Sentenza nº 425 da Constitutional Court (Italy), 29 Dicembre 2004

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione29 Dicembre 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 425

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio†††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Carlo†††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Fernanda†††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Guido††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Piero Alberto†††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco†††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giovanni Maria††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Francesco††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo†††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Romano†††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo†††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco†††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004), promossi con ricorsi della Regione Siciliana, della Regione Sardegna, della Regione Marche, della Regione Toscana, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Umbria, della Provincia autonoma di Trento, della Regione Valle díAosta e della Regione Campania, notificati il 24 ed il 26 febbraio 2004, depositati in cancelleria il 3, il 4 ed il 5 marzo successivi ed iscritti ai nn. 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana, Sergio Panunzio per la Regione Sardegna, Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento, Giuseppe F. Ferrari per la Regione Valle díAosta, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania e líavvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con distinti ricorsi le Regioni Siciliana (reg. ric. n. 28 del 2004), Sardegna (reg. ric. n. 29 del 2004), Valle díAosta (reg. ric. n. 36 del 2004), Campania (reg. ric. n. 37 del 2004), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 33 del 2004), Marche (reg. ric. n. 31 del 2004), Toscana (reg. ric. n. 32 del 2004), Umbria (reg. ric. n. 34 del 2004), e la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 35 del 2004) hanno sollevato in via principale questione di legittimit‡ costituzionale (quanto alle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, unitamente ad altre disposizioni della medesima legge) dellíart. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004).

    In particolare, la Regione Siciliana ha impugnato il comma 21 della legge, e, in quanto ne sia disposta líapplicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale, dei precedenti commi da 16 a 20, lamentando la violazione degli artt. 14, lettere o e p, 20 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), nonchÈ degli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, e dellíart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    La Regione Sardegna ha impugnato il medesimo comma 21, in relazione ai commi da 16 a 20, lamentando la violazione degli articoli da 3 a 5, 7 e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e delle relative norme di attuazione, fra cui líart. 3 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego), nonchÈ degli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, anche in relazione allíart. 10 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (recte: legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

    La Provincia autonoma di Trento ha altresÏ impugnato il comma 21 predetto, in quanto dispone líapplicazione agli enti ad autonomia speciale, dei precedenti commi da 16 a 20, nonchÈ dellíart. 3, commi 17, 18 e 20 della medesima legge, lamentando la violazione degli artt. 3, 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, nonchÈ dellíart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed in particolare del suo titolo VI, e delle relative norme di attuazione, fra cui gli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchÈ la potest‡ statale di indirizzo e coordinamento), nonchÈ del principio di leale cooperazione.

    La Regione Valle díAosta ha impugnato i commi da 16 a 21, lamentando la violazione degli artt. 3, 5, 116, 117, 118, 119 e 120 Cost., dellíart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonchÈ degli artt. 3, 4 e 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dei principi di sussidiariet‡ e di leale cooperazione.

    La Regione Marche ha impugnato i commi 16, 17, 18, 19 e 20, lamentando la lesione della propria sfera di competenza legislativa, per violazione degli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 119 della Costituzione.

    La Regione Toscana ha a propria volta impugnato i commi 18, 19 e 20, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.

    La Regione Umbria ha impugnato i commi 17, 18 e 20, lamentando la violazione degli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dei principi costituzionali di legalit‡ sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione.

    La Regione Emilia-Romagna ha impugnato i commi 17, 18 e 20, per violazione degli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dei principi costituzionali di legalit‡ sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione.

    Infine, la Regione Campania ha impugnato i commi da 16 a 21 per violazione degli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione, e del principio di leale cooperazione, nonchÈ del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

  2. ñ Il comma 16 della disposizione impugnata stabilisce che, ai sensi dellíart. 119, sesto comma, della Costituzione le Regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle societ‡ di capitali costituite per líesercizio di servizi pubblici, possono ricorrere allíindebitamento solo per finanziare spese di investimento.

    Il comma 17 reca, in relazione a ciÚ, la specificazione di quali operazioni costituiscano indebitamento, agli effetti dellíart. 119, sesto comma, della Costituzione, e prevede che tali ìtipologieî possano essere modificate con decreto del Ministro dellíeconomia e delle finanze, sentito líIstat, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

    Il comma 18 provvede, invece, a definire le operazioni che, per i medesimi fini, costituiscono investimenti.

    Il comma 19 vieta agli enti di cui al comma 16 di ricorrere allíindebitamento per finanziare i conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende e societ‡ finalizzata al ripiano di perdite.

    Il comma 20 stabilisce che le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dellíeconomia e delle finanze, sentito líIstat.

    Il comma 21, infine, estende líapplicabilit‡ dei precedenti commi da 16 a 20 alle Regioni a statuto speciale, alle Province autonome, nonchÈ agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori, ai fini della tutela dellíunit‡ economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 119 e 120 della Costituzione.

  3. ñ Le ricorrenti ad autonomia speciale contestano, anzitutto, il comma 21, in quanto estende loro la disciplina prevista per gli enti ad autonomia ordinaria, e censurano questíultima, nellíipotesi subordinata in cui la doglianza principale venga superata.

  4. ñ In particolare, la Regione Siciliana, pur considerando vincolante anche per le autonomie speciali il principio del divieto di indebitamento per spese correnti posto dal nuovo testo dellíart. 119, comma 6, della Costituzione, che consente a Comuni, Province, Citt‡ metropolitane e Regioni il ricorso ìallíindebitamento solo per finanziare spese di investimentoî, ritiene tuttavia illegittima líestensione, con legge ordinaria, a Regioni a statuto speciale e Province autonome, delle disposizioni dei commi da 16 a 20 dellíart. 3 della finanziaria 2004, miranti allíattuazione del principio costituzionale, in quanto tale attuazione non potrebbe che essere rimessa alle regole dettate autonomamente ed in concreto da parte di ciascuna Regione a statuto speciale. Il comma 21 impugnato violerebbe, in particolare, gli...

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