Sentenza nº 320 da Constitutional Court (Italy), 05 Novembre 2004

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione05 Novembre 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 320

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio †††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††† Presidente

- Carlo††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE††††††††† Giudice

- Fernanda†††††††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† †††††† ì

- Guido††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††† †††††† ì

- Piero Alberto CAPOTOSTI††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† †††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† †††††† ì

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† †††††† ì

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† †††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† †††††† ì

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli articoli 30, commi 1, 2, 5 e 15, e 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ Legge finanziaria 2003), promossi con ricorsi della Regione Toscana, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto, notificati il 26 febbraio, il 1∞ marzo e il 25 febbraio 2003 depositati in cancelleria il 5 e il 7 marzo successivi ed iscritti ai nn. 15, 25 e 26 del registro ricorsi 2003.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi gli avvocati Lucia Bora per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Mario Bertolissi per la Regione Veneto e gli avvocati dello Stato Giancarlo MandÚ e Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorsi iscritti rispettivamente al n. 15 (notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il 5 marzo 2003), al n. 25 (notificato il 1∞ marzo 2003 e depositato il 7 marzo 2003) e al n. 26 (notificato il 25 febbraio 2003 e depositato il 7 marzo 2003) del registro ricorsi del 2003, le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, nellíimpugnare numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ Legge finanziaria 2003), censurano, tra líaltro, alcuni commi dellíart. 30 (Disposizioni varie per le regioni) e líart. 91 (Asili nido nei luoghi di lavoro).

  2. ñ In particolare, la Regione Toscana ha impugnato líart. 30, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002, il quale dispone che ìal fine di avviare líattuazione dellíarticolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalit‡ per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalit‡, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dellíeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e díintesa con la Conferenza unificata (Ö), procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dellíeconomia e delle finanzeî.

    La norma statale, inoltre, prevede che ìi criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellíeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione díintesa con la Conferenza unificata (Ö)î.

    Secondo la Regione Toscana la norma configurerebbe un sistema di finanziamento regionale in manifesto contrasto con i principi di cui allíart. 119 Cost., poichÈ questíultimo riconoscerebbe alle Regioni autonomia finanziaria e di spesa non pi˘ dipendente e limitata dalla legislazione statale in materia di finanza pubblica, ma direttamente derivante dalle prescrizioni costituzionali.

    La norma censurata si porrebbe inoltre in contrasto con il terzo comma dellíart. 117 Cost., che include nelle materie di legislazione concorrente líarmonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, riservando quindi allo Stato di fissare ìesclusivamente i principi fondamentaliî della materia, mentre competerebbe alle Regioni la legislazione e il coordinamento in relazione al sistema finanziario regionale nei rapporti con quello statale e con quello locale.

  3. ñ La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale nei confronti dellíart. 30, commi 1, 2, 5 e 15, della legge n. 289 del 2002.

    In riferimento al comma 1, la Regione motiva il rilievo di incostituzionalit‡ sul fatto che la disposizione in esame, lungi da esprimere un principio di coordinamento, si limiterebbe semplicemente a rinviare líattuazione dellíart. 119 Cost., con ciÚ rinviando a data indeterminata la realizzazione di una vera autonomia finanziaria delle Regioni ed eliminando quindi di fatto ogni possibilit‡ che queste possano assumere autonomamente le decisioni di spesa.

    In riferimento al comma 2, la ricorrente sostiene che tale disposizione, nella parte in cui prevede come debba essere regolamentato ìil fondo di offerta turisticaî disciplinandone i criteri di riparto, interverrebbe in una materia di competenza esclusiva regionale ai sensi del quarto comma dellíart. 117 Cost., ìsenza che sia ravvisabile alcun principio giustificativoî per questa intromissione del legislatore nazionale.

    A sua volta, il comma 5 risulterebbe illegittimo in quanto, ìdi fronte alla delicata decisione circa la ripartizione tra le Regioni dellíimporto con cui si deve fare fronte alla perdita di gettito conseguente alla riduzione dellíaccisa sulla benzinaî, la disposizione prevede un coinvolgimento a livello solo consultivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

    Infine, il comma 15, nel prevedere la nullit‡ degli atti e dei contratti in violazione del divieto di indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento e la condanna ad una sanzione pecuniaria da parte della Corte dei conti degli amministratori degli enti territoriali che vi ricorrano, lederebbe le attribuzioni regionali, ìin quanto la disciplina dettata non rientra nellíordinamento processuale, ma attiene ad un profilo sanzionatorio che necessariamente inerisce (Ö) alla competenza sostanziale per cui la disciplina dellíordinamento e dellíorganizzazione amministrativa e contabile puÚ essere dettata dallo Stato solo per ciÚ che riguarda líamministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lettera g), e non certo anche per líamministrazione regionaleî.

  4. ñ La Regione Toscana, inoltre, ha impugnato líart. 91 della legge n. 289 del 2002, per violazione degli articoli 117 e 119 Cost.

    La norma impugnata prevede líistituzione di un ìfondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidiî.

    In particolare, la ricorrente ritiene che la disciplina degli asili nido rientri nella materia dei servizi sociali e dunque appartenga alla potest‡ legislativa residuale delle Regioni ai sensi dellíart. 117, quarto comma, Cost.. Sarebbe pertanto precluso allo Stato disciplinare la erogazione di finanziamenti in una materia non rientrante tra le sue attribuzioni.

    Líistituzione del fondo, inoltre, contrasterebbe anche con líart. 119 Cost., che non ammetterebbe la istituzione di fondi a destinazione vincolata, potendo lo Stato solo trasferire le risorse finanziarie alle Regioni, le quali sarebbero chiamate a ìdisciplinare, nellíambito della normativa del settore, anche la procedura di erogazione delle risorse stesseî.

    Anche la Regione Emilia-Romagna ha impugnato líart. 91 della legge n. 289 del 2002, censurando in particolare i commi 1, 2, 3 e 4, per violazione degli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, secondo comma, e 119 Cost., ìnella parte in cui attribuiscono al Ministro, con norme di dettaglio, poteri normativi ed amministrativi relativi al fondoî, anzichÈ limitarsi a disporne la ripartizione tra le Regioni.

    In subordine, la ricorrente censura líart. 91 nella parte in cui non prevede che i poteri normativi previsti dai commi 3 e 4 siano esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dal momento che ìnelle materie regionali il principio di leale collaborazione impone un coordinamento fra i soggetti interessatiî.

    La Regione Veneto ha impugnato il medesimo art. 91 in relazione allíart. 117 Cost., dal momento che gli asili nido, ritenuti facenti parte della materia dellíassistenza e beneficenza gi‡ sotto la vigenza del precedente Titolo V, costituirebbero oggetto di potest‡ legislativa residuale regionale. Ad escludere la lamentata incostituzionalit‡ non varrebbe il rilievo che líart. 91 prevederebbe finanziamenti aggiuntivi, dal momento che ìessi si fondano ñ allo stato delle cose ñ sulla compressione dellíautonomia finanziaria regionale piuttosto che su una addizione coerente con una rigorosa lettura dellíart. 119 Cost.î.

  5. ñ Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato si Ë costituito in tutti i giudizi.

    Con riguardo alle censure rivolte allíart 30, comma 1, la difesa dello Stato evidenzia che tale disposizione non sarebbe in contrasto con i principi di autonomia finanziaria e con le competenze regionali in tema di finanza e di sistema tributario regionale, in quanto si tratterebbe di un...

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