Sentenza nº 431 da Constitutional Court (Italy), 29 Dicembre 2004

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione29 Dicembre 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2003), promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 25 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 7 marzo 2003 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2003.

Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 30 novembre 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi líavvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto e líavvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso del 21 febbraio 2003, depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 7 marzo, la Regione Veneto ha proposto questione di legittimit‡ costituzionale in via principale, tra numerose disposizioni, anche dellíart. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2003), ipotizzandone il contrasto con gli articoli 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

    La norma impugnata ´prevede proroghe di agevolazioni per il settore agricolo con una riduzione dellíaliquota IRAP con riferimento alla competenza 2002 (ed effetti di cassa nei due anni successivi)ª.

    CiÚ premesso, e sul presupposto che líIRAP sia ´uníimposta ricadente nellíarea del sistema tributario regionaleª, la Regione Veneto contesta che la disposizione suddetta ñ nello stabilire ´una riduzione del tributo senza peraltro prevedere alcuna forma compensativa per la finanza regionaleª ñ possa ritenersi ´conforme al testo e alla ratioª degli invocati parametri costituzionali.

  2. - » intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto della questione.

    Richiama, innanzitutto, la difesa erariale le considerazioni gi‡ invocate per escludere líillegittimit‡ costituzionale dellíart. 3 della stessa legge n. 289 del 2002 (norma anchíessa impugnata, con il medesimo ricorso in esame, dalla Regione Veneto, ma oggetto di separato giudizio). Evidenzia, pertanto, che líimposta regionale sulle attivit‡ produttive ´non Ë stata stabilita dalla Regione, ma dallo Statoª, di talchÈ ´líattuale disciplina dellíimposta si fonda ancora sulla legge stataleª. Ne consegue, quindi, che la Regione, nellíesercizio della propria competenza legislativa concorrente, ben ´potrebbe formare una sua legge, naturalmente nel rispetto dei principÓ fondamentaliª della materia. Non avendo essa, perÚ, provveduto in tal senso (continuando invece ´a fare riferimento ad una legge stataleª), da siffatta inerzia deriverebbe la possibilit‡ per lo Stato di esercitare liberamente ´il potere di modificare la sua leggeª.

    Sottolinea, infine, líAvvocatura generale dello Stato come la questione prospettata non possa ´essere affrontata ricorrendo a criteri soltanto formaliª, dovendo aversi riguardo anche allíobiettivo cui tende la norma impugnata. Essa, difatti, Ë espressione di una precisa scelta del legislatore, avendo questi ritenuto che, in ´un periodo di ripresa economica molto lenta, (Ö) líampliamento della base imponibile, proprio perchÈ non nella misura attesa, non si dovesse accompagnare con líinasprimento delle aliquote per evitare una maggiore pressione fiscale complessivaª.

    Conclude, quindi, la difesa erariale come il ´gettito complessivoª non sia ´stato ridottoª (come sostenuto dalla ricorrente), essendosi ´solo evitato che divenisse pi˘ gravosoª, tanto ´da pregiudicare la politica economica, di competenza del Governoª.†††††††

  3. - Ha ribadito, invece, le proprie doglianze la Regione Veneto, nella memoria depositata il 16 novembre 2004, insistendo per la declaratoria di illegittimit‡ costituzionale dellíart. 19 della legge n. 289 del 2002.

    Nellíevidenziare che tale articolo ´detta norme in materia di IRAPª, la ricorrente premette che ´il passaggio dalla vecchia alla nuova formulazione dellíart. 119 della Costituzione ha determinato seri problemi di diritto transitorio riguardanti tutta la gamma dei tributi che, sotto la vigenza del precedente dettato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT