Sentenza nº 372 da Constitutional Court (Italy), 02 Dicembre 2004

RelatorePiero Alberto Capotosti
Data di Resoluzione02 Dicembre 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 372

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio††††††††† ONIDA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Carlo†††††††††††† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Guido††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Piero Alberto CAPOTOSTI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Annibale††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Franco††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Giovanni Maria FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Francesco†††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Ugo†††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Romano††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Paolo††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Alfio††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Alfonso†††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Franco††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli articoli 3, comma 6; 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4, dello statuto della Regione Toscana, approvato in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 26 luglio 2004, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 agosto 2004, depositato in Cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 83 del registro ricorsi 2004.

Visto líatto di costituzione della Regione Toscana;

udito nellíudienza pubblica del 16 novembre 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi líavvocato dello Stato Giorgio DíAmato per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavv. Stefano Grassi per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. ó Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 9 agosto 2004, depositato il successivo 12 agosto 2004, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale degli articoli 3, comma 6; 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4, dello statuto della Regione Toscana, approvato in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 26 luglio 2004, in riferimento agli articoli 2, 3, 5, 24, 29, 48, 97, 113, 114, 117, secondo comma, lettere e), f), i), l), p), s), terzo, quinto e sesto comma, 118, 121, 122, 123, 138 della Costituzione.

    1.1. ó Líart. 3, comma 6, dello statuto impugnato stabilisce che ´la Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, líestensione del diritto di voto agli immigratiª.

    Questa norma, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale che riserva ai cittadini líelettorato attivo (art. 48 della Costituzione) e non sarebbe finalisticamente rispettosa delle attribuzioni costituzionali dello Stato, in quanto il potere di revisione costituzionale Ë riservato al Parlamento nazionale (art. 138 della Costituzione). Inoltre, violerebbe líart. 117, secondo comma, lettere f) e p), della Costituzione, in virt˘ del quale spetta allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia elettorale concernente gli organi statali e degli enti locali, nonchÈ líart. 121, secondo comma, della Costituzione, poichÈ limiterebbe il potere di iniziativa legislativa del Consiglio regionale.

    1.2. ó Líart. 4, comma 1, lettera h), dello statuto in esame dispone che la Regione persegue, tra le finalit‡ prioritarie, ´il riconoscimento delle altre forme di convivenzaª con previsione che, ad avviso della difesa erariale, potrebbe costituire la base statutaria di future norme regionali recanti una disciplina dei rapporti tra conviventi lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ìcittadinanza, stato civile e anagrafiî e di ìordinamento civileî (art. 117, secondo comma, lettere i) e l), Cost.)

    La norma violerebbe, inoltre, líart. 123 della Costituzione, ed il limite della ´armonia con la Costituzioneª, qualora con essa si ´intenda affermare qualcosa di diverso dal semplice rilievo sociale e dalla conseguente giuridica dignit‡ª della convivenza tra uomo e donna fuori del vincolo matrimoniale, ovvero si ´intenda affermare siffatti valori con riguardo ad unioni libere e relazioni tra soggetti del medesimo sessoª, in contrasto con i principi costituzionali, in relazione a situazioni divergenti dal modello del rapporto coniugale, estranee al contenuto delle garanzie fissate dallíart. 29 della Costituzione, non riconducibili alla sfera di protezione dellíart. 2 della Costituzione.

    La norma si porrebbe in contrasto anche con líart. 123 della Costituzione, in quanto avrebbe un contenuto estraneo ed eccedente rispetto a quello configurabile quale ìcontenuto necessarioî dello statuto, non esprimerebbe un interesse proprio della comunit‡ regionale e neppure avrebbe contenuto meramente programmatorio, violando altresÏ il principio fondamentale di unit‡ (art. 5 della Costituzione) e realizzando una ingiustificata disparit‡ di trattamento, in contrasto con líart. 3 della Costituzione.

    1.3. ó Líart. 4, comma 1, lettere l) e m), dello statuto in esame stabilisce che la Regione persegue, tra le finalit‡ prioritarie, ´il rispetto dellíequilibrio ecologico, la tutela dellíambiente e del patrimonio culturale, la conservazione della biodiversit‡, la promozione della cultura del rispetto degli animaliª (lettera l), nonchÈ ´la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggisticoª (lettera m).

    Secondo il ricorrente, la norma violerebbe líart. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dellíambiente, dellíecosistema e dei beni culturali, in quanto prevede la tutela dellíambiente e la tutela dei beni culturali.

    La lettera m) recherebbe vulnus anche allíart. 118, comma terzo, della Costituzione, che riserva alla legge statale la disciplina di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

    1.4. ó Líart. 4, comma 1, lettere n), o) e p), dello statuto della Regione Toscana stabilisce quali finalit‡ prioritarie: ´la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitivit‡ delle imprese, basato sullíinnovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilit‡ dellíambienteª (lettera n); ´la valorizzazione della libert‡ di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilit‡ sociale delle impreseª (lettera o); ´la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi pi˘ idoneiª (lettera p).

    Ad avviso dellíAvvocatura generale dello Stato, queste norme avrebbero lo scopo di offrire una base statutaria a future leggi regionali in contrasto con la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della ´tutela della concorrenzaª (art.117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e lesive, in riferimento al settore della cooperazione, ´inteso come disciplina delle diverse forme e tipologieª di questíultima, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ´ordinamento civileª (art.117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).

    1.5. ó Líart. 32, comma 2, dello statuto in esame, disponendo che ´il programma di governo Ë approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazioneª, secondo la difesa erariale, non sarebbe coerente con líelezione diretta del Presidente della Giunta regionale, poichÈ líapprovazione consiliare del programma di governo -predisposto ed attuato dal Presidente ai sensi dellíart. 34 dello statuto- instaurerebbe, irragionevolmente e contraddittoriamente, tra Presidente e Consiglio regionale, un rapporto diverso rispetto a quello conseguente allíelezione a suffragio universale e diretto del vertice dellíesecutivo prevista dal comma quinto dellíart. 122 della Costituzione.

    1.6. ó Il ricorrente censura líart. 54, commi 1 e 3, dello statuto della Regione Toscana nelle parti in cui dispone che ´tutti hanno diritto di accedere senza obbligo di motivazione ai documenti amministrativiª (comma 1) ed esclude líobbligo della motivazione per gli atti amministrativi ´meramente esecutiviª, in quanto queste norme si porrebbero in contrasto: con i principi costituzionali di efficienza e trasparenza (art. 97 della Costituzione), permettendo un controllo non filtrato dellíattivit‡ dellíamministrazione, non giustificato dallíesigenza di protezione di interessi giuridicamente rilevanti; con il principio di effettivit‡ della tutela contro gli atti dellíamministrazione, poichÈ ostacolerebbero la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi da parte dei controinteressati, in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione; con líart. 3 della Costituzione, poichÈ dalla differenza di disciplina nelle diverse regioni deriverebbe una tutela non omogenea delle situazioni giuridiche soggettive.

    1.7. ó Líart. 63, comma 2, dello statuto in oggetto stabilisce che ´la legge, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, puÚ disciplinare líorganizzazione e lo svolgimento delle...

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