici locali ìprivi di rilevanza industrialeî con quella fra servizi pubblici locali ìdi rilevanza economicaî e servizi pubblici locali ìprivi di rilevanza economicaî ed ha specificato che le disposizioni che disciplinano puntualmente le modalit‡ di gestione dei servizi pubblici locali ñ anchíesse oggetto di modifica ñ attengono alla tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle specifiche normative di settore. Quanto alla disciplina delle modalit‡ di gestione dei predetti servizi, la normativa impugnata ha stabilito che: la gestione dei servizi di rilevanza economica puÚ essere affidata a societ‡ di capitali individuate con gara ad evidenza pubblica o a societ‡ miste, i cui soci privati siano scelti con gara ad evidenza pubblica, o a societ‡ a capitale interamente pubblico a condizione che líente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societ‡ un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societ‡ realizzi la parte pi˘ importante della propria attivit‡ con líente o con gli enti pubblici che la controllano; la gestione dei servizi privi di rilevanza economica avviene mediante affidamento diretto ad istituzioni ed aziende speciali o anche a societ‡ a capitale interamente pubblico, con esclusione dei privati e delle societ‡ miste. Infine, si Ë provveduto a disciplinare la scadenza del periodo di affidamento in esito alla successiva gara di affidamento al nuovo gestore nonchÈ il periodo di transizione per il passaggio dalle esistenti gestioni a quelle da affidarsi con le nuove regole.

    2.1. -- Secondo la Regione Toscana, le disposizioni impugnate violerebbero in primo luogo líart. 117 della Costituzione, in quanto porrebbero una disciplina dettagliata ed autoapplicativa dei servizi pubblici locali, materia che líart. 117 non contempla fra quelle riservate alla legislazione esclusiva dello Stato e che quindi spetta alle regioni disciplinare nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dallíordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

    Tale materia non sarebbe, infatti, riconducibile alla ìdeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e socialiî (art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), la quale riguarderebbe solo i servizi sociali e non quelli di rilevanza economica e comunque ñ essendo limitata alla determinazione degli standard minimi delle prestazioni ñ non precluderebbe al legislatore regionale la possibilit‡ di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
19 temas prácticos
  • Sentenza nº 325 da Constitutional Court (Italy), 17 Novembre 2010
    • Italia
    • 17 d3 Novembro d3 2010
    ...all’articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione. 1.1. – La ricorrente premette che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2004, la legge dello Stato può intervenire nella materia dei servizi pubblici a titolo di tutela della concorrenza solo con norme che «ch......
  • Sentenza nº 401 da Constitutional Court (Italy), 23 Novembre 2007
    • Italia
    • 23 d5 Novembro d5 2007
    ...disposizione censurata, la quale occupa per intero determinati settori materiali (si cita, tra le altre, la sentenza della Corte costituzionale numero 272 del 2004). Infine, si contesta la norma contenuta nellíart. 4, comma 3, che vieta alle Regioni líemanazione di disposizioni ìdiverseî ri......
  • Sentenza nº 246 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2009
    • Italia
    • 24 d5 Julho d5 2009
    ...concorrenza», perché ad essa sono ascrivibili i soli servizi pubblici locali «di rilevanza economica» (Corte costituzionale, sentenza n. 272 del 2004), tra i quali non rientrano i servizi idrici; b) alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di «funzioni fondamentali di comu......
  • N. 325 SENTENZA 3 - 17 novembre 2010
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 24 Novembre 2010
    • 17 d3 Novembro d3 2010
    ...all'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione. 1.1. - La ricorrente premette che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2004, la legge dello Stato puo' intervenire nella materia dei servizi pubblici a titolo di tutela della concorrenza solo con norme che 'c......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
12 sentencias
  • Sentenza nº 325 da Constitutional Court (Italy), 17 Novembre 2010
    • Italia
    • 17 d3 Novembro d3 2010
    ...all’articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione. 1.1. – La ricorrente premette che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2004, la legge dello Stato può intervenire nella materia dei servizi pubblici a titolo di tutela della concorrenza solo con norme che «ch......
  • Sentenza nº 401 da Constitutional Court (Italy), 23 Novembre 2007
    • Italia
    • 23 d5 Novembro d5 2007
    ...disposizione censurata, la quale occupa per intero determinati settori materiali (si cita, tra le altre, la sentenza della Corte costituzionale numero 272 del 2004). Infine, si contesta la norma contenuta nellíart. 4, comma 3, che vieta alle Regioni líemanazione di disposizioni ìdiverseî ri......
  • Sentenza nº 246 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2009
    • Italia
    • 24 d5 Julho d5 2009
    ...concorrenza», perché ad essa sono ascrivibili i soli servizi pubblici locali «di rilevanza economica» (Corte costituzionale, sentenza n. 272 del 2004), tra i quali non rientrano i servizi idrici; b) alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di «funzioni fondamentali di comu......
  • Sentenza nº 247 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2009
    • Italia
    • 24 d5 Julho d5 2009
    ...pubblici locali» di competenza propria delle regioni. A tale proposito la ricorrente richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 272 del 2004 e n. 29 del Secondo la Regione la norma impugnata, oltre a comportare una violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., incidendo «su un’entr......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
1 artículos doctrinales
  • I servizi alla persona nel quadro costituzionale del nuovo welfare
    • Italia
    • Studi in onore di Aldo Loiodice - Vol. I Diritti e doveri fondamentali
    • 1 d0 Janeiro d0 2012
    ...dei servizi a rilevanza economica mediante regolamento ministeriale. È poi intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004, che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, c. 2, del d.l. n. 269 del 2003, ha travolto in via consequenziale, ex art. 27, leg......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT