Ordinanza nº 3 da Constitutional Court (Italy), 15 Gennaio 2003

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione15 Gennaio 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 3

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati in data 23 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Tiziana Maiolo nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Tribunale di Milano, sezione sesta penale, con ricorso depositato il 25 giugno 2001 ed iscritto al n. 194 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con atto del 24 aprile 2001, pervenuto a questa Corte il 25 giugno 2001, il Tribunale di Milano, sezione sesta penale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 23 novembre 1999 con la quale la Camera medesima si è pronunciata nel senso di ritenere che i fatti oggetto del procedimento penale instaurato davanti allo stesso Tribunale nei confronti, fra gli altri, del deputato Tiziana Maiolo – imputata in relazione ad alcune frasi da lei pronunciate nel corso di un congresso di partito – concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del ricorrente, la Camera avrebbe errato nel valutare i presupposti della insindacabilità, poiché le dichiarazioni per cui è processo sarebbero state rese al di fuori dell’attività tipica del parlamentare, e non presenterebbero identità sostanziale di contenuti con l’attività parlamentare del deputato medesimo;

che pertanto il Tribunale ricorrente chiede l’annullamento della predetta delibera della Camera dei deputati.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";

...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT