Sentenza nº 382 da Constitutional Court (Italy), 14 Dicembre 2004

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione14 Dicembre 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 382

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio†††††††††††††††††††††††††† ONIDA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† Presidente

- Carlo†††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Guido††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††††††††† "

- Piero Alberto†††††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Annibale††††††††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco ††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giovanni Maria††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Francesco †††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo†††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Romano†††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo†††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco†††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e dellíart. 3, comma 1, lettera c), ultima parte, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per líadempimento di obblighi derivanti dallíappartenenza dellíItalia alle Comunit‡ europee - legge comunitaria 1994), promossi con ordinanze del 10 giugno 2003 del Tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di M. C. S. ed altri e del 6 ottobre 2003 del Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di G. C. ed altri, rispettivamente iscritte al n. 658 del registro ordinanze 2003 ed al n. 48 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1a serie speciale, dellíanno 2003 e n. 9, 1a serie speciale, dellíanno 2004.

††††††††††† Visti líatto di costituzione di M. C. S. nonchÈ gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 16 novembre 2004 e nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;

††††††††††† uditi líavvocato Enzo Musco per M. C. S. e líavvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

††††††††††† 1. ó Con le due ordinanze, di analogo tenore, indicate in epigrafe il Tribunale di Siracusa ed il Tribunale di Roma hanno sollevato questioni di legittimit‡ costituzionale:

††††††††††† a) dellíart. 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel prevedere il delitto di abuso di informazioni privilegiate (insider trading), ´non contiene parametri sufficientemente determinati per stabilire quando líinfluenza sul prezzo dei titoli determinata dalla condotta incriminata debba considerarsi ìsensibileîª;

††††††††††† b) del medesimo art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998, in riferimento allíart. 76 della Costituzione, nella parte in cui commina, per il suddetto delitto, una pena superiore a quella indicata nella legge delega 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per líadempimento di obblighi derivanti dallíappartenenza dellíItalia alle Comunit‡ europee - legge comunitaria 1994); ovvero ó in alternativa ó dellíart. 3, comma 1, lettera c), ultima parte, della citata legge n. 52 del 1996, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui non stabilisce líentit‡ della pena che il legislatore delegato avrebbe dovuto comminare per le violazioni omogenee e di pari offensivit‡ rispetto a quelle gi‡ disciplinate da leggi vigenti, tra le quali rientra il reato di insider trading.

††††††††††† I giudici a quibus ó investiti di processi penali nei confronti di persone imputate del reato di cui allíart. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998 ó rilevano come tale articolo, al comma 3, definisca lí´informazione privilegiataª, cui si riferiscono gli abusi penalmente repressi, come ´uníinformazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzarne sensibilmente il prezzoª.

††††††††††† Ad avviso dei rimettenti, tale formula normativa non individuerebbe in modo preciso la fattispecie criminosa astratta, cosÏ da consentire allíinterprete, nel ricondurre ad essa uníipotesi concreta, di esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile: e ciÚ avuto riguardo segnatamente al requisito dellíidoneit‡ dellíinformazione, una volta resa pubblica, ad influenzare ´sensibilmenteª il prezzo.

Se Ë vero, infatti, che spesso le norme penali si limitano ad una descrizione ´elasticaª del precetto per realizzare nel miglior modo possibile líesigenza di una previsione tipica dei fatti costituenti reato, tale tecnica díintervento non potrebbe perÚ spingersi fino al punto di rendere indeterminata la condotta penalmente rilevante. Nellíipotesi in esame, il legislatore non poteva, in effetti, predeterminare tutte le informazioni idonee ad influenzare il prezzo dei titoli; ma avrebbe dovuto comunque fornire allíinterprete adeguati parametri, onde permettergli di stabilire in quali casi líimpatto dellíinformazione sul mercato finanziario ó tenuto conto di tutte le altre variabili esistenti al momento in cui líagente si Ë avvalso dellíinformazione stessa ó potesse determinare una variazione ´sensibileª dei corsi. Líincertezza conseguente allíassenza di tali indicazioni impedirebbe, per contro, di distinguere a priori i comportamenti leciti da quelli illeciti, onde líagente saprebbe di aver commesso un reato solo a seguito dellíinterpretazione operata dal giudice sulla base di una valutazione del tutto discrezionale.

††††††††††† Sotto tale profilo, la norma incriminatrice si porrebbe dunque in contrasto tanto con il principio di tassativit‡ dellíillecito penale, di cui allíart. 25, secondo comma, Cost.; quanto con quello di uguaglianza, di cui allíart. 3 Cost., che rimarrebbe in specie vulnerato dai contrastanti apprezzamenti giurisprudenziali indotti dalla ´vaghezzaª della norma stessa.

††††††††††† La questione sarebbe, díaltra parte, rilevante nei giudizi a quibus, in quanto una eventuale pronuncia di accoglimento inciderebbe direttamente sulla valutazione della condotta degli imputati, la quale, ´parametrata a criteri precisiª, potrebbe non costituire il delitto contestato.

††††††††††† I rimettenti rilevano, per altro verso, che líart. 3, comma 1, lettera c), della legge delega n. 52 del 1996 ó legge sulla cui base il d.lgs. n. 58 del 1998 Ë stato emanato ó attribuiva al legislatore delegato, in deroga ai limiti precedentemente posti dalla stessa norma, la facolt‡ di stabilire, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi ivi indicati, sanzioni penali o amministrative ´identicheª a quelle gi‡ comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivit‡. Con la formula ´sanzioni identicheª ó di per sÈ non univoca...

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