Ordinanza nº 335 da Constitutional Court (Italy), 10 Novembre 2004

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione10 Novembre 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.335

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Carlo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE††††††††† Presidente

-† Fernanda†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† † Giudice

-† Piero Alberto†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI††††††††††††† ††††††† ì

-† Annibale††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK †††††††††††††††††††††† ††††††††ì

-† Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† ††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† ††††††† ì

-† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† ††††††† ì

-† Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† ††††††† ì

-† Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 287 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 20 gennaio 2004 dal Tribunale di LíAquila nel procedimento civile vertente tra Di Simone Carlo e De Nuntiis Andrea ed altro, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dellíanno 2004.

†††††††† Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††††††† udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

†††††††† 1.ñ Nel corso di un procedimento di correzione di errore materiale il Tribunale di LíAquila ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dellíart. 287 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che ´le sentenze contro le quali non sia stato proposto appelloª possono essere corrette con il procedimento di cui al successivo art. 288 ´dallo stesso giudice che le ha pronunciateª, qualora questi sia incorso in errori materiali, e quindi nella parte in cui limita alle sole ´sentenze contro le quali non sia stato proposto appelloª, la facolt‡ della parte di avvalersi del procedimento di correzione degli errori materiali ed esclude che quelle appellate possano essere corrette ´dallo stesso giudice che le ha pronunciateª indipendentemente dalla decisione del mezzo di gravame.

†††††††† 1.1.ñ Riferisce il rimettente che in data 3 luglio 2002 il Tribunale aveva emesso, in favore di Carlo Di Simone e nei confronti di Andrea e Daniele De Nuntiis, decreto ingiuntivo avverso il quale gli intimati avevano proposto opposizione; che con sentenza n. 835 del 1∞ ottobre 2003 questa era stata rigettata e gli opponenti erano stati condannati al pagamento delle spese processuali; che il 5 dicembre successivo líopposto vittorioso aveva depositato ricorso con cui, dedotto che il decidente era incorso in errore materiale ñ avendolo appellato nellíintestazione, nel dispositivo e nella motivazione della sentenza Carlo De Simone, anzichÈ Carlo Di Simone ñ aveva chiesto che si procedesse alla correzione dellíerrore materiale; che, fissata con decreto la comparizione delle parti, Andrea e Daniele De Nuntiis si erano costituiti, rilevando che, avverso la sentenza oggetto del ricorso ñ e anteriormente alla sua proposizione ñ era stato proposto appello, e conseguentemente chiedendo la declaratoria di inammissibilit‡ dellíistanza di correzione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; che a tanto la controparte aveva replicato rappresentando che, stante la provvisoria esecutivit‡ delle sentenze di primo grado, stabilita dalla riforma del codice di rito del 1990, o si riconosceva al giudice di prime cure la possibilit‡ di procedere alla correzione dellíerrore materiale anche laddove, avverso la decisione che ne era affetta, fosse stato interposto appello, oppure doveva ritenersi líart. 287 cod. proc. civ. in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

†††††††† 1.2.ñ Precisa il giudice a quo che nella fattispecie sottoposta al suo esame si verte in uníipotesi tipica di errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., posto che líinesatta indicazione del cognome di una delle parti† integra uno sbaglio che investe non gi‡ il giudizio racchiuso nella sentenza, ma piuttosto la sua espressione grafica.

†††††††† 1.3.ñ Evidenzia quindi che, ai sensi dellíart. 287 cod. proc. civ., il provvedimento di correzione deve essere pronunciato dallo stesso giudice ñ inteso come ufficio giudiziario ñ che ha emesso la sentenza, eccezion fatta per líipotesi di avvenuta proposizione dellíappello, ritenendosi, per consolidato diritto vivente, che in tal caso la correzione, non pi˘ deducibile come oggetto di un apposito procedimento, competa al giudice dellíimpugnazione, al quale potrebbe essere chiesta anche implicitamente, senza cioË la formulazione di un autonomo motivo di gravame: da ciÚ líinammissibilit‡, ovvero líimprocedibilit‡ per difetto di interesse, del procedimento in parola, una volta che la sentenza oggetto dellíistanza di correzione sia stata gravata da appello o quanto meno tutte le volte in cui il relativo ricorso risulti depositato a giudizio di gravame† pendente.

†††††††† Ricorda il rimettente che, in dottrina, Ë stata sostenuta la possibilit‡ di intendere líinciso ´contro le quali non sia stato proposto appelloª, come volto a limitare a questa sola ipotesi la competenza a provvedere dello stesso giudice che ha pronunciato la sentenza della cui correzione si tratta, da ciÚ deducendosi, a contrario, che, nel caso di proposizione dellíappello, il relativo potere spetterebbe, con analogo procedimento e provvedimento, al giudice di secondo grado; ma osserva che tale opzione interpretativa, pur apprezzabile, non Ë condivisibile, perchÈ palesemente in contrasto con lettera della disciplina vigente e con il diritto vivente.

†††††††† Ritiene infatti il giudice a quo che líattuale codice di procedura civile, a differenza di quello del 1865 (che nellíart. 473 aderÏ in effetti a un diverso punto di vista), ha sancito la competenza funzionale del...

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